Art. 7 
 
 
               Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 9 
                     della direttiva 2011/76/UE 
 
   1. L'allegato III del decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.  7,
e' cosi' modificato: 
    a) il primo capoverso e' sostituito dal  seguente:  «Il  presente
allegato stabilisce i principi fondamentali per il calcolo dell'onere
medio  ponderato  per  l'infrastruttura  in  modo   da   rispecchiare
l'articolo  3,  comma  8.  L'obbligo  di  correlare  gli  oneri   per
l'infrastruttura ai costi non pregiudica la liberta' di scegliere,  a
norma del  medesimo  articolo  3,  comma  8,  di  non  recuperare  la
totalita'  dei  costi  attraverso  la  riscossione  degli  oneri  per
l'infrastruttura o la liberta', a norma dell'articolo 3, commi  11  e
12, di  differenziare  gli  importi  di  oneri  per  l'infrastruttura
specifici dall'onere medio.»; 
    b) al secondo capoverso la parola:  «comunitaria»  e'  sostituita
dalle seguenti: «dell'Unione»; 
    c) al punto 1, secondo trattino,  le  parole:  «dell'articolo  4,
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3, comma 8». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'allegato III al decreto legislativo  25
          gennaio 2010, n. 7, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Allegato III (allegato  III,  direttiva  2006/38/CE)
          Principi fondamentali per l'attribuzione  dei  costi  e  il
          calcolo dei pedaggi 
              Il presente allegato stabilisce i principi fondamentali
          per   il   calcolo   dell'onere   medio    ponderato    per
          l'infrastruttura in modo da rispecchiare l'art. 3, comma 8.
          L'obbligo di correlare gli oneri  per  l'infrastruttura  ai
          costi non pregiudica la liberta' di scegliere, a norma  del
          medesimo art. 3, comma 8, di non  recuperare  la  totalita'
          dei  costi  attraverso  la  riscossione  degli  oneri   per
          l'infrastruttura o la liberta', a norma dell'art. 3,  commi
          11  e  12,  di  differenziare  gli  importi  di  oneri  per
          l'infrastruttura specifici dall'onere medio. 
              L'applicazione  dei  presenti  principi   deve   essere
          pienamente conforme  agli  altri  obblighi  previsti  dalla
          normativa dell'Unione, in particolare il  requisito  per  i
          contratti di concessione da assegnare a norma  del  decreto
          legislativo n. 163/2006 e di altri strumenti comunitari nel
          settore degli appalti pubblici. 
              Se lo Stato si impegna in una negoziazione  con  uno  o
          piu'  terzi  per  definire  un  contratto  di   concessione
          relativo alla costruzione o al funzionamento di  una  parte
          della sua infrastruttura o a tal  fine  si  impegna  in  un
          processo analogo in base alla legislazione nazionale  o  un
          accordo  concluso  dal  Governo  di  un  altro  Stato,   la
          conformita' ai presenti principi e'  valutata  in  base  ai
          risultati di tale negoziazione. 
              1.  Definizione  della   rete   e   degli   autoveicoli
          contemplati 
              - Qualora non  venga  applicato  un  unico  sistema  di
          pedaggio all'intera rete  stradale  transeuropea,  si  deve
          precisare in modo specifico la parte o le parti della  rete
          che non e' soggetta/non sono  soggette  ad  un  sistema  di
          pedaggio nonche' il sistema utilizzato per classificare gli
          autoveicoli ai fini della differenziazione dei pedaggi.  Si
          deve,  inoltre,  precisare  che  si  estende  il  campo  di
          applicazione del sistema di pedaggio  per  comprendere  gli
          autoveicoli al di sotto del limite di 12 tonnellate. 
              - Qualora si scelga di adottare  politiche  diverse  in
          materia di recupero dei costi per  differenti  parti  della
          rete (come consentito ai sensi dell'articolo 3,  comma  8),
          ogni parte chiaramente definita  dalla  rete  deve  formare
          oggetto di un calcolo dei costi separato. Si puo' scegliere
          di  ripartire  la  rete  in  un  certo  numero   di   parti
          chiaramente definite cosi' da fissare modalita' separate di
          concessione o un processo analogo per ciascuna parte. 
              2. Costi dell'infrastruttura 
              2.1. Costo dell'investimento 
              - Il costo dell'investimento deve includere i costi  di
          costruzione (compreso il costo di finanziamento) e i  costi
          di sviluppo  dell'infrastruttura  piu',  se  del  caso,  la
          remunerazione del capitale investito o il margine di utile.
          Vanno  inoltre  inclusi  i  costi  per  l'acquisizione  del
          terreno,   la   pianificazione,   la   progettazione,    la
          supervisione dei contratti di costruzione, la gestione  del
          progetto, le ricerche archeologiche e le indagini del suolo
          nonche' altri costi accessori pertinenti. 
              - Il recupero dei costi  di  costruzione  deve  basarsi
          sulla durata di vita predeterminata  dell'infrastruttura  o
          su un altro periodo (non inferiore a  20  anni)  che  possa
          essere considerato appropriato per motivi di  finanziamento
          mediante un contratto di concessione o in  altro  modo.  La
          durata  del  periodo  di  ammortamento  puo'   essere   una
          variabile fondamentale nei negoziati per la definizione  di
          contratti di concessione, specie se  lo  Stato,  in  quanto
          parte del  contratto,  intenda  fissare  un  massimale  per
          quanto riguarda il pedaggio medio ponderato applicabile. 
              - Fatto salvo il calcolo del  costo  dell'investimento,
          il recupero dei costi: 
                a) puo' essere ripartito uniformemente sul periodo di
          ammortamento o ponderato sui primi anni, gli anni  centrali
          o gli ultimi anni, purche' tale ponderazione sia  applicata
          in modo trasparente; 
                b) puo' prevedere l'indicizzazione  dei  pedaggi  sul
          periodo di ammortamento. 
              - Tutti i costi  storici  devono  essere  basati  sugli
          importi pagati. I costi ancora da sostenere saranno  basati
          su previsioni ragionevoli. 
              - Gli investimenti pubblici possono essere  considerati
          prestiti finanziati. Il tasso d'interesse da  applicare  ai
          costi storici e' il tasso applicato ai prestiti pubblici. 
              - La ripartizione dei costi sugli  autoveicoli  pesanti
          deve essere effettuata su una base obiettiva e trasparente,
          che  tenga  conto  della  proporzione   del   traffico   di
          autoveicoli pesanti sulla rete e dei  costi  connessi.  Gli
          autoveicoli/km percorsi dagli autoveicoli pesanti possono a
          tal fine essere adeguati mediante «fattori di  equivalenza»
          oggettivamente giustificati come quelli di cui al punto  4.
          L'applicazione dei fattori di equivalenza puo' tener  conto
          della costruzione di strade sviluppata per fasi  o  facente
          uso di un approccio basato su un lungo ciclo vitale. 
              - Le riserve per la remunerazione  del  capitale  o  il
          margine di utile stimati  devono  essere  ragionevoli  alla
          luce  delle  condizioni  di  mercato   e   possono   essere
          differenziate allo scopo  di  fornire  a  terzi  contraenti
          incentivi sui risultati per quanto riguarda i requisiti  di
          qualita' del servizio. La remunerazione del  capitale  puo'
          essere valutata mediante indicatori economici quali il  TIR
          (tasso interno di rendimento) o il CMPC/WACC  (costo  medio
          ponderato del capitale). 
              2.2.  Costi  annuali  di  manutenzione   e   costi   di
          riparazioni strutturali 
              - Questi costi devono includere sia i costi annuali  di
          manutenzione della rete sia i costi periodici relativi alla
          riparazione, al rinforzo  e  al  rinnovo  degli  strati  di
          asfalto,  al  fine  di  assicurare  che   il   livello   di
          funzionalita' operativa della rete sia costante nel tempo. 
              - I costi devono essere ripartiti tra  il  traffico  di
          autoveicoli pesanti e altri tipi  di  traffico  in  base  a
          quote effettive e  previste  di  autoveicoli/km  e  possono
          essere   adeguati   mediante   fattori    di    equivalenza
          oggettivamente giustificati come quelli di cui al punto 4. 
              3. Costi inerenti al funzionamento, alla gestione e  al
          sistema di pedaggio 
              Vi sono compresi tutti i costi sostenuti dall'operatore
          dell'infrastruttura che non rientrano nella sezione 2 e che
          riguardano l'attuazione, il  funzionamento  e  la  gestione
          dell'infrastruttura  e  del  sistema  di   pedaggio.   Essi
          comprendono in particolare: 
                -  i  costi  per  la  costruzione,  la  posa   e   il
          mantenimento delle cabine di pedaggio e  altri  sistemi  di
          pagamento; 
                -  le   spese   quotidiane   di   funzionamento,   di
          amministrazione  e   di   applicazione   del   sistema   di
          riscossione del pedaggio; 
                - le tasse e i  diritti  amministrativi  relativi  ai
          contratti di concessione; 
                - le spese di gestione,  amministrazione  e  servizio
          relative al funzionamento dell'infrastruttura. 
              I  costi  possono  includere  una   remunerazione   del
          capitale o il margine utile  che  rispecchi  il  grado  del
          rischio trasferito. 
              Tali costi devono essere ripartiti su una base  equa  e
          trasparente fra tutte le classi di autoveicoli soggette  al
          sistema di pedaggio. 
              4. Quota di traffico merci, fattori  di  equivalenza  e
          meccanismo di correzione 
              -  Il  calcolo  dei  pedaggi  deve  basarsi  su   quote
          effettive  o  previste  di  autoveicoli/km  di  autoveicoli
          pesanti  adeguate,  se  del  caso,  mediante   fattori   di
          equivalenza, per tenere debitamente conto dell'aumento  dei
          costi di costruzione e di riparazione dell'infrastruttura a
          causa del suo utilizzo da parte degli automezzi. 
              - Nella tabella sottostante e'  fornita  una  serie  di
          fattori indicativi di equivalenza. Qualora siano utilizzati
          eventuali fattori di equivalenza che differiscano da quelli
          presentati nella tabella,  questi  devono  comunque  essere
          basati su  criteri  obiettivamente  giustificabili  e  resi
          pubblici. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - I sistemi di pedaggio basati su previsioni di livelli
          di traffico devono prevedere un  meccanismo  di  correzione
          con il quale i pedaggi  sono  adeguati  periodicamente  per
          correggere eventuali recuperi di costi per  difetto  o  per
          eccesso dovuti a errori di previsione.».