Art. 13 
 
 
       Pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni 
 
  1. Quando e' applicata una sanzione amministrativa  pecuniaria  non
inferiore   a   7.500    euro    l'autorita'    amministrativa    con
l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna  nel
caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n.  689,
puo' disporre, tenuto conto della natura e della gravita' del  fatto,
la pubblicazione di  un  estratto  del  provvedimento  contenente  la
sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo autore e  della
sanzione in concreto applicata su almeno due quotidiani, di cui uno a
diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, e  la  comunicazione
di tale pubblicazione al Ministero della salute. 
  2. La pubblicazione deve essere eseguita, decorso  il  termine  per
l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui al comma 1, in seguito
al passaggio in giudicato, a norma dell'articolo 324  del  codice  di
procedura civile, dell'ordinanza o  della  sentenza  emessa  a  norma
dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 
  3.  Il  provvedimento  che  accerta  la  violazione  e'  comunicato
dall'Autorita'  procedente  al  Ministero  della  salute  il   quale,
annualmente, provvedera' alla pubblicazione sul portale istituzionale
di tutti i provvedimenti sanzionatori  emanati  in  applicazione  del
presente decreto. 
  4. La pubblicazione del provvedimento e' eseguita con le  modalita'
previste dall'articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo dell'art. 24 della legge 24  novembre  1981,
          n. 689 (Modifiche al sistema penale)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329), cosi' recita: 
              «Art.  24  (Connessione  obiettiva  con  un  reato).  -
          Qualora l'esistenza di un reato  dipenda  dall'accertamento
          di una violazione non costituente reato, e per  questa  non
          sia stato effettuato il pagamento  in  misura  ridotta,  il
          giudice penale competente a conoscere  del  reato  e'  pure
          competente  a  decidere  sulla  predetta  violazione  e  ad
          applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
          dalla legge per la violazione stessa. 
              Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma,  il
          rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche  senza  che
          si sia proceduto alla notificazione  prevista  dal  secondo
          comma dell'art. 14,  all'autorita'  giudiziaria  competente
          per il reato,  la  quale,  quando  invia  la  comunicazione
          giudiziaria,  dispone  la  notifica  degli  estremi   della
          violazione amministrativa agli obbligati per i  quali  essa
          non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine  per  il
          pagamento in misura ridotta. 
              Se l'autorita' giudiziaria non procede  ad  istruzione,
          il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
          dell'apertura del dibattimento. 
              La persona  obbligata  in  solido  con  l'autore  della
          violazione  deve  essere  citata  nell'istruzione   o   nel
          giudizio penale su richiesta  del  pubblico  ministero.  Il
          pretore ne dispone di ufficio la citazione.  Alla  predetta
          persona, per la difesa dei  propri  interessi,  spettano  i
          diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
          nomina del difensore d'ufficio. 
              Il pretore, quando provvede con decreto penale, con  lo
          stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili,  la
          sanzione stabilita dalla legge per la violazione. 
              La  competenza  del  giudice  penale  in  ordine   alla
          violazione non costituente reato cessa se  il  procedimento
          penale si chiude per estinzione del reato o per difetto  di
          una condizione di procedibilita'.». 
              - Il testo dell'art. 324 del Codice di procedura civile
          cosi' recita: 
              «Art. 324  (Cosa  giudicata  formale).  -  .  S'intende
          passata in giudicato la sentenza che non e'  piu'  soggetta
          ne' al regolamento di competenza, ne'  ad  appello,  ne'  a
          ricorso per cassazione, ne' a revocazione per i  motivi  di
          cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395.». 
              - L'art. 6 del decreto legislativo 1°  settembre  2011,
          n. 150 (Disposizioni complementari al codice  di  procedura
          civile  in  materia  di  riduzione  e  semplificazione  dei
          procedimenti civili di cognizione, ai  sensi  dell'art.  54
          della legge  18  giugno  2009,  n.  69),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n. 220, cosi' recita: 
              «Art. 6 (Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione).  -
          1. Le controversie previste dall'art.  22  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito  del  lavoro,
          ove  non  diversamente  stabilito  dalle  disposizioni  del
          presente articolo. 
              2. L'opposizione si  propone  davanti  al  giudice  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5,  e  salve  le
          competenze  stabilite  da  altre  disposizioni  di   legge,
          l'opposizione si propone davanti al giudice di pace. 
              4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando
          la  sanzione  e'  stata  applicata   per   una   violazione
          concernente disposizioni in materia: 
                a) di tutela del lavoro,  di  igiene  sui  luoghi  di
          lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
                b) di previdenza e assistenza obbligatoria; 
                c) di tutela dell'ambiente  dall'inquinamento,  della
          flora, della fauna e delle aree protette; 
                d) di igiene degli alimenti e delle bevande; 
                e) valutaria; 
                f) di antiriciclaggio. 
              5.  L'opposizione  si  propone  altresi'   davanti   al
          tribunale: 
                a) se per la  violazione  e'  prevista  una  sanzione
          pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro; 
                b) quando, essendo la violazione punita con  sanzione
          pecuniaria proporzionale  senza  previsione  di  un  limite
          massimo, e' stata applicata una sanzione superiore a 15.493
          euro; 
                c) quando e' stata applicata una sanzione  di  natura
          diversa  da  quella  pecuniaria,   sola   o   congiunta   a
          quest'ultima, fatta eccezione per  le  violazioni  previste
          dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15
          dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo  30  aprile
          1992, n. 285. 
              6. Il ricorso e' proposto, a pena di  inammissibilita',
          entro trenta giorni dalla notificazione del  provvedimento,
          ovvero entro  sessanta  giorni  se  il  ricorrente  risiede
          all'estero, e puo' essere  depositato  anche  a  mezzo  del
          servizio postale. 
              7. L'efficacia esecutiva  del  provvedimento  impugnato
          puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5. 
              8. Con il decreto di cui all'art. 415,  secondo  comma,
          del  codice  di  procedura   civile   il   giudice   ordina
          all'autorita' che ha emesso il provvedimento  impugnato  di
          depositare in cancelleria, dieci giorni prima  dell'udienza
          fissata,  copia  del  rapporto  con   gli   atti   relativi
          all'accertamento,    nonche'    alla    contestazione     o
          notificazione della violazione. Il  ricorso  e  il  decreto
          sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente  e
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. 
              9.  Nel  giudizio  di   primo   grado   l'opponente   e
          l'autorita' che ha  emesso  l'ordinanza  possono  stare  in
          giudizio   personalmente.   L'autorita'   che   ha   emesso
          l'ordinanza   puo'   avvalersi    anche    di    funzionari
          appositamente  delegati.  Nel   giudizio   di   opposizione
          all'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 205  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo'  farsi
          rappresentare   in   giudizio   dall'amministrazione    cui
          appartiene l'organo accertatore, la  quale  vi  provvede  a
          mezzo di propri funzionari appositamente delegati,  laddove
          sia anche destinataria  dei  proventi  della  sanzione,  ai
          sensi dell'art. 208 del medesimo decreto. 
              10. Alla prima udienza, il giudice: 
                a) quando il ricorso e' proposto oltre i  termini  di
          cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza; 
                b) quando l'opponente  o  il  suo  difensore  non  si
          presentano  senza  addurre  alcun  legittimo   impedimento,
          convalida  con  ordinanza  appellabile   il   provvedimento
          opposto e provvede sulle spese, salvo che  l'illegittimita'
          del provvedimento  risulti  dalla  documentazione  allegata
          dall'opponente,   ovvero   l'autorita'   che   ha    emesso
          l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti  di  cui
          al comma 8. 
              11. Il giudice accoglie  l'opposizione  quando  non  vi
          sono    prove     sufficienti     della     responsabilita'
          dell'opponente. 
              12. Con  la  sentenza  che  accoglie  l'opposizione  il
          giudice puo' annullare in tutto o in  parte  l'ordinanza  o
          modificarla anche limitatamente all'entita' della  sanzione
          dovuta, che e' determinata in una misura in ogni  caso  non
          inferiore al minimo edittale. Nel giudizio  di  opposizione
          davanti al giudice di  pace  non  si  applica  l'art.  113,
          secondo comma, del codice di procedura civile. 
              13. Salvo quanto previsto dall'art.  10,  comma  6-bis,
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
          n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da
          ogni tassa e imposta.».