Art. 10 
 
Violazione degli obblighi in  materia  di  pubblicita'  dei  prodotti
  fitosanitari, derivanti dall'articolo 66 del regolamento 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  con  qualunque
mezzo pubblicizza prodotti fitosanitari non autorizzati  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000  euro.  Qualora
la pubblicita' venga effettuata con il mezzo telematico  e'  altresi'
disposto  l'oscuramento  del  sito,   fino   alla   rimozione   della
pubblicita' di prodotti non autorizzati,  formalmente  comunicata  al
Ministero della salute. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  pubblicizza
prodotti fitosanitari con messaggio  privo  della  frase  di  cautela
«Usare  i  prodotti  fitosanitari  con  precauzione.  Prima  dell'uso
leggere  sempre  l'etichetta  e  le  informazioni  sul  prodotto»  e'
soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui  la  frase
di cautela e' presente ma  non  facilmente  leggibile  e  chiaramente
distinguibile rispetto al  messaggio  pubblicitario  complessivo,  e'
comminata la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro. 
  4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  include  nel
messaggio pubblicitario per prodotti fitosanitari, informazioni sotto
forma  testuale  o  grafica  potenzialmente  fuorvianti  per   quanto
riguarda i possibili rischi per la salute umana o degli animali o per
l'ambiente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a
50.000 euro. 
  5. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  include  nel
messaggio  pubblicitario  per  prodotti  fitosanitari  non  a   basso
rischio, la frase «Autorizzato come prodotto  fitosanitario  a  basso
rischio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009»  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro. 
  6.  Salvo   che   il   fatto   costituisca   reato,   il   titolare
dell'autorizzazione o  del  permesso  al  commercio  parallelo  o  il
responsabile dell'etichetta finale il quale riporta nell'etichetta di
un prodotto fitosanitario non a basso rischio la  frase  «Autorizzato
come  prodotto  fitosanitario  a  basso  rischio   conformemente   al
regolamento  (CE)   n.   1107/2009»   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  in  violazione
dell'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento, include nel messaggio
pubblicitario  affermazioni  tecnicamente   non   giustificabili   e'
soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro. 
  8. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  pubblicizza
prodotti fitosanitari con messaggi  che  contengono  rappresentazioni
visive di pratiche potenzialmente pericolose, quali la miscelazione o
l'uso senza adeguati indumenti  protettivi,  l'impiego  del  prodotto
vicino ad alimenti o da parte di bambini o nelle loro  vicinanze,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro. 
  9. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  pubblicizza  o
diffonde materiale promozionale per prodotti fitosanitari, senza aver
richiamato  l'attenzione  sulle  frasi  e  i  simboli   di   pericolo
appropriati che figurano nell'etichetta  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il regolamento (CE) n. 1107/2009  si  veda  nelle
          note alle premesse.