Art. 16 
 
 
                       Disposizioni di rinvio 
 
  1. Per quanto non previsto dal presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda  nelle
          note alle premesse.