Art. 2 
 
          Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali 
 
  1. Per l'anno 2014, al fine di assicurare l'operativita' del  Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5,  comma  5-quinquies
della legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  le  risorse  iscritte  nel
bilancio della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  che  risultano
ancora  disponibili  in  relazione  alla  mancata  attivazione  degli
interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a  seguito
di calamita' naturali affluiscono al predetto Fondo. Conseguentemente
tali interventi, individuati con apposito decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare  d'intesa  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono revocati. Dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto  non  sono  piu'  attivabili  i  mutui
concessi in virtu' di specifiche disposizioni normative adottate fino
al 31 dicembre 2011 per far fronte a interventi di spesa a seguito di
calamita' naturali a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quelli per  i  quali  la
procedura di attualizzazione sia gia'  stata  avviata  alla  predetta
data di entrata in vigore.