Art. 23 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni riguardanti le informazioni si applicano decorsi
diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
regolamento. 
  2.  Le  disposizioni  riguardanti  gli  aderenti  diretti  di   cui
all'articolo 30-ter, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo
si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del
presente regolamento. 
  3. Dall'attuazione del presente regolamento non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Roma, 19 maggio 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2014 
Ufficio controllo atti Ministero economia  e  finanze,  registrazione
prev. n. 1993 
 
          Note all'art. 23: 
              Per il riferimento al testo del comma  5  dell'articolo
          30-ter del citato  decreto  legislativo  n.  141  del  2010
          vedasi nelle Note all'art. 1.