Art. 4 
 
 
Modifiche alla parte II,  titolo  III,  del  decreto  legislativo  24
                        febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Nella parte II, titolo III del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, il capo I e' sostituito dal seguente: 
  «Capo I - Soggetti autorizzati e attivita' esercitabili 
  Art. 32-quater (Riserva di attivita').  -  1.  L'esercizio  in  via
professionale del servizio di gestione collettiva  del  risparmio  e'
riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle societa' di gestione
UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non  UE  che
gestiscono un FIA italiano,  secondo  le  disposizioni  del  presente
titolo. 
  2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: 
  a)  alle  istituzioni  sovranazionali,  quali  la  Banca   centrale
europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo  per
gli  investimenti,  le  istituzioni  europee  di  finanziamento  allo
sviluppo e le banche sviluppo bilaterali, la Banca Mondiale, il Fondo
Monetario Internazionale, e le  altre  istituzioni  sovranazionali  e
organizzazioni internazionali analoghe,  quando  tali  istituzioni  o
organizzazioni gestiscono FIA per finalita' di interesse pubblico; 
  b) alle Banche centrali nazionali; 
  c) agli Stati, agli enti pubblici territoriali e  agli  altri  enti
che  gestiscono  fondi  destinati  al  finanziamento  dei  regimi  di
sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici; 
  d)  alle  societa'  di  partecipazione  finanziaria,  intese   come
societa' che detengono partecipazioni in una o piu' imprese,  con  lo
scopo  di  realizzare  strategie  imprenditoriali   per   contribuire
all'aumento del valore nel lungo  termine  delle  stesse,  attraverso
l'esercizio del controllo,  dell'influenza  notevole  o  dei  diritti
derivanti da partecipazioni e che: 
  1) operano per proprio conto e le  cui  azioni  sono  ammesse  alla
negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea; oppure 
  2) non sono costituite con lo scopo principale  di  generare  utili
per   i   propri   investitori   mediante    disinvestimenti    delle
partecipazioni nelle societa'  controllate,  sottoposte  a  influenza
notevole o partecipate, come comprovato dal loro bilancio e da  altri
documenti societari; 
  e) ai regimi di partecipazione  dei  lavoratori  all'impresa  o  ai
regimi di risparmio dei lavoratori; 
  f) alle societa' di cartolarizzazione dei crediti; 
  g) alle forme pensionistiche previste  dal  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252. 
  3. La  Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob,  adotta  con  proprio
regolamento le disposizioni  attuative  del  presente  articolo,  nel
rispetto delle disposizioni dell'Unione europea. 
  Art. 33  (Attivita'  esercitabili).  -  1.  Le  Sgr  gestiscono  il
patrimonio  e  i   rischi   degli   Oicr   nonche'   amministrano   e
commercializzano gli Oicr gestiti. 
  2. Le Sgr possono altresi': 
  a) prestare il servizio di gestione di portafogli; 
  b) istituire e gestire fondi pensione; 
  c) svolgere le attivita' connesse o strumentali; 
  d) prestare i servizi accessori di cui  all'articolo  1,  comma  6,
lettera a), limitatamente alle quote di Oicr gestiti; 
  e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti; 
  f) commercializzare quote o azioni di Oicr  gestiti  da  terzi,  in
conformita' alle regole di condotta stabilite dalla  Consob,  sentita
la Banca d'Italia; 
  g) prestare il servizio di  ricezione  e  trasmissione  di  ordini,
qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. 
  3. Le Sicav e le Sicaf prestano il servizio di gestione  collettiva
del risparmio e le attivita' previste dal comma  1  in  relazione  al
patrimonio  raccolto  mediante  l'offerta  di  azioni  proprie;  esse
possono altresi' svolgere le attivita' connesse e strumentali. 
  4. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf possono delegare  a  soggetti  terzi
specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di  cui  al
presente capo. La delega e' effettuata con modalita' tali da  evitare
lo svuotamento di attivita' della societa' stessa  ed  e'  esercitata
nel rispetto delle disposizioni in materia  di  esternalizzazione  di
funzioni previste in attuazione dell'articolo 6, comma  2-bis,  ferma
restando la responsabilita' della Sgr, della Sicav e della Sicaf  nei
confronti degli investitori per l'operato dei soggetti delegati. 
  5. La  Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob,  detta,  con  proprio
regolamento,  disposizioni  attuative  del  presente  articolo,   nel
rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.». 
  2. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, e' inserito il seguente capo: 
  «Capo I-bis - Disciplina dei soggetti autorizzati 
  Sezione I - Societa' di gestione del risparmio». 
  3. All'articolo 34 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
il primo alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  La  Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob,  autorizza  le  Sgr
all'esercizio del servizio di gestione collettiva del  risparmio  con
riferimento sia agli OICVM sia  ai  FIA,  nonche'  all'esercizio  del
servizio di gestione di portafogli, del  servizio  di  consulenza  in
materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di
ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni:». 
  4. All'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le Sgr sono iscritte in un apposito  albo  tenuto  dalla  Banca
d'Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e  di  FIA.
Le societa' di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato
le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e  41-quater,
sono iscritte in sezioni distinte  di  un  apposito  elenco  allegato
all'albo.». 
  5. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, sono inserite le seguenti sezioni: 
  «Sezione II - Sicav e Sicaf 
  Art. 35-bis (Costituzione). - 1.  La  Banca  d'Italia,  sentita  la
Consob, autorizza la  costituzione  delle  Sicav  e  delle  Sicaf  se
ricorrono le seguenti condizioni: 
  a) e' adottata la forma di societa' per azioni nel  rispetto  delle
disposizioni del presente capo; 
  b) la sede legale e  la  direzione  generale  della  societa'  sono
situate nel territorio della Repubblica; 
  c) il capitale sociale e'  di  ammontare  non  inferiore  a  quello
determinato in via generale dalla Banca d'Italia; 
  d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo hanno  i  requisiti  di  professionalita',  indipendenza  e
onorabilita' indicati dall'articolo 13; 
  e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15,  comma
1, hanno i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14 e non
ricorrono le condizioni per il  divieto  previsto  dall'articolo  15,
comma 2; 
  f)  per  le  Sicav  lo  statuto  prevede  come  oggetto   esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio  raccolto  mediante  offerta
delle proprie azioni; per le Sicaf lo statuto  prevede  come  oggetto
esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
offerta  delle  proprie   azioni   e   degli   strumenti   finanziari
partecipativi indicati nello statuto stesso; 
  g) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non e'  tale
da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla  societa'
e  sono  fornite  almeno   le   informazioni   richieste   ai   sensi
dell'articolo 15, comma 5; 
  h) e' presentato, unitamente all'atto costitutivo e  allo  statuto,
un programma concernente l'attivita' iniziale nonche'  una  relazione
sulla struttura organizzativa. 
  2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento: 
  a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e
le ipotesi di decadenza dalla stessa; 
  b) individua la documentazione che i soci fondatori sono  tenuti  a
presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto
del progetto di atto costitutivo e di statuto. 
  3. La Banca d'Italia attesta la conformita' del  progetto  di  atto
costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e di  regolamento
e, con riferimento alle Sicav e alle Sicaf diverse dai FIA riservati,
ai criteri generali dalla stessa predeterminati. 
  4. I soci fondatori  della  Sicav  o  della  Sicaf  procedono  alla
costituzione della societa' ed ad effettuare i versamenti relativi al
capitale iniziale sottoscritto entro  trenta  giorni  dalla  data  di
rilascio  dell'autorizzazione.  Il  capitale  iniziale  deve   essere
interamente versato. 
  5. La denominazione sociale della Sicav contiene  l'indicazione  di
societa'  di  investimento  per  azioni  a  capitale  variabile.   La
denominazione sociale della Sicaf contiene l'indicazione di  societa'
di investimento per  azioni  a  capitale  fisso.  Tali  denominazioni
risultano in tutti i documenti delle  societa'.  Alla  Sicav  e  alla
Sicaf non si applicano gli articoli  2333,  2334,  2335  e  2336  del
codice civile; per le  Sicav  non  sono  ammessi  i  conferimenti  in
natura. 
  6. Nel caso  di  Sicav  e  Sicaf  multicomparto,  ciascun  comparto
costituisce patrimonio autonomo, distinto  a  tutti  gli  effetti  da
quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav puo'
essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da  FIA  o  da
OICVM. 
  Art. 35-ter (Albi). - 1. Le Sicav e le Sicaf autorizzate in  Italia
sono iscritte in appositi albi tenuti dalla  Banca  d'Italia.  L'albo
delle Sicav e' articolato in due sezioni distinte a  seconda  che  le
Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA. 
  2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di
cui al comma 1. 
  3. I soggetti previsti dal comma 1  indicano  negli  atti  e  nella
corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo. 
  Art. 35-quater (Capitale e azioni della Sicav). -  1.  Il  capitale
della Sicav e' sempre  uguale  al  patrimonio  netto  detenuto  dalla
societa', cosi' come determinato ai sensi dell'articolo 6,  comma  1,
lettera c), n. 5). 
  2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438  a  2447-decies
del codice civile. 
  3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere
interamente liberate al momento della loro emissione. 
  4. Le azioni della Sicav possono essere nominative o  al  portatore
secondo quanto  stabilito  dallo  statuto.  Le  azioni  al  portatore
attribuiscono un solo  voto  per  ogni  socio  indipendentemente  dal
numero di azioni di tale categoria possedute. 
  5. Lo statuto della Sicav indica le modalita' di determinazione del
valore delle azioni e del prezzo di emissione e di  rimborso  nonche'
la periodicita' con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate. 
  6. Lo statuto della Sicav puo' prevedere: 
  a) limiti all'emissione di azioni nominative; 
  b) particolari vincoli di trasferibilita' delle azioni nominative; 
  c) l'esistenza di piu' comparti  di  investimento  per  ognuno  dei
quali puo' essere emessa una particolare categoria di azioni; in  tal
caso sono stabiliti i criteri di ripartizione  delle  spese  generali
tra i vari comparti; 
  d) la possibilita' di emettere frazioni di azioni,  fermo  restando
che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti  sociali  sono  comunque
subordinati al possesso di almeno un'azione,  secondo  la  disciplina
del presente capo. 
  7. Alla Sicav non si applicano  gli  articoli  2346,  comma  sesto,
2348, commi secondo e terzo, 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351,
2352, comma terzo, 2353, 2354, comma terzo, numeri 3) e 4),  2355-bis
e 2356 del codice civile. 
  8. La Sicav non puo' emettere obbligazioni o  azioni  di  risparmio
ne' acquistare o comunque detenere azioni proprie. 
  Art. 35-quinquies (Capitale e azioni della Sicaf). - 1. Alla  Sicaf
non si applicano gli articoli da 2447-bis a  2447-decies  del  codice
civile. 
  2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative o  al  portatore
secondo quanto  stabilito  dallo  statuto.  Le  azioni  al  portatore
attribuiscono un solo  voto  per  ogni  socio  indipendentemente  dal
numero di azioni di tale categoria possedute. 
  3. Lo statuto della Sicaf indica le modalita' di determinazione del
valore  delle  azioni  e   degli   eventuali   strumenti   finanziari
partecipativi emessi. 
  4. Lo statuto della Sicaf puo' prevedere: 
  a) limiti all'emissione di azioni nominative; 
  b) particolari vincoli di trasferibilita' delle azioni nominative; 
  c) l'esistenza di piu' comparti  di  investimento  per  ognuno  dei
quali puo' essere emessa una particolare categoria di azioni; in  tal
caso sono stabiliti i criteri di ripartizione  delle  spese  generali
tra i vari comparti; 
  d) la possibilita' di emettere frazioni di azioni,  fermo  restando
che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti  sociali  sono  comunque
subordinati al possesso di almeno un'azione,  secondo  la  disciplina
del presente capo; 
  e) nel caso di Sicaf riservata e  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 35-bis,  comma  4,  la  possibilita'  di  effettuare  i
versamenti relativi alle azioni sottoscritte  in  piu'  soluzioni,  a
seguito dell'impegno dell'azionista  a  effettuare  il  versamento  a
richiesta della Sicaf stessa in base alle esigenze di investimento. 
  5. Alle Sicaf non si  applicano  gli  articoli  2349,  2350,  commi
secondo e terzo, e 2353 del codice civile. Alle Sicaf non riservate a
investitori professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'articolo  39  non  si  applica,  altresi',
l'articolo 2356 del codice civile. 
  6. Le Sicaf non possono emettere obbligazioni. 
  Art. 35-sexies (Assemblea della Sicav). - 1. L'assemblea  ordinaria
e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav  sono
regolarmente costituite e possono  validamente  deliberare  qualunque
sia la parte del capitale sociale intervenuta. 
  2. Il voto puo' essere dato per corrispondenza se cio'  e'  ammesso
dallo statuto. In tal caso l'avviso di  convocazione  deve  contenere
per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto  in
tal  modo  espresso   se   la   delibera   sottoposta   a   votazione
dall'assemblea non e' conforme  a  quella  contenuta  nell'avviso  di
convocazione, ma le azioni relative  sono  computate  ai  fini  della
regolare costituzione dell'assemblea straordinaria.  Con  regolamento
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia
e la Consob, sono stabilite le modalita'  operative  per  l'esercizio
del voto per corrispondenza. 
  3. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma secondo, del  codice
civile e' pubblicato anche con le modalita'  previste  dallo  statuto
per la pubblicazione del valore  patrimoniale  della  societa'  e  il
valore unitario  delle  azioni;  il  termine  indicato  nello  stesso
articolo 2366, comma secondo, e' fissato in trenta giorni. 
  Art. 35-septies (Modifiche dello statuto). - 1. La  Banca  d'Italia
approva le modifiche dello statuto della  Sicav  e  della  Sicaf  non
riservate. 
  2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della  Sicav
e della Sicaf non riservate non possono essere iscritte  ai  sensi  e
per gli effetti previsti dall'articolo 2436 del codice civile, se non
hanno ottenuto l'approvazione nei termini e con le modalita' previste
dal comma 1.  La  delibera  e'  inviata  alla  Banca  d'Italia  entro
quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito
previsto dall'articolo 2436 del codice civile deve essere  effettuato
entro quindici giorni dalla data di ricezione  del  provvedimento  di
approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del
codice civile. 
  Art. 35-octies (Scioglimento e liquidazione volontaria). - 1.  Alle
Sicav non si applica l'articolo 2484, primo comma, numeri  4)  e  5),
del codice civile. Quando il capitale della Sicav  si  riduce  al  di
sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo  35-bis,  comma
1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta  giorni,  la
societa' si scioglie. Il termine e' sospeso qualora sia iniziata  una
procedura di fusione con altra Sicav o una Sicaf. 
  2. Per le Sicav e le Sicaf, gli atti per i  quali  e'  prevista  la
pubblicita' dall'articolo 2484, terzo  e  quarto  comma,  del  codice
civile, sono pubblicati anche con le modalita' previste dallo statuto
per  la  pubblicazione  del  valore  patrimoniale  della  societa'  e
comunicati  alla  Banca  d'Italia  nel  termine   di   dieci   giorni
dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese.  L'emissione  ed
il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso  previsto  dall'articolo
2484, primo comma, numero  6),  del  codice  civile,  dalla  data  di
assunzione della delibera, nei casi previsti dall'articolo  2484  del
codice civile e, per le Sicav, dal comma 1 del presente articolo, dal
momento   dell'assunzione   della   delibera   del    consiglio    di
amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro
delle imprese del decreto del presidente del tribunale.  La  delibera
del consiglio di amministrazione e' trasmessa anche alla  Consob  nel
medesimo termine. 
  3. La nomina, la revoca e la sostituzione  dei  liquidatori  spetta
all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2487 del  codice
civile, ad eccezione del comma 1, lettera c),  e  l'articolo  97  del
testo unico bancario. 
  4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano  di
smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a  liquidare
l'attivo della societa' nel  rispetto  delle  disposizioni  stabilite
dalla Banca d'Italia. 
  5. Il bilancio  di  liquidazione  e'  sottoposto  al  giudizio  del
soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed e' pubblicato
sui quotidiani indicati nello statuto. 
  6. Il  depositario  procede,  su  istruzione  dei  liquidatori,  al
rimborso delle azioni nella misura prevista dal  bilancio  finale  di
liquidazione. 
  7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla Sicav e  alla
Sicaf si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del  libro
V, titolo V, capo VIII, del codice civile. 
  Art. 35-novies (Trasformazione). - 1. Le Sicav che hanno  la  forma
di OICVM non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICVM
italiano. Le Sicav che hanno la forma di FIA e le Sicaf  non  possono
trasformarsi in un organismo diverso da un Oicr italiano. 
  Sezione III - Disposizioni comuni e deroghe 
  Art. 35-decies (Regole di comportamento e diritto di voto). - 1. Le
Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono i propri patrimoni: 
  a) operano con diligenza, correttezza  e  trasparenza  nel  miglior
interesse  degli  Oicr   gestiti,   dei   relativi   partecipanti   e
dell'integrita' del mercato; 
  b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il  rischio  di
conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni
di conflitto,  agiscono  in  modo  da  assicurare  comunque  un  equo
trattamento degli Oicr gestiti; 
  c)  adottano  misure  idonee  a   salvaguardare   i   diritti   dei
partecipanti agli Oicr gestiti e dispongono  di  adeguate  risorse  e
procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; 
  d) assicurano la parita' di trattamento nei confronti  di  tutti  i
partecipanti a uno stesso Oicr gestito nel rispetto delle  condizioni
stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, in conformita'  al
diritto  dell'Unione  europea.  In  relazione   ai   FIA   riservati,
trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu'  investitori  o
categorie di investitori sono consentiti nel rispetto della direttiva
2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative; 
  e) provvedono, nell'interesse dei partecipanti,  all'esercizio  dei
diritti di voto inerenti  agli  strumenti  finanziari  di  pertinenza
degli Oicr gestiti, salvo diversa disposizione di legge. 
  Art. 35-undecies (Deroghe per  i  GEFIA  italiani).  -  1.  Per  le
finalita' indicate dall'articolo 6, comma 01, la Banca d'Italia e  la
Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono  esentare  i
gestori autorizzati che gestiscono  FIA  italiani  riservati  il  cui
valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro  ovvero
500  milioni  se  gli  Oicr  gestiti  non  fanno  ricorso  alla  leva
finanziaria e  non  consentono  agli  investitori  di  esercitare  il
diritto  di  rimborso  per  5  anni  dopo  l'investimento   iniziale,
dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 6, commi
1, 2 e 2-bis.». 
  6. Nella parte II, titolo III del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, i capi II, II-bis e III sono sostituiti dai seguenti: 
  «Capo II - Oicr italiani 
  Sezione I - Fondi comuni di investimento 
  Art. 36 (Fondi comuni di investimento). - 1.  Il  fondo  comune  di
investimento e' gestito dalla societa' di gestione del risparmio  che
lo ha  istituito  o  dalla  societa'  di  gestione  subentrata  nella
gestione, in conformita' alla legge e al regolamento. 
  2. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento e'
disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la
Consob, determina i criteri generali di redazione del regolamento del
fondo diverso  dal  FIA  riservato  e  il  suo  contenuto  minimo,  a
integrazione di quanto previsto dall'articolo 39. 
  3. La Sgr che ha istituito il fondo o la societa' di  gestione  che
e'  subentrata  nella  gestione  agiscono  in  modo  indipendente   e
nell'interesse  dei  partecipanti  al  fondo,assumendo  verso  questi
ultimi gli obblighi e le responsabilita' del mandatario. 
  4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di  uno
stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a  tutti  gli
effetti dal patrimonio della societa' di gestione del risparmio e  da
quello di ciascun partecipante,  nonche'  da  ogni  altro  patrimonio
gestito dalla medesima societa';  delle  obbligazioni  contratte  per
conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del
fondo medesimo. Su  tale  patrimonio  non  sono  ammesse  azioni  dei
creditori della societa' di gestione del risparmio  o  nell'interesse
della stessa, ne' quelle dei creditori  del  depositario  o  del  sub
depositario o nell'interesse degli stessi. Le  azioni  dei  creditori
dei  singoli  investitori  sono  ammesse  soltanto  sulle  quote   di
partecipazione dei medesimi. La societa' di  gestione  del  risparmio
non puo' in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi,
i beni di pertinenza dei fondi gestiti. 
  5. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono nominative o al
portatore, secondo quanto previsto  nel  regolamento  del  fondo.  La
Banca d'Italia puo' stabilire in via generale, sentita la Consob,  le
caratteristiche  dei  certificati  e  il  valore  nominale   unitario
iniziale delle quote, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare
la portabilita' delle quote. 
  Art. 37 (Regolamento del fondo). - 1.  Il  regolamento  di  ciascun
fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del  fondo,
ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e  il  depositario,
definisce la ripartizione dei compiti tra  tali  soggetti,  regola  i
rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo. 
  2. Il regolamento stabilisce in particolare: 
  a) la denominazione e la durata del fondo; 
  b) le  modalita'  di  partecipazione  al  fondo,  i  termini  e  le
modalita'  dell'emissione  ed  estinzione  dei  certificati  e  della
sottoscrizione e del rimborso delle quote  nonche'  le  modalita'  di
liquidazione del fondo; 
  c) gli organi competenti per  la  scelta  degli  investimenti  e  i
criteri di ripartizione degli investimenti medesimi; 
  d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di  altri  valori  in
cui e' possibile investire il patrimonio del fondo; 
  e) i criteri  relativi  alla  determinazione  dei  proventi  e  dei
risultati  della  gestione  nonche'   le   eventuali   modalita'   di
ripartizione e distribuzione dei medesimi; 
  f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della societa'  di
gestione del risparmio; 
  g) la misura  o  i  criteri  di  determinazione  delle  provvigioni
spettanti alla societa' di gestione del risparmio  e  degli  oneri  a
carico dei partecipanti; 
  h)  le  modalita'  di  pubblicita'  del  valore  delle   quote   di
partecipazione; 
  i) se il fondo e' un fondo feeder. 
  3. Il regolamento  dei  fondi  chiusi  diversi  dai  FIA  riservati
prevede  che   i   partecipanti   possono   riunirsi   in   assemblea
esclusivamente  per  deliberare  sulla  sostituzione   del   gestore.
L'assemblea e'  convocata  dal  consiglio  di  amministrazione  della
societa'  di  gestione  anche  su  richiesta  dei  partecipanti   che
rappresentano almeno il  5  per  cento  del  valore  delle  quote  in
circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole
della   maggioranza   assoluta   delle   quote   degli    intervenuti
all'assemblea. Il quorum deliberativo non puo' in  ogni  caso  essere
inferiore  al  10  per  cento  del  valore  di  tutte  le  quote   in
circolazione. 
  4. La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi  diversi  dai
FIA riservati e le relative modificazioni, valutandone in particolare
la completezza e la compatibilita' con i criteri generali determinati
ai sensi degli articoli 36 e 37. 
  5.  La  Banca  d'Italia  individua  le  ipotesi  in  cui,  in  base
all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori  o  alle
regole  di  funzionamento  del  fondo,  il  regolamento  e   le   sue
modificazioni si intendono approvati in  via  generale.  Negli  altri
casi il regolamento si intende approvato quando la Banca d'Italia non
adotta  un  provvedimento  di  diniego  nel  termine  dalla  medesima
preventivamente stabilito. 
  Sezione II - Sicav e Sicaf in gestione esterna 
  Art. 38 (Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno). -  1.  La
Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione di Sicav
e di Sicaf che designano per la gestione del  proprio  patrimonio  un
gestore esterno quando ricorrono le seguenti condizioni: 
  a) e' adottata la forma di societa' per azioni nel  rispetto  delle
disposizioni del presente capo; 
  b) la sede legale e  la  direzione  generale  della  societa'  sono
situate nel territorio della Repubblica; 
  c) il capitale sociale e'  di  ammontare  non  inferiore  a  quello
determinato in via generale dalla Banca d'Italia; 
  d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo  posseggono  i   requisiti   di   professionalita'   e   di
onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 13; 
  e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15,  comma
1,  posseggono  i  requisiti  di  onorabilita'  stabiliti  ai   sensi
dell'articolo 14 e non ricorrono le  condizioni  per  l'adozione  del
divieto previsto dall'articolo 15, comma 2; 
  f) nello statuto e' previsto: 
  1) per le Sicav, come  oggetto  sociale  esclusivo,  l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle
proprie  azioni;  per  le  Sicaf,  come  oggetto  sociale  esclusivo,
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al
pubblico delle proprie azioni  e  degli  altri  strumenti  finanziari
partecipativi previsti dallo statuto stesso; 
  2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a un gestore
esterno e l'indicazione della societa' designata; 
    g) la stipula di un accordo tra il gestore,  se  diverso  da  una
Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo  la  disponibilita'
delle  informazioni  necessarie  per  lo  svolgimento  delle  proprie
funzioni, secondo quanto previsto nell'articolo 41-bis, comma 2-bis. 
  2. Si applica l'articolo 35-bis, commi 3, 4, 5 e 6. 
  Sezione III - Disposizioni comuni 
  Art.  39  (Struttura  degli  Oicr  italiani).  -  1.  Il   Ministro
dell'economia e delle finanze, con regolamento  adottato  sentite  la
Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali  cui  devono
uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo: 
  a) all'oggetto dell'investimento; 
  b) alle categorie di investitori cui e' destinata  l'offerta  delle
quote o azioni. 
  c) alla forma aperta o chiusa e alle modalita'  di  partecipazione,
con particolare riferimento alla frequenza di  emissione  e  rimborso
delle quote, all'eventuale ammontare minimo  delle  sottoscrizioni  e
alle procedure da seguire; 
  d) all'eventuale durata minima e massima; 
  e) alle condizioni e alle modalita'  con  le  quali  devono  essere
effettuati gli acquisti o  i  conferimenti  dei  beni,  sia  in  fase
costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo. 
  2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre: 
  a) le categorie di investitori non professionali nei cui  confronti
e'  possibile  commercializzare  quote  di  FIA  italiani  riservati,
secondo le modalita' previste dall'articolo 43; 
  b) le scritture contabili, il rendiconto e  i  prospetti  periodici
che le societa' di gestione del risparmio  redigono,  in  aggiunta  a
quanto prescritto per le imprese commerciali, nonche' gli obblighi di
pubblicita' del rendiconto e dei prospetti periodici; 
  c) le ipotesi nelle quali la societa'  di  gestione  del  risparmio
deve  chiedere  l'ammissione  alla   negoziazione   in   un   mercato
regolamentato delle quote dei fondi; 
  d) i requisiti e i compensi  degli  esperti  indipendenti  indicati
nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5). 
  Sezione IV - Strutture master-feeder 
  Art. 40 (Autorizzazione e regole di funzionamento  delle  strutture
master-feeder). -  1.  La  Banca  d'Italia  autorizza  l'investimento
dell'Oicr italiano  feeder  nell'Oicr  master,  quando  ricorrono  le
seguenti condizioni: 
  a) sussistono accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari
e i revisori legali o le societa'  di  revisione  legale  degli  Oicr
master e degli Oicr feeder,  che  consentono  la  disponibilita'  dei
documenti e delle informazioni  necessari  a  svolgere  i  rispettivi
compiti; 
  b) nel caso in cui l'Oicr master e l'Oicr feeder  hanno  lo  stesso
gestore, quest'ultimo  adotta  norme  interne  di  comportamento  che
assicurano la medesima disponibilita' di documenti e informazioni  di
cui alla lettera a); 
  c) l'Oicr master e  l'Oicr  feeder  possiedono  le  caratteristiche
previste dal regolamento di cui al comma 2. 
  2.  La  Banca  d'Italia,  sentita   la   Consob,   disciplina   con
regolamento: 
  a)  la  procedura  di  autorizzazione  dell'investimento  dell'Oicr
feeder nell'Oicr master, nonche' le informazioni  e  i  documenti  da
fornire con l'istanza di autorizzazione; 
  b)  il  contenuto  degli  accordi  e   delle   norme   interne   di
comportamento di cui al comma 1; 
  c) i requisiti dell'Oicr master  e  dell'Oicr  feeder,  nonche'  le
regole ad essi applicabili; 
  d) le regole applicabili all'Oicr feeder nel caso di  liquidazione,
fusione,  scissione,  sospensione  temporanea  del  riacquisto,   del
rimborso o della sottoscrizione delle quote dell'Oicr master, nonche'
le  regole  applicabili  all'Oicr  feeder  e  all'Oicr   master   per
coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione  del  loro
valore patrimoniale netto; 
  e) gli obblighi di comunicazione e lo  scambio  di  informazioni  e
documenti tra il gestore, il depositario, il  revisore  legale  o  la
societa' di revisione  legale,  rispettivamente  dell'Oicr  master  e
dell'Oicr feeder, nonche' tra tali soggetti e la Banca  d'Italia,  la
Consob e le autorita' competenti dell'Oicr master e dell'Oicr  feeder
UE e non UE. 
  3. Agli Oicr master e agli Oicr  feeder  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni  delle  sezioni  I,  II,  III  e  V  del
presente capo. 
  4. Agli OICVM UE master, che  non  commercializzano  in  Italia  le
proprie quote nei confronti di soggetti diversi  dagli  Oicr  feeder,
non si applica l'articolo 42, commi 1, 2, 3 e 4. Ai FIA master  UE  e
non UE si applicano le disposizioni del capo II-ter. 
  5. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  9,  il  revisore
legale o la societa' di revisione legale incaricati  della  revisione
dell'Oicr feeder indicano nella relativa relazione sulla revisione le
irregolarita' evidenziate  nella  relazione  di  revisione  dell'Oicr
master nonche' l'impatto delle  irregolarita'  riscontrate  nell'Oicr
feeder. Nel caso in cui  gli  esercizi  sociali  dell'Oicr  master  e
dell'Oicr feeder si chiudano in date diverse, il revisore legale o la
societa' di revisione legale  incaricati  della  revisione  dell'Oicr
master redigono una specifica relazione di revisione con  riferimento
alla data di chiusura dell'esercizio dell'Oicr feeder. 
  6. La Banca d'Italia e la Consob, in conformita' alle  disposizioni
dell'UE, comunicano al gestore dell'Oicr feeder ovvero  all'autorita'
competente dell'OICVM  feeder  UE  i  provvedimenti  assunti  per  il
mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente  capo  nei
confronti dei soggetti individuati dal presente articolo, nonche'  le
informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4, relative  al
gestore dell'Oicr master e all'Oicr master. 
  7. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA  italiani
riservati. 
  Sezione V - Fusione e scissione di organismi  di  investimento  del
risparmio 
  Art. 40-bis (Fusione e scissione di Oicr). - 1. La  Banca  d'Italia
autorizza,  dandone  comunicazione  alla  Consob,  la  fusione  o  la
scissione di Oicr italiani sulla base dei  relativi  progetti,  delle
attestazioni di conformita' rese dai depositari dei fondi coinvolti e
dell'informativa ai partecipanti che deve essere idonea a  consentire
di pervenire  ad  un  fondato  giudizio  sull'impatto  della  fusione
sull'investimento. La Banca d'Italia puo' individuare le ipotesi,  in
base alle caratteristiche degli Oicr  oggetto  dell'operazione  o  al
contenuto dell'informativa ai partecipanti, in  cui  l'autorizzazione
alla fusione o alla scissione di Oicr e' rilasciata in via generale. 
  2. Le Sgr mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e  della
Banca d'Italia una relazione, redatta dal depositario  ovvero  da  un
revisore legale o da una societa' di revisione legale, che attesta la
correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attivita' e
delle passivita' del fondo, dell'eventuale conguaglio in denaro,  del
metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla
data di riferimento di tale rapporto. 
  3. Le Sicav e  le  Sicaf  coinvolte  in  operazioni  di  fusione  o
scissione applicano gli articoli contenuti nel  libro  V,  titolo  V,
capo X, sezioni II e III del codice civile, in quanto compatibili. Il
progetto di fusione o quello di  scissione,  redatti  sulla  base  di
quanto richiesto dal regolamento della Banca d'Italia di cui al comma
4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei  medesimi
progetti sono preventivamente autorizzati dalla  Banca  d'Italia.  In
assenza dell'autorizzazione prevista dal comma 1,  non  e'  possibile
dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese. 
  4.  La  Banca  d'Italia,  sentita   la   Consob,   disciplina   con
regolamento: 
  a) la procedura di autorizzazione e le relative condizioni; 
  b) l'individuazione della data di  efficacia  dell'operazione  e  i
criteri di imputazione dei costi dell'operazione; 
  c) l'informativa da rendere ai partecipanti; 
  d) le forme ammesse per le fusioni e le scissioni; 
  e) l'oggetto delle attestazioni di conformita'  e  della  relazione
previste dai commi 1 e 2; 
  f) i diritti dei partecipanti. 
  5. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA  italiani
riservati. 
  Art. 40-ter (Fusione transfrontaliera di OICVM). - 1. Alle  fusioni
tra OICVM UE e OICVM  italiani  e  a  quelle  che  coinvolgono  OICVM
italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell'UE
ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), si  applicano,  oltre
all'articolo 40-bis, le disposizioni contenute nel presente articolo. 
  2. Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla fusione o  incorporante
non  sia  un  OICVM  italiano,  l'autorizzazione  alla   fusione   e'
rilasciata  dalla  Banca  d'Italia,  secondo  quanto  previsto  dalle
disposizioni dell'Unione europea. 
  3. Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla fusione o  incorporante
sia un OICVM italiano, la Banca d'Italia  puo'  richiedere  per  tale
OICVM la modifica dell'informativa ai  partecipanti,  secondo  quanto
previsto dalle disposizioni dell'Unione europea. 
  4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, definisce con  regolamento
le disposizioni di attuazione del  presente  articolo,  nel  rispetto
delle disposizioni dell'Unione europea. 
  Capo II-bis - Operativita' transfrontaliera dei gestori 
  Art. 41 (Operativita' transfrontaliera delle  Sgr).  -  1.  Le  Sgr
possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e
non UE, in conformita' al regolamento previsto dal comma 2. 
  2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento
le norme di attuazione  delle  disposizioni  dell'UE  concernenti  le
condizioni e le procedure che le Sgr rispettano per: 
  a) la prestazione negli Stati dell'UE delle attivita' per le  quali
sono autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE e delle relative
disposizioni attuative, ivi inclusa l'istituzione di OICVM; 
  b) l'operativita' in via transfrontaliera negli Stati UE e non  UE,
in conformita' alle previsioni della  direttiva  2011/61/UE  e  delle
relative disposizioni attuative, fermo restando quanto  previsto  nel
capo II-ter. 
  3. La  Banca  d'Italia,  nel  regolamento  previsto  dal  comma  2,
definisce altresi' le condizioni e le procedure in base alle quali le
Sgr sono autorizzate dalla Banca d'Italia, d'intesa  con  la  Consob,
per operare in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei  casi
esclusi dall'ambito di  applicazione  delle  direttive  2009/65/CE  e
2011/61/UE. Ai fini dell'operativita' delle Sgr in uno Stato  non  UE
e' necessaria la sussistenza di apposite intese di collaborazione con
le competenti autorita' dello Stato ospitante. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni. 
  Art. 41-bis (Societa' di gestione UE). - 1. Per  l'esercizio  delle
attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi  delle  disposizioni
dell'Unione europea, le societa' di  gestione  UE  possono  stabilire
succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento  e'
preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla  Consob  da
parte dell'autorita' competente dello Stato di origine. La succursale
inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. 
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, le societa' di  gestione
UE possono svolgere le attivita' per le  quali  sono  autorizzate  ai
sensi delle disposizioni dell'Unione  europea  nel  territorio  della
Repubblica senza stabilirvi succursali, a  condizione  che  la  Banca
d'Italia e la Consob siano informate dall'autorita' competente  dello
Stato di origine. 
  3. Le societa' di  gestione  UE  che  intendono  gestire  un  OICVM
italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, nonche'  le
disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera  c).  La
Banca  d'Italia  approva  il   regolamento   del   fondo   ai   sensi
dell'articolo 37 o autorizza la Sicav a condizione che: 
  a) il fondo o la Sicav rispetti le norme  richiamate  nel  presente
comma; 
  b) la societa' di gestione UE sia autorizzata a gestire nello Stato
di origine un OICVM con caratteristiche analoghe a quello oggetto  di
approvazione; 
  c) la societa' di gestione UE abbia stipulato con il depositario un
accordo  che  assicura  al  depositario   la   disponibilita'   delle
informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. 
  4. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare  l'approvazione  del
regolamento del fondo o l'autorizzazione della Sicav di cui al  comma
3, consulta l'autorita'  competente  dello  Stato  di  origine  della
societa' di gestione UE. 
  5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento
le condizioni e le procedure che le societa' di  gestione  UE  devono
rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le  attivita'
richiamate ai commi 1, 2 e 3 mediante stabilimento di succursali o in
regime  di  libera  prestazione  di  servizi,  nonche'  il  contenuto
dell'accordo tra la societa' di gestione UE e il depositario previsto
nel comma 3, lettera c). 
  6. Le societa' di gestione UE che svolgono le attivita' di  cui  ai
commi 1 e 3 nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di
succursali, sono tenute a rispettare le norme  di  condotta  previste
all'articolo 35-decies. Alle  societa'  di  gestione  UE  si  applica
l'articolo 8, comma 1. 
  Art. 41-ter (GEFIA UE). - 1. Fermo  restando  quanto  previsto  nel
capo II-ter, i GEFIA UE  possono  svolgere  l'attivita'  di  gestione
collettiva del risparmio per la quale sono autorizzati ai sensi delle
disposizioni  dell'UE  nel  territorio  della  Repubblica  in  libera
prestazione di servizi  o  mediante  stabilimento  di  succursali,  a
condizione  che  la  Banca  d'Italia  sia  informata   dall'autorita'
competente dello  Stato  di  origine.  La  Banca  d'Italia  trasmette
tempestivamente copia di tale comunicazione alla Consob. 
  2. I GEFIA UE che intendono gestire un FIA italiano  rispettano  le
disposizioni previste nel capo  II,  le  disposizioni  di  attuazione
dell'articolo 6, comma 1, lettera c), e le seguenti condizioni: 
  a) sono autorizzati a  gestire  nello  Stato  di  origine  FIA  con
caratteristiche analoghe a quelli che intendono istituire  e  gestire
in Italia; 
  b)  hanno  stipulato  con  il  depositario  un  accordo  idoneo  ad
assicurare  a  quest'ultimo  la  disponibilita'  delle   informazioni
necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. 
  3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento
il  contenuto  dell'accordo  tra  la  societa'  di  gestione   e   il
depositario previsto dal comma 2, lettera b). 
  4. I GEFIA UE che svolgono le attivita' previste dal comma 1 e  dal
capo II-ter nel territorio della Repubblica mediante stabilimento  di
succursali, sono tenute a rispettare le norme  di  condotta  previste
dall'articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e
gli obblighi in  materia  di  gestione  dei  conflitti  di  interessi
adottati in attuazione dell'articolo 6, comma 2-bis, lettera  l).  Ai
GEFIA UE si applica l'articolo 8, comma 1. 
  Art. 41-quater (GEFIA non UE). - 1. La Banca d'Italia, d'intesa con
la Consob, autorizza i GEFIA non UE alla gestione di FIA  italiani  e
FIA UE o alla commercializzazione  nel  territorio  dell'UE  dei  FIA
gestiti, quando l'Italia e', ai sensi della direttiva 2011/61/UE,  lo
Stato di riferimento. La  Banca  d'Italia  trasmette  tempestivamente
alla Consob copia della richiesta di  autorizzazione  delle  suddette
societa'. La Banca d'Italia iscrive i GEFIA  non  UE  autorizzati  in
un'apposita sezione dell'albo previsto  dall'articolo  35.  La  Banca
d'Italia comunica alla Consob le avvenute iscrizioni. 
  2. Ai GEFIA non UE  autorizzati  in  un  altro  Stato  dell'UE  che
intendono gestire un FIA italiano in libera prestazione di servizi  o
mediante  stabilimento  di   succursali   si   applica,   in   quanto
compatibile, l'articolo 41-ter. 
  3. I GEFIA non UE che svolgono le attivita' previste  dal  comma  1
nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di  succursali,
rispettano le norme di condotta previste  dall'articolo  35-decies  e
dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi  in  materia
di  gestione  dei  conflitti  di  interessi  adottate  in  attuazione
dell'articolo 6, comma 2-bis, lettera l). Alle succursali italiane di
GEFIA non UE si applica l'articolo 8, comma 1. 
  4.  La  Banca  d'Italia,  sentita   la   Consob,   stabilisce   con
regolamento: 
  a) le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione
di cui al comma 1; 
  b) le norme di attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti le
condizioni e le procedure che i GEFIA non UE  autorizzati  in  Italia
rispettano per operare in via transfrontaliera negli Stati dell'UE in
conformita'  alle  previsioni  della  direttiva  2011/61/UE  e  delle
relative disposizioni attuative, fermo restando quanto  previsto  dal
capo II-ter. 
  Capo II-ter - Commercializzazione di Oicr 
  Art. 42 (Commercializzazione in Italia di  quote  o  di  azioni  di
OICVM UE). - 1. La commercializzazione in Italia di quote o di azioni
di OICVM UE e'  preceduta  da  una  notifica  alla  Consob  da  parte
dell'autorita'  dello  Stato  di  origine  dell'OICVM,   secondo   le
procedure previste dalle disposizioni dell'UE e  nel  rispetto  delle
relative norme di attuazione adottate con regolamento  dalla  Consob,
sentita la Banca d'Italia. Con  il  medesimo  regolamento  la  Consob
determina le modalita' di  esercizio  in  Italia  dei  diritti  degli
investitori, avuto riguardo alle attivita' concernenti  i  pagamenti,
il riacquisto e il rimborso delle quote. 
  2. Alle societa' di gestione UE che intendono  offrire  in  Italia,
senza stabilimento di succursali, quote di OICVM dalle stesse gestiti
non si applicano le disposizioni dell'articolo 41-bis. 
  3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, con regolamento: 
  a) individua le informazioni da  fornire  al  pubblico  nell'ambito
della commercializzazione delle quote o delle azioni  nel  territorio
della Repubblica nonche'  le  modalita'  con  cui  tali  informazioni
devono essere fornite; 
  b) determina le modalita' con cui devono essere  resi  pubblici  il
prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di  rimborso  delle
quote o delle azioni. 
  4. La Banca d'Italia e la Consob  possono  richiedere,  nell'ambito
delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano  la
commercializzazione delle quote o delle azioni indicate nel  comma  1
la  comunicazione,  anche  periodica,  di  dati  e   notizie   e   la
trasmissione di atti e documenti. 
  Art.  43  (Commercializzazione  di  FIA   riservati).   -   1.   La
commercializzazione  di  FIA  e'  l'offerta,  anche   indiretta,   su
iniziativa o per conto del gestore, delle  quote  o  azioni  del  FIA
gestito rivolta ad investitori residenti o  aventi  sede  legale  nel
territorio dell'UE. 
  2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle  azioni  di
FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr  o  da
un GEFIA non UE autorizzato in Italia e la commercializzazione in uno
Stato dell'UE  diverso  dall'Italia,  nei  confronti  di  investitori
professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e FIA non
UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non  UE  autorizzato  in  Italia,
sono precedute da una  notifica  alla  Consob.  La  Consob  trasmette
tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni  contenute  nella
notifica e i documenti ivi allegati. 
  3. La notifica contiene: 
  a) la lettera di notifica, corredata del programma di attivita' che
individua il FIA oggetto della  commercializzazione  e  lo  Stato  di
origine del FIA; 
  b) il regolamento o lo statuto del FIA; 
  c) l'identita' del depositario del FIA; 
  d)  la  descrizione  del  FIA  e  le  altre  informazioni  messe  a
disposizione degli investitori ai sensi  dell'articolo  6,  comma  2,
lettera a), n. 3-bis), e della relativa disciplina attuativa; 
  e) l'indicazione dello Stato d'origine dell'OICR master  se  l'OICR
oggetto di commercializzazione e' un OICR feeder; 
  f)  se  rilevante,  l'indicazione  dello  Stato   dell'UE   diverso
dall'Italia  in   cui   le   quote   o   azioni   del   FIA   saranno
commercializzate; 
  g) le  informazioni  sulle  modalita'  stabilite  per  impedire  la
commercializzazione delle quote o azioni del  FIA  nei  confronti  di
investitori al dettaglio. A tal fine, il regolamento o lo  statuto  e
la documentazione messa a disposizione  degli  investitori  prevedono
che le quote o le azioni dei FIA possono essere commercializzate solo
nei confronti di investitori professionali. 
  4. La Consob, d'intesa con la Banca  d'Italia,  se  non  sussistono
motivi ostativi, entro 20 giorni  lavorativi  dal  ricevimento  della
notifica: 
  a) comunica alla Sgr  o  al  GEFIA  non  UE  che  puo'  avviare  la
commercializzazione in Italia delle quote o azioni  del  FIA  oggetto
della notifica. Nel caso di commercializzazione in Italia di  un  FIA
UE, la comunicazione e' effettuata anche nei confronti dell'autorita'
competente dello Stato d'origine del FIA; 
  b) trasmette all'autorita' competente dello Stato  dell'UE  diverso
dall'Italia in cui la Sgr o il GEFIA non UE intende  commercializzare
il FIA  il  fascicolo  di  notifica  che  include  la  documentazione
prevista dal comma 3 e l'attestato di  cui  al  comma  5.  La  Consob
informa tempestivamente il  gestore  dell'avvenuta  trasmissione  del
fascicolo di notifica. 
  Il gestore non puo'  avviare  la  commercializzazione  prima  della
ricezione di tale comunicazione. 
  5. La Banca d'Italia esprime la propria intesa sui profili indicati
dalle  lettere  a),  b),  c)  ed  e)  del  comma  3,  e   in   ordine
all'adeguatezza del gestore a gestire il FIA oggetto di notifica. Nel
caso di commercializzazione  in  uno  Stato  membro  dell'UE  diverso
dall'Italia, la  Banca  d'Italia,  ove  rilasci  la  propria  intesa,
attesta che il gestore e' autorizzato a gestire  il  FIA  oggetto  di
notifica. 
  6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con  regolamento
le procedure per la notifica prevista dal comma 2. 
  7. Nel  caso  di  modifiche  rilevanti  delle  informazioni  e  dei
documenti indicati nel comma 3, il gestore  comunica  tali  modifiche
alla Consob almeno trenta giorni prima della relativa vigenza o,  nel
caso di modifiche che non e' possibile pianificare, non  appena  esse
intervengono. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia
le informazioni contenute nella notifica ed i documenti  alla  stessa
allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione  la
Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive  competenze,
possono disporre il divieto della modifica. 
  8. La commercializzazione in Italia, a investitori professionali  e
alle categorie di investitori  individuate  dal  regolamento  di  cui
all'articolo 39, delle quote o azioni di FIA italiani riservati,  FIA
UE e non UE gestiti da un GEFIA UE o da un GEFIA non  UE  autorizzato
in uno  Stato  dell'UE  diverso  dall'Italia,  e'  preceduta  da  una
notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello  Stato  membro  di
origine per ciascun FIA oggetto  di  commercializzazione.  La  Consob
trasmette  tempestivamente  alla  Banca  d'Italia   le   informazioni
contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati. Nel caso
di commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani resta  fermo
quanto previsto nell'articolo 41-ter, commi 2 e 3. La Consob, sentita
la Banca d'Italia, definisce con  regolamento  la  procedura  per  la
notifica prevista dal presente comma. 
  9. Le disposizioni del presente  articolo  relative  alle  Sgr,  ai
GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano anche ai FIA italiani, ai FIA
UE e ai FIA non UE che gestiscono i propri patrimoni. 
  Art. 44 (Commercializzazione di FIA  non  riservati).  -  1.  Fermo
restando quanto previsto dagli articoli  35-bis,  37,  38  e  39,  la
commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA  italiani  non
riservati alle categorie di investitori di cui  all'articolo  43,  e'
preceduta da una notifica  inoltrata  dal  gestore  alla  Consob  per
ciascun FIA oggetto di commercializzazione. 
  2. Alla lettera di notifica e' allegata la seguente documentazione: 
  a) il prospetto destinato alla pubblicazione; 
  b)   il   regolamento   o   lo   statuto   del   FIA   oggetto   di
commercializzazione; 
  c) il documento contenente le ulteriori informazioni da  mettere  a
disposizione prima dell'investimento ai sensi dell'articolo 6,  comma
2,  lettera  a),  n.  3-bis),  e  delle  relative   disposizioni   di
attuazione, da cui risulta l'assenza di trattamenti preferenziali nei
confronti di uno o piu' investitori o categorie di investitori. 
  3.  La  Consob  comunica   al   gestore   che   puo'   iniziare   a
commercializzare agli investitori al dettaglio non  rientranti  nelle
categorie di investitori cui possono essere  commercializzati  i  FIA
italiani riservati, i FIA indicati nella  notifica  entro  10  giorni
lavorativi dal ricevimento della medesima  quando  e'  verificata  la
completezza, la coerenza e  la  comprensibilita'  delle  informazioni
contenute nella documentazione allegata alla lettera di notifica.  Il
gestore non puo' avviare la commercializzazione agli  investitori  al
dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori  cui  possono
essere  commercializzati  i  FIA  italiani  riservati,  prima   della
ricezione della comunicazione. 
  4. La Consob, sentita la Banca d'Italia,  disciplina  la  procedura
per la notifica prevista dal comma 1. 
  5. I gestori di FIA UE e FIA  non  UE  che  commercializzano  nello
Stato di origine dei FIA medesimi le  relative  azioni  o  quote  nei
confronti di investitori al dettaglio ed  intendono  commercializzare
tali FIA in Italia nei confronti  di  investitori  al  dettaglio  non
rientranti  nelle  categorie  di  investitori  cui   possono   essere
commercializzati i FIA  italiani  riservati,  presentano  istanza  di
autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia
sui  profili  di  cui  alle   lettere   b)   e   c),   autorizza   la
commercializzazione se sono rispettate le seguenti condizioni: 
  a) i gestori hanno completato le procedure  previste  dall'articolo
43; 
  b) gli schemi di funzionamento e le  norme  di  contenimento  e  di
frazionamento del rischio di tali FIA  sono  compatibili  con  quelli
previsti per i FIA italiani; 
  c) la disciplina del depositario di FIA  e'  equivalente  a  quella
applicabile ai FIA italiani non riservati; 
  d) il regolamento o lo statuto del  FIA  non  consente  trattamenti
preferenziali nei confronti di uno o piu' investitori o categorie  di
investitori ai sensi dell'articolo 35-decies, comma 1, lettera d),  e
delle disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia; 
  e) il modulo organizzativo adottato assicura in Italia  l'esercizio
dei  diritti  patrimoniali  degli  investitori  in  conformita'  alle
disposizioni regolamentari dettate dalla  Consob,  sentita  la  Banca
d'Italia; 
  f) le informazioni da mettere a disposizione degli  investitori  al
dettaglio prima  dell'investimento  risultano  complete,  coerenti  e
comprensibili. 
  6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista  dal  comma
5. 
  7. All'offerta al pubblico e all'ammissione alle negoziazioni delle
quote o  azioni  dei  FIA  commercializzati  ai  sensi  del  presente
articolo si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo
II, capo I e titolo III, capo I, e le relative norme di attuazione. 
  8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina  prevista  dalla  parte
IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui offerta l'Italia  e'  lo
Stato membro d'origine, la notifica prevista dal comma 1 si considera
effettuata anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 94, comma 1,
e la verifica della completezza, coerenza  e  comprensibilita'  delle
informazioni contenute nel documento di cui al comma 2,  lettera  c),
e'  effettuata  nel  corso  della  procedura  prevista  dall'articolo
94-bis, comma 2. La comunicazione prevista dal comma 3 e'  effettuata
con il provvedimento di approvazione del prospetto. 
  9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri previsti dagli
articoli 8 e 10 nei confronti  degli  organismi  esteri  indicati  al
comma 5 e dei relativi gestori. 
  Capo  II-quater  Obblighi  delle  Sgr  i   cui   FIA   acquisiscono
partecipazioni rilevanti e di controllo di societa' non quotate e  di
emittenti 
  Art.  45  (Obblighi  relativi  all'acquisizione  di  partecipazioni
rilevanti o di controllo di  societa'  non  quotate).  -  1.  Le  Sgr
comunicano  alla  Consob  il  raggiungimento,  il  superamento  o  la
riduzione al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 30%, 50% e  75%  dei
diritti  di  voto  in  una  societa'  non  quotata   in   conseguenza
dell'acquisto, della detenzione o della cessione di partecipazioni al
capitale sociale da parte del FIA italiano, del FIA UE o  non  UE  da
esse gestito. Tale comunicazione e'  effettuata  entro  dieci  giorni
lavorativi dalla data dell'operazione. 
  2. Le Sgr i cui FIA italiani,  FIA  UE  o  non  UE  acquisiscono  o
detengono, anche indirettamente per il tramite  di  fiduciari  o  per
interposta persona, la  maggioranza  assoluta  dei  diritti  di  voto
esercitabili nell'assemblea di una societa' non  quotata,  comunicano
l'acquisizione del controllo, entro dieci giorni lavorativi: 
  a) alla societa'; 
  b) agli azionisti le  cui  identita'  e  i  cui  indirizzi  sono  a
disposizione della Sgr ovvero possono  essere  messi  a  disposizione
tramite la societa' non quotata ovvero tramite un registro a  cui  la
Sgr puo' avere accesso; 
  c) alla Consob. 
  3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche: 
  a) alle Sgr i  cui  FIA  acquisiscono,  anche  congiuntamente,  una
partecipazione rilevante in una societa' non quotata; 
  b) alle Sgr che gestiscono uno o piu' FIA  che,  individualmente  o
congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di una
societa' non quotata; 
  c) alle Sgr che cooperano con altre Sgr ovvero con GEFIA UE  o  non
UE, in base ad un accordo in virtu' del  quale  i  FIA  dalle  stesse
gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di una societa'  non
quotata; 
  d) alle Sicav e alle Sicaf che  gestiscono  direttamente  i  propri
patrimoni che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere  a),
b) e c). 
  4. Ai fini del presente articolo,  sono  considerate  societa'  non
quotate le societa' aventi sede legale nell'Unione europea non aventi
azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse
dalle: 
  a) microimprese, piccole imprese e  medie  imprese,  come  definite
dall'articolo 2,  paragrafo  1,  dell'allegato  alla  raccomandazione
2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003; 
  b) societa' veicolo finalizzate  all'acquisto,  alla  detenzione  o
all'amministrazione di beni immobili. 
  5. La Consob,  nel  rispetto  delle  disposizioni  della  direttiva
2011/61/UE, stabilisce con regolamento: 
  a) le modalita' di effettuazione delle comunicazioni  previste  dal
comma 1; 
  b) il contenuto  e  le  modalita'  di  adempimento  degli  obblighi
informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma  2,  nonche'
dei rappresentanti dei lavoratori della societa' non quotata  ovvero,
in loro mancanza, dei lavoratori stessi; 
  c) il contenuto delle  informazioni  ulteriori  da  inserire  nella
relazione annuale della societa' non quotata controllata, nonche'  le
modalita' e i termini con cui  la  stessa  e'  messa  a  disposizione
dall'organo amministrativo ai rappresentanti  dei  lavoratori  o,  in
loro mancanza, ai lavoratori stessi; 
  d) gli obblighi che le Sgr sono tenute  ad  osservare  al  fine  di
garantire la tutela  del  capitale  ed  impedire  lo  scorporo  delle
attivita' della societa' non quotata per un periodo  di  ventiquattro
mesi dall'acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti. 
  Art. 46 (Obblighi relativi all'acquisizione  di  partecipazioni  di
controllo di un emittente). - 1. Le Sgr i cui FIA italiani, FIA UE  e
non UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale di un
emittente comunicano  le  informazioni  stabilite  dalla  Consob  con
proprio  regolamento,  secondo  le  modalita'  e  nei   termini   ivi
stabiliti, nei confronti: 
  a) dell'emittente; 
  b) degli azionisti le cui  identita'  e  i  cui  indirizzi  sono  a
disposizione della Sgr ovvero possono  essere  messi  a  disposizione
tramite l'emittente ovvero tramite un registro  a  cui  la  Sgr  puo'
avere accesso; 
  c) della Consob. 
  2. Ai fini di quanto previsto dal comma  1,  per  acquisto  di  una
partecipazione di controllo si intende l'acquisto  da  parte  di  una
Sgr, individualmente o in accordo con altre Sgr, anche indirettamente
per il  tramite  di  fiduciari  o  per  interposta  persona,  di  una
partecipazione che attribuisca diritti  di  voto  in  misura  pari  o
superiore  alla  soglia  del  trenta  per  cento  del   capitale   di
un'emittente avente sede legale in Italia, ovvero alla diversa soglia
determinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo  3,  della  direttiva
2004/25/CE, concernente  le  offerte  pubbliche  d'acquisto,  secondo
l'ordinamento dello Stato membro ove ha sede l'emittente. 
  3. Il presente articolo si applica anche: 
  a) alle Sgr che gestiscono uno o piu' FIA italiani, FIA UE o non UE
che,  individualmente  o  congiuntamente  in  base  a   un   accordo,
acquisiscono il controllo di un emittente; 
  b) alle Sgr che cooperano con altre Sgr ovvero con GEFIA UE  o  non
UE, in base ad un accordo in virtu' del quale i FIA italiani,  i  FIA
UE o non UE  dalle  stesse  gestiti  acquisiscono  congiuntamente  il
controllo di un emittente; 
  c) alle Sicav e alle Sicaf che  gestiscono  direttamente  i  propri
patrimoni che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a) e
b). 
  4. La Consob,  nel  rispetto  delle  disposizioni  della  direttiva
2011/61/UE, stabilisce con regolamento: 
  a) il contenuto  e  le  modalita'  di  adempimento  degli  obblighi
informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma  1,  nonche'
dei rappresentanti dei lavoratori dell'emittente; 
  b) ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi; 
  c) gli obblighi che le Sgr sono tenute  ad  osservare  al  fine  di
garantire la tutela  del  capitale  ed  impedire  lo  scorporo  delle
attivita'  dell'emittente  per  un  periodo  di   ventiquattro   mesi
dall'acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti. 
  5. Ai fini del presente articolo,  sono  considerate  emittenti  le
societa' aventi  azioni  ammesse  alle  negoziazioni  in  un  mercato
regolamentato, diverse dalle: 
  a) microimprese, piccole imprese e  medie  imprese,  come  definite
dall'articolo 2,  paragrafo  1,  dell'allegato  alla  raccomandazione
2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003; 
  b) societa' veicolo finalizzate  all'acquisto,  alla  detenzione  o
all'amministrazione di beni immobili. 
  Capo III - Depositario 
  Art. 47 (Incarico di depositario). - 1. Per ciascun Oicr il gestore
conferisce l'incarico di depositario a un unico  soggetto,  cui  sono
affidati i beni dell'Oicr secondo quanto previsto nel presente capo. 
  2.  L'incarico  di  depositario  puo'  essere  assunto  da   banche
autorizzate in Italia, succursali italiane di banche comunitarie, Sim
e succursali italiane di imprese di investimento. 
  3. La  Banca  d'Italia  autorizza  l'esercizio  delle  funzioni  di
depositario e  disciplina,  sentita  la  Consob,  le  condizioni  per
l'assunzione dell'incarico. 
  4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza
ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna  per  le  proprie
competenze, sulle irregolarita' riscontrate nell'amministrazione  del
gestore e nella gestione degli Oicr e forniscono, su richiesta  della
Banca d'Italia e della Consob, informazioni su atti o  fatti  di  cui
sono  venuti  a   conoscenza   nell'esercizio   delle   funzioni   di
depositario. 
  Art. 48 (Compiti del depositario). - 1. Il  depositario  agisce  in
modo indipendente e nell'interesse dei  partecipanti  all'Oicr.  Esso
adotta  ogni  misura  idonea  a  prevenire  potenziali  conflitti  di
interesse tra l'esercizio delle funzioni di depositario  e  le  altre
attivita' svolte. 
  2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti
finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprieta'  nonche'
alla tenuta  delle  registrazioni  degli  altri  beni.  Se  non  sono
affidate a  soggetti  diversi,  detiene  altresi'  le  disponibilita'
liquide degli Oicr. 
  3. Il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: 
  a) accerta la legittimita' delle operazioni di vendita,  emissione,
riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonche' la
destinazione dei redditi dell'Oicr; 
  b) accerta la  correttezza  del  calcolo  del  valore  delle  parti
dell'Oicr o, nel caso di OICVM italiani,  su  incarico  del  gestore,
provvede esso stesso a tale calcolo; 
  c)   accerta   che   nelle   operazioni   relative   all'Oicr    la
controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; 
  d) esegue le istruzioni del gestore  se  non  sono  contrarie  alla
legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; 
  e) monitora i flussi di liquidita' dell'Oicr, nel caso  in  cui  la
liquidita' non sia affidata al medesimo. 
  4. La Banca d'Italia, sentita  la  Consob,  emana  disposizioni  di
attuazione   del   presente   articolo,   anche    con    riferimento
all'individuazione dei soggetti diversi dal depositario  cui  possono
essere affidate le disponibilita' liquide, alle modalita' di deposito
di tali disponibilita' liquide, nonche' alle condizioni per la delega
della  custodia  e  il  riuso  dei  beni  dell'Oicr  da   parte   del
depositario. 
  Art. 49 (Responsabilita' del depositario). - 1. Il  depositario  e'
responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti all'Oicr di
ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei
propri obblighi. 
  2. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia,
il depositario, se non prova che l'inadempimento e' stato determinato
da caso fortuito o forza  maggiore,  e'  tenuto  a  restituire  senza
indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma
di importo corrispondente, salva la responsabilita'  per  ogni  altra
perdita subita dall'Oicr  o  dagli  investitori  in  conseguenza  del
mancato rispetto, intenzionale o  dovuto  a  negligenza,  dei  propri
obblighi. 
  3. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al
quale  e'  stata  delegata  la  custodia,  resta  impregiudicata   la
responsabilita' del depositario, fatta salva l'eventuale  stipula  di
accordi scritti tra il gestore, il depositario e il terzo al quale e'
stata delegata la custodia, volti a determinare l'assunzione  in  via
esclusiva della responsabilita' da parte del terzo.  Per  l'eventuale
stipula di tali accordi il gestore, il  depositario  e  il  terzo  si
attengono alla disciplina, stabilita dalla Banca d'Italia, sentita la
Consob, che individua i casi in cui tali accordi sono consentiti e il
loro contenuto minimo. 
  4. In caso di assunzione in via esclusiva della responsabilita'  da
parte del terzo ai sensi del comma 3,  esso  risponde  ai  sensi  del
comma 2. Resta impregiudicata la responsabilita' del  terzo,  qualora
deleghi a sua volta la custodia degli strumenti finanziari a un altro
soggetto, fatta salva  la  possibilita'  di  accordi  secondo  quanto
previsto dal comma 3.». 
  7. L'articolo 50 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
e' abrogato. 
  8. Nella parte II, titolo III del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, i capi III-bis e III-ter sono abrogati. 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo dell'art.  34  del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 34. Autorizzazione della societa' di gestione del
          risparmio 
              1. La Banca d'Italia, sentita la Consob,  autorizza  le
          Sgr all'esercizio del servizio di gestione  collettiva  del
          risparmio con  riferimento  sia  agli  OICVM  sia  ai  FIA,
          nonche'  all'esercizio  del   servizio   di   gestione   di
          portafogli,  del  servizio  di  consulenza  in  materia  di
          investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione  di
          ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni: 
              a) sia adottata la forma di societa' per azioni; 
              b)  la  sede  legale  e  la  direzione  generale  della
          societa' siano situate nel territorio della Repubblica; 
              c) il capitale sociale versato  sia  di  ammontare  non
          inferiore a quello determinato in via generale dalla  Banca
          d'Italia; 
              d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione   e   controllo   abbiano    i    requisiti    di
          professionalita',  indipendenza  e  onorabilita'   indicati
          dall'art. 13; 
              e) i titolari delle  partecipazioni  indicate  all'art.
          15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita'  stabiliti
          dall'art. 14 e non ricorrano le condizioni per  il  divieto
          previsto dall'art. 15, comma 2; 
              f) la struttura del gruppo di cui e' parte la  societa'
          non sia tale da pregiudicare  l'effettivo  esercizio  della
          vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite  almeno  le
          informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5; 
              g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo  e
          allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale
          nonche' una relazione sulla struttura organizzativa; 
              h)  la  denominazione  sociale   contenga   le   parole
          "societa' di gestione del risparmio". 
              2. L'autorizzazione e'  negata  quando  dalla  verifica
          delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
          la sana e prudente gestione. 
              3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina  la
          procedura di  autorizzazione  e  le  ipotesi  di  decadenza
          dall'autorizzazione quando  la  societa'  di  gestione  del
          risparmio  non  abbia  iniziato  o  abbia   interrotto   lo
          svolgimento dei servizi autorizzati. 
              4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB,  autorizza  le
          operazioni  di  fusione  o  di  scissione  di  societa'  di
          gestione del risparmio.". 
              Si riporta il testo dell'art.  35  del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 35. Albo 
              1. Le Sgr sono iscritte  in  un  apposito  albo  tenuto
          dalla  Banca  d'Italia  distinto  in  due  sezioni  per  la
          gestione di OICVM e di FIA. Le societa' di gestione UE e  i
          GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni  ai
          sensi degli  articoli  41-bis,  41-ter  e  41-quater,  sono
          iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato
          all'albo. 
              2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni
          all'albo di cui al comma 1. 
              3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli  atti
          e  nella   corrispondenza   gli   estremi   dell'iscrizione
          all'albo.".