Art. 2 
 
 
             Oggetto, finalita' e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento  detta  la  disciplina  esecutiva  ed
attuativa del sistema di prevenzione delle frodi di cui  all'articolo
30-ter del decreto legislativo. In particolare sono  disciplinate  la
struttura del sistema di prevenzione, le tipologie di dati  trattati,
le modalita' di  collegamento  dell'archivio  informatizzato  con  le
banche dati pubbliche, le fasi che  caratterizzano  la  procedura  di
riscontro, nonche' la  misura  della  contribuzione  a  carico  degli
aderenti diretti, i criteri di determinazione e le relative modalita'
di riscossione della medesima. 
  2.  Il  sistema  di  prevenzione  e'  istituito,  nell'ambito   del
Ministero dell'economia e delle finanze, al  fine  di  permettere  la
verifica dell'autenticita' dei dati  contenuti  nella  documentazione
fornita dalle persone fisiche nei  casi  in  cui  ricorra  una  delle
fattispecie previste dall'articolo  30-ter,  commi  7  e  7-bis,  del
decreto legislativo. 
  3. Il presente regolamento si applica nei confronti degli  aderenti
diretti e indiretti. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per il riferimento al testo  dell'articolo  30-ter  del
          citato decreto legislativo n. 141  del  2010  vedasi  nelle
          Note all'art. 1.