Art. 22 
 
 
Scambio di dati con il Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della
                         Guardia di finanza 
 
  1.  I  risultati  di  specifico  interesse  di   cui   all'articolo
30-quater, comma 3, del  decreto  legislativo,  ove  rilevanti,  sono
comunicati dal titolare dell'archivio, anche d'iniziativa, ovvero  su
richiesta  del  gruppo  di  lavoro  al  Nucleo  speciale  di  polizia
valutaria della Guardia di finanza, secondo modalita'  da  stabilirsi
previe intese tra il Dipartimento del tesoro e il medesimo Nucleo. 
  2. In aderenza a quanto previsto dall'articolo 30-quater, comma  4,
del decreto legislativo, il titolare dell'archivio puo' avvalersi, in
presenza di significativi riscontri, della collaborazione del  Nucleo
speciale di polizia valutaria,  anche  ai  fini  dell'approfondimento
delle segnalazioni  di  cui  all'articolo  30-ter,  comma  7,  ultimo
periodo, del decreto legislativo. Il Dipartimento del  tesoro  ed  il
Nucleo speciale di polizia valutaria stabiliscono  periodicamente  le
modalita',  i  termini  ed  i  contenuti  della  collaborazione,  ivi
compresi gli indici di anomalia  di  cui  il  titolare  dell'archivio
tiene conto ai fini della richiesta di  collaborazione  del  suddetto
Nucleo. 
  3. Nel rispetto delle finalita' stabilite dal decreto  legislativo,
il  Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria  puo'  avvalersi   della
collaborazione degli altri reparti della Guardia di finanza. 
 
          Note all'art. 22: 
              Per  il  riferimento  al  testo  del  comma   3   e   4
          dell'articolo 30-quater del citato decreto  legislativo  n.
          141 del 2010 vedasi nelle Note all'art. 20. 
              Per il riferimento al testo del comma  7  dell'articolo
          30-ter del citato  decreto  legislativo  n.  141  del  2010
          vedasi nelle Note all'art. 1.