Art. 2 Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali 1. Per l'anno 2014, al fine di assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamita' naturali affluiscono al predetto Fondo. Conseguentemente tali interventi, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono revocati. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono piu' attivabili i mutui concessi in virtu' di specifiche disposizioni normative adottate fino al 31 dicembre 2011 per far fronte a interventi di spesa a seguito di calamita' naturali a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quelli per i quali la procedura di attualizzazione sia gia' stata avviata alla predetta data di entrata in vigore.