Art. 3 
 
Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva  2011/76/UE,
  relativamente a  disposizioni  da  articolo  7-octies  ad  articolo
  7-duodecies 
  1. L'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  7,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 4 (Determinazione dei pedaggi  (articolo  1,  paragrafo  2,
direttiva 2011/76/UE). - 1. L'onere  per  l'infrastruttura  varia  in
funzione della categoria di emissione EURO dell'autoveicolo, in  modo
che nessun onere per l'infrastruttura superi  di  oltre  il  100  per
cento  l'importo  del  medesimo   onere   imposto   per   autoveicoli
equivalenti che rispettano le  norme  piu'  rigorose  in  materia  di
emissioni. I contratti di concessione vigenti sono esonerati da  tale
obbligo fino al loro rinnovo. Tuttavia  e'  possibile  prevedere  una
deroga a tale obbligo qualora: 
      a) cio' pregiudichi  gravemente  la  coerenza  dei  sistemi  di
pedaggio nel territorio nazionale; 
      b)   non   sia   tecnicamente   praticabile   introdurre   tale
differenziazione nel sistema di pedaggio in questione; 
      c) cio' induca la deviazione degli autoveicoli piu'  inquinanti
con ripercussioni negative sulla sicurezza stradale  e  sulla  salute
pubblica; 
      d) il pedaggio comprenda un onere per i costi esterni. 
  2. Eventuali deroghe o esenzioni sono comunicate  alla  Commissione
europea. 
  3. Qualora, in caso di controllo, i conducenti  o  eventualmente  i
trasportatori  non  siano   in   grado   di   fornire   i   documenti
dell'autoveicolo necessari per verificare la categoria  di  emissione
EURO, il pedaggio imposto potra' raggiungere  il  livello  piu'  alto
applicabile. 
  4. L'onere per l'infrastruttura puo' essere differenziato  ai  fini
della riduzione della congestione e dei  danni  alle  infrastrutture,
dell'ottimizzazione dell'utilizzo dell'infrastruttura in questione  o
del miglioramento della sicurezza stradale, a condizione che: 
      a) la variazione sia trasparente, resa pubblica e applicabile a
tutti gli utenti alle stesse condizioni; 
      b) la variazione sia applicata in funzione  del  momento  della
giornata, del giorno o della stagione; 
      c) nessun onere per l'infrastruttura sia superiore del 175  per
cento rispetto al livello  massimo  dell'onere  medio  ponderato  per
l'infrastruttura di cui al comma 7 dell'articolo 3; 
      d) i periodi di punta durante i quali e' riscosso  l'onere  per
l'infrastruttura piu' elevato al fine di ridurre la  congestione  non
superino le cinque ore giornaliere; 
      e) la variazione sia stabilita e applicata in modo  trasparente
e neutro rispetto agli introiti su un tratto stradale interessato  da
congestione del traffico prevedendo tariffe di pedaggio  ridotte  per
gli autotrasportatori che viaggiano al di fuori delle ore di punta  e
tariffe di pedaggio maggiorate per quelli che  viaggiano  durante  le
ore di punta sullo stesso tratto stradale; 
      f) qualora sia introdotta tale variazione o sia modificata  una
esistente,  la  Commissione  europea  venga  informata  mediante   la
trasmissione delle informazioni necessarie al fine di  garantire  che
le condizioni siano rispettate. 
  5. Le variazioni di cui ai commi 1 e 3 del  presente  articolo  non
possono essere finalizzate a generare ulteriori introiti da pedaggio.
Eventuali aumenti  degli  introiti  non  intenzionali  devono  essere
controbilanciati   mediante   modifiche   della    struttura    della
differenziazione che devono essere attuate entro due anni dalla  fine
dell'esercizio finanziario in cui gli introiti addizionali sono stati
generati. 
  6. Almeno sei mesi prima dell'introduzione di un nuovo  sistema  di
pedaggio, che prevede l'imposizione di un onere per l'infrastruttura,
devono essere comunicate alla Commissione europea, ai fini del parere
di  cui  all'articolo  7-nonies,   paragrafo   2,   della   direttiva
1999/62/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2011/76/CE, le
seguenti informazioni: 
      a) per quanto concerne i sistemi di pedaggio che non comportano
pedaggi in concessione: 
        1) i valori unitari e gli altri parametri  necessari  per  il
calcolo dei vari elementi di costo delle infrastrutture; 
        2) informazioni precise sugli autoveicoli soggetti al sistema
di pedaggio, sull'estensione geografica della rete, o parte di  essa,
usata per il calcolo di ciascun costo e sulla percentuale  dei  costi
che ci si prefigge di recuperare. 
      b) per quanto concerne i sistemi  di  pedaggio  che  comportano
pedaggi in concessione: 
        1) i  contratti  di  concessione  o  le  eventuali  modifiche
rilevanti degli stessi; 
        2) lo scenario di base su cui il concedente ha  elaborato  il
bando relativo alla concessione, come previsto nell'allegato IX B del
decreto  legislativo  n.  163  del  2006  e  successive  modifiche  e
integrazioni; tale scenario di base comprende i costi stimati,  quali
definiti al comma  7  dell'articolo  3,  previsti  nell'ambito  della
concessione, il traffico previsto, diviso per tipo di autoveicoli,  i
livelli di pedaggio previsti e l'estensione geografica della rete cui
si applica il contratto di concessione. 
  7. Prima dell'attuazione di  un  nuovo  sistema  di  pedaggio,  che
prevede l'imposizione di  un  onere  per  costi  esterni,  si  devono
comunicare alla Commissione europea, ai fini della decisione  di  cui
all'articolo  7-nonies,  paragrafo  4,  della  direttiva  1999/62/CE,
introdotto dall'articolo 1 della direttiva  2011/76/UE,  le  seguenti
informazioni: 
      a) informazioni precise che consentano di localizzare i  tratti
stradali in cui si prevede di imporre l'onere per i costi  esterni  e
specifichino la classe dei veicoli, i tipi  di  strada  e  i  periodi
esatti in funzione dei quali l'onere  per  i  costi  esterni  subira'
delle variazioni; 
      b) l'importo previsto dell'onere medio ponderato  per  i  costi
esterni e gli introiti complessivi previsti; 
      c)  i  parametri,  i  dati  e  le  informazioni  necessari  per
illustrare come e' stato  applicato  il  metodo  di  calcolo  di  cui
all'allegato III-bis. 
  8. L'onere per i costi esterni deve essere adeguato in ottemperanza
ai contenuti delle decisioni della Commissione europea. 
  9. Non possono essere concessi a nessun utente sconti  o  riduzioni
riguardanti l'elemento dell'onere per i costi esterni di un pedaggio.
Possono essere concessi sconti o riduzioni sul prezzo dell'onere  per
l'infrastruttura a condizione che: 
      a) la struttura tariffaria risultante sia  proporzionata,  resa
pubblica e applicabile a tutti gli utenti alle  stesse  condizioni  e
non comporti costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto  forma
di pedaggi piu' elevati; 
      b) tali sconti o riduzioni comportino  risparmi  effettivi  dei
costi amministrativi; 
      c) non superino il 13 per cento dell'onere per l'infrastruttura
versato da veicoli equivalenti che non possono beneficiare di  sconti
o riduzioni. 
  10. Fatte salve le condizioni di cui al comma 3, lettera b),  e  al
comma 4 del presente articolo, in casi  eccezionali,  in  particolare
per progetti specifici di notevole  interesse  europeo,  identificati
nell'allegato  III  della  decisione   n.   661/2010/UE,   ai   sensi
dell'articolo 58 del regolamento n. 1315/2013, nonche'  per  progetti
riferiti alla rete  centrale  individuati  sulla  base  del  predetto
regolamento n. 1315/2013, le  aliquote  dei  pedaggi  possono  essere
assoggettate ad altre forme di variazione, al fine  di  garantire  la
redditivita' commerciale di detti progetti, qualora gli stessi  siano
esposti alla concorrenza diretta con  altri  modi  di  trasporto  per
autoveicoli.  La  struttura   tariffaria   risultante   e'   lineare,
proporzionata, resa pubblica e applicabile a tutti  gli  utenti  alle
stesse condizioni e non comporta costi aggiuntivi trasferiti ad altri
utenti sotto forma di pedaggi piu' elevati;  prima  dell'applicazione
della  struttura  tariffaria  in   questione,   deve   esserne   data
comunicazione alla Commissione europea  ai  fini  della  verifica  di
congruita' di cui all'articolo 7-decies, paragrafo 3, della direttiva
1999/62/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2011/76/UE. 
  11. L'applicazione, la riscossione e il controllo del pagamento dei
pedaggi e dei diritti d'utenza sono effettuati in modo da intralciare
il meno possibile la fluidita' del  traffico,  evitando  controlli  e
verifiche obbligatori  alle  frontiere  interne  dell'Unione.  Devono
essere previste attrezzature  adeguate  ai  punti  di  pagamento  dei
pedaggi e dei diritti  d'utenza,  in  modo  da  mantenere  i  normali
livelli di sicurezza stradale. I dispositivi per la  riscossione  dei
pedaggi e dei diritti  d'utenza  non  devono  rappresentare  per  gli
utenti non abituali della rete stradale un aggravio ingiustificato di
natura finanziaria o di altro tipo. In particolare, se sono  riscossi
pedaggi o diritti d'utenza esclusivamente  mediante  un  sistema  che
comporta l'uso di un'unita' posta a bordo degli autoveicoli,  occorre
accertarsi che tutti gli  utenti  possano  procurarsi  le  unita'  da
installare a bordo adeguate, conformi ai  requisiti  della  direttiva
2004/52/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  aprile
2004, sull'interoperabilita' dei  sistemi  di  telepedaggio  stradale
nella Comunita', e delle relative  disposizioni  di  attuazione,  nel
quadro di ragionevoli accordi amministrativi  ed  economici.  Qualora
sia applicato  un  pedaggio  ad  un  veicolo,  l'importo  totale  del
pedaggio,  l'importo  dell'onere  di   infrastruttura   e   l'importo
dell'onere per i  costi  esterni,  sono  riportati  in  una  ricevuta
consegnata all'autotrasportatore, per quanto possibile,  mediante  un
sistema elettronico. Ove  economicamente  fattibile,  l'onere  per  i
costi  esterni  e'  riscosso   mediante   un   sistema   elettronico,
conformemente  ai  requisiti  dell'articolo  2,  paragrafo  1,  della
direttiva 2004/52/CE e delle relative disposizioni di attuazione. 
  12. Qualora venga istituito un sistema di pedaggio o di diritti  di
utenza  per   una   infrastruttura   e'   possibile   prevedere   una
compensazione adeguata per tali oneri.».