Art. 8 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Depositario»; 
  b) al comma 1 le parole: «una banca distinta» sono sostituite dalle
seguenti: «un soggetto distinto»; e le  parole:«di  cui  all'articolo
38» sono sostituite dalle seguenti:«di cui all'articolo 47»; 
  c) al comma 2 le  parole:«La  banca  depositaria»  sono  sostituite
dalle seguenti:«Il depositario»; 
  d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni  relative
ai depositari degli Oicr diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47,
48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  relativa
normativa  di  attuazione.  Gli  amministratori  e  i   sindaci   del
depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle  irregolarita'
riscontrate nella gestione dei fondi pensione.». 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta il testo  dell'art.  7  del  citato  decreto
          legislativo n. 252 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 7.. Depositario 
              1. Le risorse dei fondi,  affidate  in  gestione,  sono
          depositate presso un  soggetto  distinto  dal  gestore  che
          presenti  i  requisiti  di  cui  all'art.  47  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              2. Il depositario esegue le  istruzioni  impartite  dal
          soggetto gestore del patrimonio del  fondo,  se  non  siano
          contrarie alla legge, allo statuto del fondo  stesso  e  ai
          criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze di cui all'art. 6, comma 5-bis. 
              3.   Si   applicano,   per   quanto   compatibili,   le
          disposizioni relative  ai  depositari  degli  Oicr  diversi
          dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e  49  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  relativa  normativa
          di  attuazione.  Gli  amministratori  e   i   sindaci   del
          depositario riferiscono  senza  ritardo  alla  COVIP  sulle
          irregolarita'  riscontrate   nella   gestione   dei   fondi
          pensione. 
              3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2  e
          3, quale banca depositaria puo' anche essere  nominata  una
          banca stabilita  in  un  altro  Stato  membro,  debitamente
          autorizzata a  norma  della  direttiva  93/22/CEE  o  della
          direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come  depositaria  ai
          fini della direttiva 85/611/CEE. 
              3-ter.  La  Banca  d'Italia  puo'  vietare  la   libera
          disponibilita' degli attivi, depositati  presso  una  banca
          avente sede legale in Italia, di un fondo  pensione  avente
          sede in uno Stato membro. La  Banca  d'Italia  provvede  su
          richiesta della COVIP,  anche  previa  conforme  iniziativa
          dell'Autorita' competente dello Stato membro di origine del
          fondo pensione  quando  trattasi  di  forme  pensionistiche
          comunitarie di cui all'art. 15-ter.".