Art. 6 
 
Violazione degli obblighi in materia di  informazione  sugli  effetti
  potenzialmente nocivi o inaccettabili, inefficacia, resistenza,  ed
  effetti inattesi, derivanti dall'articolo 56, paragrafi 1,  2  e  4
  del regolamento 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa  da  40.000  euro  a  150.000  euro,  il  titolare  di
un'autorizzazione relativa ad  un  prodotto  fitosanitario  il  quale
omette  di  notificare  immediatamente  al  Ministero  della  salute,
secondo le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 56  del
regolamento,   qualsiasi    informazione    nuova    sugli    effetti
potenzialmente nocivi o inaccettabili concernenti tale  prodotto,  la
sostanza attiva, i relativi metaboliti, un  antidoto  agronomico,  un
sinergizzante o un  coformulante  contenuti  nel  prodotto  medesimo,
sulla  base  della  quale  si  possa   ritenere   che   il   prodotto
fitosanitario non soddisfi piu' i criteri  di  cui,  rispettivamente,
all'articolo 29 e all'articolo 4 del regolamento. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa  da  40.000  euro  a  150.000  euro,  il  titolare  di
un'autorizzazione relativa ad  un  prodotto  fitosanitario  il  quale
omette  di  notificare  immediatamente  al  Ministero  della  salute,
secondo le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 56  del
regolamento, le informazioni sulle decisioni o valutazioni in  merito
agli effetti potenzialmente nocivi  o  inaccettabili,  emanate  dalle
organizzazioni  internazionali  o  dagli   organismi   pubblici   che
autorizzano i prodotti fitosanitari o le sostanze  attive  nei  Paesi
terzi. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   il   titolare   di
un'autorizzazione relativa ad  un  prodotto  fitosanitario  il  quale
effettua le notifiche di cui ai commi  1  e  2,  non  rispettando  le
specifiche  di  cui  ai  paragrafi  1  e  2  dell'articolo   56   del
regolamento, o con ingiustificato ritardo, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro. 
  4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   il   titolare   di
un'autorizzazione o di un permesso al commercio parallelo relativo ad
un prodotto fitosanitario, il quale, al di fuori delle ipotesi di cui
al comma 1, omette  di  comunicare  annualmente  al  Ministero  della
salute, qualsiasi informazione di  cui  disponga  circa  la  mancanza
dell'efficacia prevista e qualsiasi  effetto  inatteso  su  vegetali,
prodotti  vegetali  o  sull'ambiente,  e'  soggetto   alla   sanzione
amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.