Art. 4 
 
 
              Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 4, 
                     della direttiva 2011/76/UE 
 
   1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.
7, e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis (Allocazione introiti derivanti da imposizione  oneri
(articolo 1, paragrafo 4,  della  direttiva  2011/76/UE).  -  1.  Per
garantire lo sviluppo della rete dei trasporti nel suo  insieme,  gli
introiti derivanti dagli oneri per  i  costi  esterni  nonche'  dalla
maggiorazione agli oneri per l'infrastruttura di cui all'articolo  3,
commi 11 e 12, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per
essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e  sono  utilizzati,
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare per i profili di competenza, a  beneficio  del  settore  dei
trasporti, al fine di ottimizzare l'intero sistema dei trasporti.  In
particolare, gli introiti derivanti dagli oneri per i  costi  esterni
sono  utilizzati  prioritariamente  per  rendere  i  trasporti   piu'
sostenibili, mediante una o piu' delle misure seguenti: 
      a) l'agevolazione di una tariffazione efficace; 
      b)  la  riduzione  alla  fonte  dell'inquinamento   dovuto   al
trasporto stradale; 
      c) l'attenuazione alla fonte  degli  effetti  dell'inquinamento
dovuto al trasporto stradale; 
      d) il miglioramento delle prestazioni dei veicoli in materia di
CO2 e di consumo di carburante; 
      e) la creazione di infrastrutture alternative  per  gli  utenti
dei trasporti e l'espansione della capacita' attuale; 
      f) il sostegno alla rete transeuropea di trasporto; 
      g) l'ottimizzazione della logistica; 
      h) il miglioramento della sicurezza stradale; 
      i) la messa a disposizione di parcheggi sicuri. 
    2. Almeno il 15 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi
derivanti dagli oneri per i costi esterni di cui al comma 1,  nonche'
dagli oneri di infrastruttura previsti  dalla  normativa  vigente  in
materia e' destinato alle  attivita'  di  cui  alla  lettera  f)  del
medesimo comma 1.". 
  2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010
n. 7, le parole: "articoli 3 e 4"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"articoli 3, 4 e  4-bis",  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Qualora i  decreti  di  cui  al  primo  periodo  riguardino
l'attuazione di un sistema di pedaggio che prevede  l'imposizione  di
un onere per costi esterni, i decreti medesimi sono adottati  sentito
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo  25
          gennaio 2010, n. 7, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 5 (Attuazione e controlli). -  1.  Il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti  provvede  con  propri
          decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze per gli aspetti di cui al comma  3,  all'attuazione
          degli articoli 3, 4 e 4-bis. 
              2. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          esercita il controllo del  funzionamento  del  sistema  dei
          pedaggi e dei  diritti  di  utenza  in  modo  da  garantire
          l'osservanza   dei   principi   di   trasparenza   e    non
          discriminazione. 
              3. I decreti di  cui  al  comma  1  dovranno  garantire
          l'equilibrio  economico   finanziario   complessivo   delle
          concessionarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2
          dell'art. 7. Qualora i decreti  di  cui  al  primo  periodo
          riguardino l'attuazione  di  un  sistema  di  pedaggio  che
          prevede l'imposizione di un  onere  per  costi  esterni,  i
          decreti  medesimi  sono  adottati   sentito   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».