Art. 15 
 
 
              Consultazione delle informazioni da parte 
                       degli aderenti diretti 
 
  1. La consultazione delle  informazioni  di  cui  all'articolo  11,
comma 1, da parte degli aderenti diretti non richiede  la  preventiva
autorizzazione da parte del titolare dell'archivio. 
  2. La consultazione delle  informazioni  di  cui  all'articolo  11,
comma 2, da parte  degli  aderenti  diretti  richiede  la  preventiva
autorizzazione   da   parte   del   titolare   dell'archivio.    Tale
autorizzazione e' rilasciata di volta in volta agli aderenti  diretti
che risultano aver comunicato,  con  regolarita'  e  completezza,  le
informazioni di cui all'articolo 11, comma 2.