Art. 8 
 
Violazione di  obblighi  in  materia  di  test  e  studi  su  animali
  vertebrati, derivanti dall' articolo 62, paragrafi 1, 2  e  4,  del
  regolamento 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
sperimentazione  su  animali  vertebrati   ai   fini   del   presente
regolamento, ove siano disponibili altri  metodi,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque  duplica  test  e
studi su animali vertebrati o avvia i medesimi laddove avrebbe potuto
utilizzare i  metodi  convenzionali  di  cui  all'allegato  II  della
direttiva 1999/45/CE, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  da
40.000 euro a 150.000 euro. 
  3. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque,  prima  di
eseguire test e studi su animali  vertebrati  ai  fini  del  presente
regolamento, omette di verificare presso il  Ministero  della  salute
che tali test e studi non siano stati eseguiti o avviati, e' soggetto
alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro. 
  4.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   il   richiedente
l'autorizzazione il quale omette  di  informare  il  Ministero  della
salute che non e' stato raggiunto l'accordo sulla condivisione  delle
relazioni dei test e  degli  studi  su  animali  vertebrati,  con  il
titolare delle autorizzazioni  pertinenti  di  prodotti  fitosanitari
contenenti la stessa sostanza attiva, lo stesso antidoto agronomico o
lo stesso  sinergizzante,  o  con  il  titolare  di  coadiuvanti,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro. 
 
          Note all'art. 8: 
              - La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          30 luglio 1999, n. L 200.