art. 1 note

           	
				
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 76, 87,  117
          e 119 della Costituzione della Repubblica Italiana: 
              "76. L'esercizio della funzione  legislativa  non  puo'
          essere delegato al Governo se  non  con  determinazione  di
          principi e criteri direttivi e soltanto per tempo  limitato
          e per oggetti definiti". 
              "87. Il Presidente della Repubblica e'  il  capo  dello
          Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
              "117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato
          e dalle Regioni nel rispetto  della  Costituzione,  nonche'
          dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato". 
              "119. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane  e
          le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di  entrata  e  di
          spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e
          concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici
          e   finanziari   derivanti   dall'ordinamento   dell'Unione
          europea. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 2  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al  Governo  in
          materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
          119 della Costituzione": 
              "Art. 1. (Ambito di intervento) 
              In vigore dal 21 maggio 2009 
              1.  La  presente  legge  costituisce  attuazione  dell'
          articolo 119 della Costituzione, assicurando  autonomia  di
          entrata  e   di   spesa   di   comuni,   province,   citta'
          metropolitane  e  regioni  e  garantendo  i   principi   di
          solidarieta'  e  di  coesione  sociale,   in   maniera   da
          sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il
          criterio della spesa storica e da garantire la loro massima
          responsabilizzazione e l'effettivita' e la trasparenza  del
          controllo democratico nei confronti degli  eletti.  A  tali
          fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire
          in via esclusiva i principi fondamentali del  coordinamento
          della  finanza  pubblica  e  del  sistema   tributario,   a
          disciplinare l'istituzione ed il  funzionamento  del  fondo
          perequativo per i territori con  minore  capacita'  fiscale
          per  abitante   nonche'   l'utilizzazione   delle   risorse
          aggiuntive e l'effettuazione degli interventi  speciali  di
          cui all' articolo 119,  quinto  comma,  della  Costituzione
          perseguendo lo sviluppo delle  aree  sottoutilizzate  nella
          prospettiva del  superamento  del  dualismo  economico  del
          Paese.  Disciplina  altresi'  i   principi   generali   per
          l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province,
          citta' metropolitane e regioni e  detta  norme  transitorie
          sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 
              2. Alle regioni a statuto  speciale  ed  alle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   si   applicano,   in
          conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni
          di cui agli articoli 15, 22 e 27". 
              "Art. 2. (Oggetto e finalita') 
              In vigore dal 18 giugno 2011 
              1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  trenta
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno  o  piu'  decreti   legislativi   aventi   ad   oggetto
          l'attuazione dell' articolo 119 della Costituzione, al fine
          di  assicurare,  attraverso  la  definizione  dei  principi
          fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del
          sistema tributario e  la  definizione  della  perequazione,
          l'autonomia  finanziaria  di   comuni,   province,   citta'
          metropolitane e regioni nonche' al fine  di  armonizzare  i
          sistemi contabili e gli schemi  di  bilancio  dei  medesimi
          enti e i relativi termini di presentazione e  approvazione,
          in funzione delle esigenze di  programmazione,  gestione  e
          rendicontazione della finanza pubblica. (3) (9) 
              2. Fermi restando  gli  specifici  principi  e  criteri
          direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
          5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
          25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui  al  comma  1
          del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
          criteri direttivi generali: 
              a)  autonomia  di  entrata  e  di  spesa   e   maggiore
          responsabilizzazione    amministrativa,    finanziaria    e
          contabile di tutti i livelli di governo; 
              b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo
          e  concorso  di  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   al
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
          in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea  e  dai
          trattati internazionali; 
              c) razionalita' e coerenza dei singoli  tributi  e  del
          sistema tributario nel suo complesso;  semplificazione  del
          sistema tributario, riduzione degli  adempimenti  a  carico
          dei  contribuenti,  trasparenza  del  prelievo,  efficienza
          nell'amministrazione dei  tributi;  rispetto  dei  principi
          sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente  di  cui
          alla legge 27 luglio 2000, n. 212; 
              d) coinvolgimento  dei  diversi  livelli  istituzionali
          nell'attivita' di  contrasto  all'evasione  e  all'elusione
          fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale; 
              e) attribuzione di risorse  autonome  ai  comuni,  alle
          province, alle citta'  metropolitane  e  alle  regioni,  in
          relazione alle rispettive competenze, secondo il  principio
          di  territorialita'  e  nel  rispetto  del   principio   di
          solidarieta'   e   dei    principi    di    sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza di cui  all'  articolo  118
          della Costituzione; le  risorse  derivanti  dai  tributi  e
          dalle entrate propri  di  regioni  ed  enti  locali,  dalle
          compartecipazioni al gettito  di  tributi  erariali  e  dal
          fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
          normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; 
              f) determinazione del costo e del  fabbisogno  standard
          quale costo e fabbisogno che, valorizzando  l'efficienza  e
          l'efficacia, costituisce  l'indicatore  rispetto  al  quale
          comparare e valutare l'azione pubblica;  definizione  degli
          obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
          regionali   e   locali   nell'esercizio   delle    funzioni
          riconducibili ai livelli  essenziali  delle  prestazioni  o
          alle  funzioni  fondamentali  di  cui  all'  articolo  117,
          secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione; 
              g) adozione per le proprie  politiche  di  bilancio  da
          parte di regioni, citta' metropolitane, province  e  comuni
          di regole coerenti con quelle  derivanti  dall'applicazione
          del patto di stabilita' e crescita; 
              h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
          piano dei conti integrato; adozione  di  comuni  schemi  di
          bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
          classificazione economica e  funzionale  individuata  dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; 
              i) previsione dell'obbligo  di  pubblicazione  in  siti
          internet  dei   bilanci   delle   regioni,   delle   citta'
          metropolitane,  delle  province  e  dei  comuni,  tali   da
          riportare in modo semplificato le entrate e  le  spese  pro
          capite secondo  modelli  uniformi  concordati  in  sede  di
          Conferenza unificata; 
              l)  salvaguardia  dell'obiettivo  di  non  alterare  il
          criterio della  progressivita'  del  sistema  tributario  e
          rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
          del concorso alle spese pubbliche; 
              m)  superamento   graduale,   per   tutti   i   livelli
          istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 
              1) del fabbisogno standard  per  il  finanziamento  dei
          livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma,
          lettera  m),   della   Costituzione,   e   delle   funzioni
          fondamentali di  cui  all'  articolo  117,  secondo  comma,
          lettera p), della Costituzione; 
              2) della perequazione della capacita'  fiscale  per  le
          altre funzioni; 
              n)  rispetto  della   ripartizione   delle   competenze
          legislative fra Stato e regioni in  tema  di  coordinamento
          della finanza pubblica e del sistema tributario; 
              o) esclusione di ogni doppia imposizione  sul  medesimo
          presupposto, salvo  le  addizionali  previste  dalla  legge
          statale o regionale; 
              p) tendenziale  correlazione  tra  prelievo  fiscale  e
          beneficio connesso alle funzioni esercitate sul  territorio
          in modo da favorire la corrispondenza  tra  responsabilita'
          finanziaria e amministrativa; continenza e  responsabilita'
          nell'imposizione di tributi propri; 
              q)  previsione  che  la  legge  regionale  possa,   con
          riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione  da
          parte dello Stato: 
              1) istituire tributi regionali e locali; 
              2)  determinare  le  variazioni  delle  aliquote  o  le
          agevolazioni che comuni, province  e  citta'  metropolitane
          possono applicare nell'esercizio  della  propria  autonomia
          con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1); 
              r)  previsione  che  la  legge  regionale  possa,   nel
          rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
          dalla legge statale, valutare la modulazione  delle  accise
          sulla  benzina,  sul  gasolio  e  sul   gas   di   petrolio
          liquefatto, utilizzati  dai  cittadini  residenti  e  dalle
          imprese  con  sede  legale  e   operativa   nelle   regioni
          interessate dalle concessioni di coltivazione di  cui  all'
          articolo 19 del decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.
          625, e successive modificazioni; 
              s) facolta' delle regioni di istituire a  favore  degli
          enti locali compartecipazioni  al  gettito  dei  tributi  e
          delle compartecipazioni regionali; 
              t) esclusione di interventi  sulle  basi  imponibili  e
          sulle aliquote  dei  tributi  che  non  siano  del  proprio
          livello  di  governo;  ove  i  predetti  interventi   siano
          effettuati  dallo  Stato  sulle  basi  imponibili  e  sulle
          aliquote riguardanti i tributi degli enti locali  e  quelli
          di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b),  numeri  1)  e
          2),  essi   sono   possibili,   a   parita'   di   funzioni
          amministrative conferite, solo se prevedono la  contestuale
          adozione di misure per la  completa  compensazione  tramite
          modifica di aliquota o  attribuzione  di  altri  tributi  e
          previa quantificazione finanziaria  delle  predette  misure
          nella Conferenza di cui all'  articolo  5;  se  i  predetti
          interventi sono accompagnati da una riduzione  di  funzioni
          amministrative dei livelli di governo i  cui  tributi  sono
          oggetto degli  interventi  medesimi,  la  compensazione  e'
          effettuata in misura corrispondente  alla  riduzione  delle
          funzioni; 
              u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento
          e di riscossione che  assicurino  modalita'  efficienti  di
          accreditamento diretto o  di  riversamento  automatico  del
          riscosso agli enti titolari del tributo; previsione  che  i
          tributi erariali compartecipati abbiano integrale  evidenza
          contabile nel bilancio dello Stato; 
              v) definizione di modalita' che  assicurino  a  ciascun
          soggetto  titolare  del  tributo  l'accesso  diretto   alle
          anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita'  di
          gestione  tributaria,   assicurando   il   rispetto   della
          normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; 
              z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti
          nell'esercizio della potesta'  tributaria,  nella  gestione
          finanziaria  ed  economica  e  previsione   di   meccanismi
          sanzionatori per gli enti che non rispettano gli  equilibri
          economico-finanziari o non assicurano i livelli  essenziali
          delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo  comma,
          lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni
          fondamentali di  cui  all'  articolo  117,  secondo  comma,
          lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
          modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso  in  cui
          la  regione  o  l'ente  locale  non  assicuri   i   livelli
          essenziali delle prestazioni  di  cui  all'  articolo  117,
          secondo  comma,   lettera   m),   della   Costituzione,   o
          l'esercizio  delle  funzioni  fondamentali  di   cui   all'
          articolo   117,   secondo   comma,   lettera   p),    della
          Costituzione,  o  qualora  gli  scostamenti  dal  patto  di
          convergenza di cui all' articolo 18  della  presente  legge
          abbiano caratteristiche permanenti e  sistematiche,  adotta
          misure sanzionatorie ai sensi dell' articolo 17,  comma  1,
          lettera  e),  che  sono  commisurate  all'entita'  di  tali
          scostamenti e possono comportare l'applicazione  di  misure
          automatiche per l'incremento delle  entrate  tributarie  ed
          extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi  il
          potere sostitutivo di cui all' articolo 120, secondo comma,
          della Costituzione, secondo quanto disposto dall'  articolo
          8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio
          di responsabilita' amministrativa e finanziaria; 
              aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a
          carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso
          di mancato rispetto dei criteri uniformi di  redazione  dei
          bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel  caso
          di mancata o tardiva comunicazione dei  dati  ai  fini  del
          coordinamento della finanza pubblica; 
              bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di
          flessibilita' fiscale  nella  costituzione  di  insiemi  di
          tributi e compartecipazioni, da attribuire alle  regioni  e
          agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata  in
          misura    rilevante    da    tributi    manovrabili,    con
          determinazione, per  ciascun  livello  di  governo,  di  un
          adeguato grado di autonomia di entrata, derivante  da  tali
          tributi; 
              cc) previsione di una  adeguata  flessibilita'  fiscale
          articolata su piu' tributi con una base imponibile  stabile
          e  distribuita  in  modo   tendenzialmente   uniforme   sul
          territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
          ed enti locali, comprese quelle  a  piu'  basso  potenziale
          fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
          il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
          delle prestazioni e alle funzioni fondamentali  degli  enti
          locali; 
              dd)  trasparenza  ed  efficienza  delle  decisioni   di
          entrata  e  di  spesa,  rivolte  a  garantire   l'effettiva
          attuazione  dei  principi  di  efficacia,   efficienza   ed
          economicita' di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b); 
              ee) riduzione  della  imposizione  fiscale  statale  in
          misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di  entrata
          di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard  e
          corrispondente riduzione  delle  risorse  statali  umane  e
          strumentali; eliminazione dal bilancio  dello  Stato  delle
          previsioni  di  spesa  relative  al   finanziamento   delle
          funzioni attribuite a regioni, province,  comuni  e  citta'
          metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
          risorse per gli interventi di cui all' articolo 119, quinto
          comma, della Costituzione; 
              ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in
          modo da consentire  anche  una  piu'  piena  valorizzazione
          della sussidiarieta' orizzontale; 
              gg) individuazione di strumenti idonei  a  favorire  la
          piena  attuazione  degli  articoli  29,  30  e   31   della
          Costituzione, con riguardo ai  diritti  e  alla  formazione
          della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti; 
              hh) territorialita' dei tributi regionali  e  locali  e
          riferibilita'  al  territorio  delle  compartecipazioni  al
          gettito dei  tributi  erariali,  in  conformita'  a  quanto
          previsto dall' articolo 119 della Costituzione; 
              ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva
          e autonomia di  gestione  delle  proprie  risorse  umane  e
          strumentali da parte del settore  pubblico;  previsione  di
          strumenti che consentano autonomia ai  diversi  livelli  di
          governo nella gestione della contrattazione collettiva; 
              ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del
          quadro di  finanziamento,  in  misura  corrispondente  alle
          funzioni attribuite; 
              mm)  individuazione,  in  conformita'  con  il  diritto
          comunitario,  di  forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  con
          particolare riguardo alla creazione di nuove  attivita'  di
          impresa nelle aree sottoutilizzate. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, del Ministro per le riforme  per  il  federalismo,
          del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
          per i rapporti  con  le  regioni  e  del  Ministro  per  le
          politiche   europee,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'interno,   con   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e l'innovazione e con  gli  altri  Ministri
          volta a volta competenti  nelle  materie  oggetto  di  tali
          decreti. Gli schemi di decreto legislativo,  previa  intesa
          da sancire in sede di Conferenza unificata ai  sensi  dell'
          articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione
          tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni  recate
          dal  medesimo  schema  di  decreto  sul  saldo   netto   da
          finanziare, sull'indebitamento netto delle  amministrazioni
          pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all' articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti
          per le conseguenze di carattere finanziario, entro  novanta
          giorni  dalla  trasmissione.  In  mancanza  di  intesa  nel
          termine di cui all' articolo 3 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, il Consiglio  dei  ministri  delibera,
          approvando una relazione  che  e'  trasmessa  alle  Camere.
          Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per
          cui l'intesa non e' stata raggiunta. 
              4. Decorso il termine per l'espressione dei  pareri  di
          cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati.
          Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere  con  le  sue
          osservazioni  e  con  eventuali   modificazioni   e   rende
          comunicazioni davanti a  ciascuna  Camera.  Decorsi  trenta
          giorni dalla  data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti
          possono comunque essere  adottati  in  via  definitiva  dal
          Governo.   Il   Governo,   qualora,   anche    a    seguito
          dell'espressione  dei  pareri  parlamentari,  non   intenda
          conformarsi all'intesa raggiunta in  Conferenza  unificata,
          trasmette alle Camere e alla  stessa  Conferenza  unificata
          una relazione  nella  quale  sono  indicate  le  specifiche
          motivazioni di difformita' dall'intesa. 
              5.  Il  Governo  assicura,  nella  predisposizione  dei
          decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione
          con le regioni e gli enti locali. 
              6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1
          e' adottato entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.  Un  decreto  legislativo,  da
          adottare entro il termine previsto al comma 1 del  presente
          articolo, disciplina la  determinazione  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
          prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il  Governo
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una
          relazione concernente il quadro generale  di  finanziamento
          degli enti territoriali e ipotesi di  definizione  su  base
          quantitativa  della  struttura  fondamentale  dei  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
          delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
          e' comunque trasmessa alle Camere  prima  degli  schemi  di
          decreto   legislativo    concernenti    i    tributi,    le
          compartecipazioni   e   la    perequazione    degli    enti
          territoriali. 
              7. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottati   decreti   legislativi    recanti    disposizioni
          integrative  e  correttive  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi previsti dalla presente legge  e  con  la
          procedura di cui ai commi 3 e 4". 
              Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 1
          della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  recante  "Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica": 
              "4. Le disposizioni recate dalla presente legge  e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi  dell'articolo  117   della   Costituzione   e   sono
          finalizzate  alla  tutela   dell'unita'   economica   della
          Repubblica italiana, ai sensi  dell'articolo  120,  secondo
          comma, della Costituzione". 
              Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  recante
          "Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali": 
              "3. Intese. 
              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3  della
          citata legge 5 maggio 2009, n. 42: 
              "Art. 3. (Commissione parlamentare per l'attuazione del
          federalismo fiscale) 
              In vigore dal 18 giugno 2011 
              1.  E'  istituita  la  Commissione   parlamentare   per
          l'attuazione del federalismo fiscale, composta da  quindici
          senatori e da quindici deputati,  nominati  rispettivamente
          dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
          della Camera  dei  deputati,  su  designazione  dei  gruppi
          parlamentari, in modo da rispecchiarne la  proporzione.  Il
          presidente della Commissione e' nominato tra  i  componenti
          della stessa dal Presidente del Senato della  Repubblica  e
          dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro.
          La Commissione si riunisce per la sua  prima  seduta  entro
          venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di
          due vicepresidenti e di due segretari che, insieme  con  il
          presidente, compongono l'ufficio di presidenza. 
              2. L'attivita' e  il  funzionamento  della  Commissione
          sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
          Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. 
              3.  Gli  oneri   derivanti   dall'istituzione   e   dal
          funzionamento della Commissione e del Comitato  di  cui  al
          comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio  interno
          del Senato della  Repubblica  e  per  meta'  a  carico  del
          bilancio interno  della  Camera  dei  deputati.  Gli  oneri
          connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato  di
          cui al comma  4  sono  a  carico  dei  rispettivi  soggetti
          istituzionali rappresentati, i quali  provvedono  a  valere
          sugli ordinari stanziamenti di bilancio  e  comunque  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Ai
          componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta  alcun
          compenso. 
              4. Al fine di assicurare il raccordo della  Commissione
          con le regioni, le citta' metropolitane, le  province  e  i
          comuni, e' istituito un Comitato  di  rappresentanti  delle
          autonomie   territoriali,   nominato    dalla    componente
          rappresentativa  delle  regioni   e   degli   enti   locali
          nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
          riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti,  presso
          le sedi del Senato della  Repubblica  o  della  Camera  dei
          deputati, e' composto da dodici membri, dei  quali  sei  in
          rappresentanza delle regioni, due in  rappresentanza  delle
          province  e  quattro  in  rappresentanza  dei  comuni.   La
          Commissione, ogniqualvolta lo ritenga  necessario,  procede
          allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne  acquisisce
          il parere. 
              5. La Commissione: 
              a)  esprime  i  pareri   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di cui all'articolo 2; 
              b) verifica lo stato di attuazione di  quanto  previsto
          dalla presente legge e ne  riferisce  ogni  sei  mesi  alle
          Camere fino alla conclusione della fase transitoria di  cui
          agli articoli 20 e 21. A tal fine puo'  ottenere  tutte  le
          informazioni   necessarie   dalla    Commissione    tecnica
          paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di  cui
          all'articolo  4  o  dalla  Conferenza  permanente  per   il
          coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5; 
              c)  sulla  base  dell'attivita'   conoscitiva   svolta,
          formula osservazioni e  fornisce  al  Governo  elementi  di
          valutazione  utili   alla   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui all'articolo 2. 
              6. Qualora il  termine  per  l'espressione  del  parere
          scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per
          l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
          prorogato di centocinquanta giorni. 
              7. La Commissione e'  sciolta  al  termine  della  fase
          transitoria di cui agli articoli 20 e 21". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il riferimento al  decreto  legislativo  23  giugno
          2011, n. 118, si vedano le note alle premesse. 
              Per il riferimento al testo vigente degli articoli 1  e
          2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si vedano le note  alle
          premesse. 
              Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
          10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20  e  33  del  citato  decreto
          legislativo 23 giugno  2011,  n.118,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 
              In vigore dal 10 agosto 2011 
              1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo  comma,  lettera
          e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo  III
          disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
          schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi  in
          cui il Titolo II  disponga  diversamente,  con  particolare
          riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 19,  comma
          2, lettera b), degli enti locali di cui all'articolo 2  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti
          e organismi strumentali, esclusi gli enti dicui  al  titolo
          II del presente decreto. A decorrere dal  1°  gennaio  2015
          cessano di  avere  efficacia  le  disposizioni  legislative
          regionali incompatibili con il presente decreto. 
              2. Ai fini del presente decreto: 
              a) per enti strumentali si intendono gli  enti  di  cui
          all'articolo 11-ter, distinti nelle tipologie  definite  in
          corrispondenza delle missioni del bilancio; 
              b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti
          locali si intendono le  loro  articolazioni  organizzative,
          anche  a  livello   territoriale,   dotate   di   autonomia
          gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica. Le
          gestioni  fuori  bilancio  autorizzate  da   legge   e   le
          istituzioni di cui all'articolo 114, comma 2,  del  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   sono   organismi
          strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti  nelle
          tipologie definite in  corrispondenza  delle  missioni  del
          bilancio. 
              3.-4. (abrogati) 
              5. Per gli enti coinvolti nella  gestione  della  spesa
          sanitaria finanziata con le risorse destinate  al  Servizio
          sanitario nazionale, come individuati all'articolo  19,  si
          applicano le disposizioni recate dal Titolo II.". 
              "Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei 
              In vigore dal 10 agosto 2011 
              1. Le Regioni e gli enti locali di cui  all'articolo  2
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano  la
          contabilita'   finanziaria   cui   affiancano,   ai    fini
          conoscitivi,      un      sistema      di      contabilita'
          economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione  unitaria
          dei fatti gestionali sia sotto il profilo  finanziario  che
          sotto il profilo economico-patrimoniale. 
              2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al
          comma 1 che adottano la contabilita' finanziaria affiancano
          alla  stessa,  ai   fini   conoscitivi,   un   sistema   di
          contabilita'    economico-patrimoniale,    garantendo    la
          rilevazione unitaria dei fatti  gestionali,  sia  sotto  il
          profilo    finanziario     che     sotto     il     profilo
          economico-patrimoniale. 
              3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo
          114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e  gli
          altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche
          di cui al comma 1 adottano il  medesimo  sistema  contabile
          dell'amministrazione di cui fanno parte. 
              4. (abrogato)". 
              "Art. 4 Piano dei conti integrato 
              In vigore dal 10 agosto 2011 
              1. Al  fine  di  consentire  il  consolidamento  ed  il
          monitoraggio dei conti pubblici, nonche'  il  miglioramento
          della  raccordabilita'  dei  conti  delle   amministrazioni
          pubbliche  con  il  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali
          nell'ambito   delle    rappresentazioni    contabili,    le
          amministrazioni di cui all'articolo 2,  adottano  il  piano
          dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al
          piano dei conti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a),
          del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 
              2. Il piano dei  conti  integrato,  ispirato  a  comuni
          criteri di  contabilizzazione,  e'  costituito  dall'elenco
          delle articolazioni delle unita'  elementari  del  bilancio
          finanziario gestionale e dei conti  economico-patrimoniali,
          definito in modo  da  evidenziare,  attraverso  i  principi
          contabili applicati, le modalita' di raccordo, anche in una
          sequenza    temporale,    dei    dati     finanziari     ed
          economico-patrimoniali, nonche' consentire  la  rilevazione
          unitaria dei fatti gestionali. 
              3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali  comprende
          i  conti  necessari  per  le  operazioni  di  integrazione,
          rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalita' e
          i tempi necessari alle esigenze conoscitive  della  finanza
          pubblica. 
              4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti  puo'
          essere  articolato  in  considerazione  alla   specificita'
          dell'attivita' svolta, fermo restando  la  riconducibilita'
          delle predette voci alle aggregazioni  previste  dal  piano
          dei conti integrato comune di cui al comma 1. 
              5. Il livello del  piano  dei  conti  integrato  comune
          rappresenta   la   struttura   di   riferimento   per    la
          predisposizione  dei  documenti  contabili  e  di   finanza
          pubblica  delle  amministrazioni  pubbliche.  Ai  fini  del
          raccordo con i capitoli e gli articoli,  ove  previsti,  il
          livello minimo di articolazione  del  piano  dei  conti  e'
          costituito  almeno  dal  quarto  livello.  Ai  fini   della
          gestione, il livello minimo di articolazione del piano  dei
          conti e' costituito dal quinto livello. 
              6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto
          delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo,
          le amministrazioni di cui all'articolo  2,  trasmettono  le
          previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura  del
          quarto livello de piano dei conti, alla banca dati unitaria
          delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  13,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  sulla  base
          di schemi, tempi  e  modalita'  definiti  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              7.  Al  fine  di  fornire  supporto  all'analisi  degli
          scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni,
          le amministrazioni di cui all'articolo  2,  trasmettono  le
          risultanze del consuntivo, aggregate secondo  la  struttura
          del  piano  dei  conti,  alla  banca  dati  unitaria  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13, comma  3,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi,
          tempi  e  modalita'  definiti  con  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              7-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente
          decreto nella Gazzetta Ufficiale, a  fini  conoscitivi,  e'
          pubblicato nel sito internet www.arconet.rgs.tesoro.it: 
              a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti
          regionali,  derivato  dal  piano  dei  conti   degli   enti
          territoriali di cui al comma 1; 
              b) il piano dei conti dedicato alle province, ai comuni
          e agli enti locali, derivato dal piano dei conti degli enti
          territoriali di cui al comma 1. 
              7-ter. A seguito  degli  aggiornamenti  del  piano  dei
          conti integrato di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a),
          del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91,  l'allegato
          n. 6 puo'  essere  modificato  con  decreto  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  di  concerto  con   il
          Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli   affari
          interni e territoriali e la Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  su
          proposta della Commissione per  l'armonizzazione  contabile
          degli    enti    territoriali.    La    commissione     per
          l'armonizzazione contabile degli enti territoriali promuove
          le modifiche e le integrazioni del piano dei conti  di  cui
          all'articolo  4,  comma  3,   lettera   a),   del   decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 91, di interesse degli  enti
          territoriali.". 
              "Art. 5 Definizione della transazione elementare 
              In vigore dal 10 agosto 2011 
              1.  Ogni  atto  gestionale   genera   una   transazione
          elementare. 
              2. Ad ogni transazione  elementare  e'  attribuita  una
          codifica che deve consentire  di  tracciare  le  operazioni
          contabili e di movimentare il piano dei conti integrato. 
              3.  Le   amministrazioni   di   cui   all'articolo   2,
          organizzano il  proprio  sistema  informativo-contabile  in
          modo tale da non consentire l'accertamento, la  riscossione
          o il versamento di entrate e  l'impegno,  la  liquidazione,
          l'ordinazione e il pagamento di spese, in  assenza  di  una
          codifica completa che ne permetta l'identificazione. 
              3-bis. Negli ordinativi di incasso e  di  pagamento  la
          codifica della transazione elementare e' inserita nei campi
          liberi  a   disposizione   dell'ente,   non   gestiti   dal
          tesoriere". 
              "Art. 6  Struttura  della  codifica  della  transazione
          elementare 
              In vigore dal 10 agosto 2011 
              1.  La  struttura  della  codifica  della   transazione
          elementare e' definita dall'allegato n. 7. 
              1-bis. La  codifica  della  transazione  elementare  e'
          aggiornata con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  di  concerto  con  il  Ministero   dell'interno   -
          Dipartimento per gli affari interni  e  territoriali  e  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per
          gli affari regionali, su  proposta  della  Commissione  per
          l'armonizzazione  contabile  degli  enti  territoriali  con
          validita'   dall'esercizio   successivo   alla   data    di
          pubblicazione.» 
              "Art. 7 Modalita' di  codificazione  delle  transazioni
          elementari 
              In vigore dal 10 agosto 2011 
              1. Al  fine  di  garantire  l'omogeneita'  dei  bilanci
          pubblici,  le  amministrazioni  di   cui   all'articolo   2
          codificano le  transazioni  elementari  uniformandosi  alle
          istruzioni degli appositi glossari. E' vietato: 
              a) l'adozione del criterio della  prevalenza,  salvi  i
          casi in cui e' espressamente previsto; 
              b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite
          di giro/servizi per conto terzi; 
              c) assumere impegni sui fondi di riserva e sugli  altri
          accantonamenti stanziati in bilancio. 
              1-bis. I residui provenienti dagli esercizi  precedenti
          all'entrata in vigore del presente decreto,  che  non  sono
          stati oggetto del riaccertamento  di  cui  all'articolo  3,
          comma 7, non imputabili ad una sola tipologia di entrata, o
          ad un solo programma di spesa,  possono  essere  codificati
          adottando il criterio della prevalenza". 
              "Art. 8 Adeguamento SIOPE 
              In vigore dal 10 agosto 2011 
              1. Con le modalita' definite dall'articolo 14, comma 8,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1°  gennaio  2017
          le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro  enti
          strumentali in contabilita' finanziaria sono sostituite con
          quelle  previste  nella  struttura  del  piano  dei   conti
          integrato. Le codifiche SIOPE degli  enti  in  contabilita'
          civilistica  sono  aggiornate   in   considerazione   della
          struttura del piano  dei  conti  integrato  degli  enti  in
          contabilita' finanziaria. 
              2. Eventuali ulteriori livelli di  articolazione  delle
          codifiche  SIOPE  sono  riconducibili   alle   aggregazioni
          previste dal piano dei conti integrati". 
              "Art. 10 Bilanci di previsione finanziari 
              In vigore dal 10 agosto 2011 
              1. Il bilancio  di  previsione  finanziario  e'  almeno
          triennale, ha carattere  autorizzatorio  ed  e'  aggiornato
          annualmente  in  occasione  della  sua   approvazione.   Le
          previsioni  di  entrata   e   di   spesa   sono   elaborate
          distintamente per ciascun  esercizio,  in  coerenza  con  i
          documenti di  programmazione  dell'ente,  restando  esclusa
          ogni  quantificazione  basata  sul  criterio  della   spesa
          storica incrementale. 
              2. A  seguito  di  eventi  intervenuti  successivamente
          all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more  della
          necessaria  variazione  di  bilancio  e  al  solo  fine  di
          garantire gli  equilibri  di  bilancio,  puo'  limitare  la
          natura autorizzatoria degli stanziamenti  del  bilancio  di
          previsione,  compresi   quelli   relativi   agli   esercizi
          successivi al primo. Con riferimento a  tali  stanziamenti,
          non possono essere assunte obbligazioni giuridiche. 
              3. Gli impegni di spesa sono  assunti  nei  limiti  dei
          rispettivi  stanziamenti  di  competenza  del  bilancio  di
          previsione,  con  imputazione  agli  esercizi  in  cui   le
          obbligazioni passive sono  esigibili.  Non  possono  essere
          assunte obbligazioni che danno luogo ad  impegni  di  spesa
          corrente: 
              a)  sugli  esercizi  successivi  a  quello   in   corso
          considerati nel bilancio di  previsione,  a  meno  che  non
          siano connesse a  contratti  o  convenzioni  pluriennali  o
          siano necessarie per garantire la continuita'  dei  servizi
          connessi con  le  funzioni  fondamentali,  fatta  salva  la
          costante  verifica  del  mantenimento  degli  equilibri  di
          bilancio; 
              b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a  meno
          delle spese derivanti da contratti di somministrazione,  di
          locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative
          di servizi di cui  all'articolo  1677  del  codice  civile,
          imputate anche agli esercizi considerati  nel  bilancio  di
          previsione,   delle   spese   correlate   a   finanziamenti
          comunitari e  delle  rate  di  ammortamento  dei  prestiti,
          inclusa la quota capitale. 
              4. Alle variazioni al bilancio di previsione,  disposte
          nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi  ordinamenti
          finanziari, sono allegati i prospetti di  cui  all'allegato
          n. 8, da trasmettere al tesoriere. 
              4-bis. Il conto del tesoriere e' predisposto secondo lo
          schema di cui all'allegato n. 17". 
              "Art. 12 Omogeneita' della classificazione delle spese 
              In vigore dal 10 agosto 2011 
              1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza  delle
          informazioni riguardanti il processo di  allocazione  delle
          risorse pubbliche  e  la  destinazione  delle  stesse  alle
          politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire  la
          confrontabilita' dei dati di bilancio in  coerenza  con  le
          classificazioni economiche  e  funzionali  individuate  dai
          regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
          e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di
          cui  all'articolo  2  adottano  uno  schema   di   bilancio
          articolato  per  missioni  e  programmi  che  evidenzi   le
          finalita' della spesa". 
              "Art.  13  Definizione  del  contenuto  di  missione  e
          programma 
              In vigore dal 10 agosto 2011 
              1. La  rappresentazione  della  spesa  per  missioni  e
          programmi  costituisce  uno   dei   fondamentali   principi
          contabili di cui all'articolo 3. Le missioni  rappresentano
          le  funzioni  principali   e   gli   obiettivi   strategici
          perseguiti dalle  amministrazioni  di  cui  all'articolo  2
          utilizzando risorse finanziarie,  umane  e  strumentali  ad
          esse destinate. I  programmi  rappresentano  gli  aggregati
          omogenei di attivita'  volte  a  perseguire  gli  obiettivi
          definiti nell'ambito delle missioni. 
              2. L'unita' di voto per l'approvazione del bilancio  di
          previsione delle amministrazioni di cui all'articolo  2  e'
          costituita dai programmi". 
              "Art.   14   Criteri   per    la    specificazione    e
          classificazione delle spese 
              In vigore dal 10 agosto 2011 
              1. Unitamente alle  rilevazioni  contabili  in  termini
          finanziari,  economici  e  patrimoniali,  i  documenti   di
          bilancio  previsivi  e  consuntivi  delle   Amministrazioni
          pubbliche di cui all'articolo 2  in  attuazione  di  quanto
          previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in: 
              a) missioni, come definite all'articolo  13,  comma  1,
          secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione  al
          riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118  della
          Costituzione.  Al  fine  di  assicurare  un  piu'   agevole
          consolidamento  e  monitoraggio  dei  conti  pubblici,   le
          missioni  sono  definite  anche  tenendo  conto  di  quelle
          individuate per il bilancio dello Stato; 
              b) programmi, come definiti all'articolo 13,  comma  1,
          terzo periodo. I programmi si articolano in  titoli  e,  ai
          fini della  gestione,  sono  ripartiti  in  macroaggregati,
          capitoli ed eventualmente in articoli.  I  capitoli  e  gli
          articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello
          di articolazione del  piano  dei  conti  integrato  di  cui
          all'articolo 4.La Giunta contestualmente alla  proposta  di
          bilancio trasmette, a  fini  conoscitivi,  la  proposta  di
          articolazione dei programmi in macroaggregati. Il programma
          e', inoltre, raccordato alla relativa  codificazione  COFOG
          di secondo  livello  (Gruppi),  secondo  le  corrispondenze
          individuate nel glossario,  di  cui  al  comma  3-ter,  che
          costituisce   parte   integrante   dell'allegato   n.   14.
          Nell'ambito dei macroaggregati e'  data  separata  evidenza
          delle eventuali quote di spesa non ricorrente; 
              c) (abrogata) 
              2. (abrogato) 
              3. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  2
          allegano al bilancio consuntivo un  apposito  allegato  che
          includa  una   rappresentazione   riassuntiva   dei   costi
          sostenuti per le missioni di cui  agli  articoli  12  e  13
          secondo lo  schema  previsto  dall'articolo  11,  comma  4,
          lettera h). 
              3-bis. Le Regioni, a seguito di motivate  ed  effettive
          difficolta' gestionali per  la  sola  spesa  di  personale,
          possono utilizzare in maniera strumentale, per non piu'  di
          due esercizi  finanziari,  il  programma  "Risorse  umane",
          all'interno della missione "Servizi istituzionali, generali
          e di gestione". La disaggregazione delle spese di personale
          per le singole  missioni  e  i  programmi  rappresentati  a
          bilancio  deve  essere  comunque  esplicitata  in  apposito
          allegato alla legge di bilancio, aggiornata con la legge di
          assestamento  e  definitivamente  contabilizzata   con   il
          rendiconto. 
              3-ter. L'elenco delle  missioni,  programmi,  titoli  e
          macroaggregati, indicato nell'allegato n. 14, e' aggiornato
          con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di
          concerto con il Ministero dell'interno -  Dipartimento  per
          gli affari interni  e  territoriali  e  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          regionali,    su    proposta    della    Commissione    per
          l'armonizzazione   contabile   degli   enti   territoriali.
          L'allegato 14 comprende il glossario delle missioni  e  dei
          programmi che  individua  anche  le  corrispondenze  tra  i
          programmi e la classificazione  COFOG  di  secondo  livello
          (Gruppi).". 
              "Art.  15  Criteri   per   la   specificazione   e   la
          classificazione delle entrate 
              In vigore dal 10 agosto 2011 
              1. Le entrate degli schemi di bilancio  finanziario  di
          cui all'articolo 11 sono classificate secondo i  successivi
          livelli di dettaglio: 
              a) titoli, definiti secondo  la  fonte  di  provenienza
          delle entrate; 
              b)  tipologie,  definite  in  base  alla  natura  delle
          entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di  provenienza,  ai
          fini dell'approvazione in termini di  unita'  di  voto.  Ai
          fini della gestione e della  rendicontazione  le  tipologie
          sono ripartite in categorie, capitoli ed  eventualmente  in
          articoli secondo il rispettivo oggetto. I  capitoli  e  gli
          articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello
          di articolazione del  piano  dei  conti  integrato  di  cui
          all'articolo 4. La Giunta contestualmente alla proposta  di
          bilancio trasmette al Consiglio,  a  fini  conoscitivi,  la
          proposta di articolazione delle tipologie in categorie; 
              c) (abrogata) 
              2.  Nell'ambito  delle  categorie  e'   data   separata
          evidenza delle eventuali quote di entrata  non  ricorrente.
          L'elenco dei titoli, delle  tipologie  e  delle  categorie,
          indicato nell'allegato n. 13, e' aggiornato con decreto del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, di concerto  con  il
          Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli   affari
          interni e territoriali e la Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  su
          proposta della Commissione per  l'armonizzazione  contabile
          degli enti territoriali" . 
              "Art.  17  Tassonomia  per  gli  enti  in  contabilita'
          civilistica 
              In vigore dal 10 agosto 2011 
              1.Gli enti strumentali di cui all'articolo 3, comma  3,
          predispongono un budget economico. 
              1-bis. Gli enti di cui al  comma  1  sono  tenuti  alla
          redazione di un rendiconto finanziario in termini di  cassa
          predisposto ai  sensi  dell'articolo  2428,  comma  2,  del
          codice civile 
              2. Al fine di consentire il consolidamento  dei  propri
          dati  di  cassa  con  quelli  delle  altre  amministrazioni
          pubbliche, gli enti di cui al comma 1 che  rientrano  nella
          definizione   di   amministrazioni   pubbliche    di    cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, riclassificano i propri incassi e pagamenti attraverso
          la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              3. Al fine  di  fornire  informazioni  in  merito  alla
          classificazione della propria spesa complessiva in missioni
          e programmi, come definiti dall'articolo  13  del  presente
          decreto, le amministrazioni pubbliche di cui  al  comma  2,
          elaborano un apposito  prospetto,  predisposto  secondo  le
          modalita'  di  cui  all'allegato  n.  15,  concernente   la
          ripartizione della propria spesa per missioni e  programmi,
          accompagnata dalla corrispondente  classificazione  secondo
          la  nomenclatura  COFOG  di  secondo  livello  secondo   le
          corrispondenze individuate nel glossario delle  missioni  e
          dei  programmi  di  cui  all'allegato  14.  Nel   caso   di
          corrispondenza non univoca tra programma e  funzioni  COFOG
          di secondo livello, vanno indicate le  funzioni  COFOG  con
          l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa
          del programma a ciascuna di esse. 
              4. Tale prospetto e' allegato al budget e  al  bilancio
          di esercizio in coerenza con i risultati  della  tassonomia
          effettuata attraverso la rilevazione SIOPE. 
              5. La relazione sulla gestione  attesta  -  nell'ambito
          del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di  cui
          al comma 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con
          la missione - le attivita' riferite a ciascun programma  di
          spesa. 
              6.   Gli   organi   interni   di   controllo   vigilano
          sull'attuazione di quanto previsto  dai  precedenti  commi,
          attestando  tale  adempimento  nella   relazione   di   cui
          all'articolo 2429 del codice civile. 
              6-bis. Al fine di consentire la rilevazione SIOPE,  gli
          enti di cui al comma 1 si avvalgono di un servizio di cassa
          che prevede  l'utilizzo  di  ordinativi  di  incasso  e  di
          pagamento. 
              6-ter. Gli enti di cui al comma 1, ancora non coinvolti
          nella rilevazione SIOPE, rinviano l'attuazione dei commi da
          2 a 6 all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze concernente l'attuazione della  rilevazione
          SIOPE per gli enti del proprio comparto. 
              6-quater. Il prospetto di cui  all'allegato  n.  15  e'
          aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  di  concerto  con  il  Ministero   dell'interno   -
          Dipartimento per gli affari interni  e  territoriali  e  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per
          gli affari regionali, su  proposta  della  Commissione  per
          l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.". 
              "Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci 
              In vigore dal 10 agosto 2011 
              1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 1, approvano: 
              a) il bilancio di  previsione  o  il  budget  economico
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente; 
              b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30
          aprile  dell'anno  successivo.  Le  regioni  approvano   il
          rendiconto entro il 31  luglio  dell'anno  successivo,  con
          preventiva approvazione da parte della giunta entro  il  30
          aprile, per consentire la parifica delle sezioni  regionali
          di controllo della Corte dei conti. 
              c)  il  bilancio  consolidato  entro  il  30  settembre
          dell'anno successivo. 
              2. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1
          trasmettono  i  loro  bilanci   preventivi,   le   relative
          variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria
          delle amministrazioni pubbliche, secondo gli  schemi  e  le
          modalita' previste dall'articolo 13, comma 3,  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi,  standardizzati  ed
          omogenei,  assicurano  l'effettiva   comparabilita'   delle
          informazioni tra i diversi enti territoriali". 
              "Art.   20   Trasparenza   dei   conti    sanitari    e
          finalizzazione delle risorse al finanziamento  dei  singoli
          servizi sanitari regionali 
              In vigore dal 10 agosto 2011 
              1.  Nell'ambito  del  bilancio  regionale  le   regioni
          garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle
          uscite  relative  al  finanziamento  del  proprio  servizio
          sanitario   regionale,   al   fine   di    consentire    la
          confrontabilita'  immediata  fra  le  entrate  e  le  spese
          sanitarie iscritte nel  bilancio  regionale  e  le  risorse
          indicate  negli  atti  di  determinazione  del   fabbisogno
          sanitario regionale  standard  e  di  individuazione  delle
          correlate  fonti  di  finanziamento,   nonche'   un'agevole
          verifica delle ulteriori  risorse  rese  disponibili  dalle
          regioni  per  il  finanziamento   del   medesimo   servizio
          sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le
          regioni  adottano  un'articolazione  in  capitoli  tale  da
          garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione
          della spesa, ivi  compresa  l'eventuale  movimentazione  di
          partite  di  giro,   separata   evidenza   delle   seguenti
          grandezze: 
              A) Entrate: 
              a) finanziamento  sanitario  ordinario  corrente  quale
          derivante dalle fonti di finanziamento  definite  nell'atto
          formale  di   determinazione   del   fabbisogno   sanitario
          regionale standard e di individuazione delle relative fonti
          di  finanziamento  intercettate  dall'ente  regionale,  ivi
          compresa la mobilita' attiva programmata per l'esercizio; 
              b) finanziamento sanitario aggiuntivo  corrente,  quale
          derivante dagli eventuali atti regionali di  incremento  di
          aliquote  fiscali  per  il  finanziamento   della   sanita'
          regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti  ai  sensi
          della vigente legislazione  in  materia  di  copertura  dei
          disavanzi  sanitari,  da  altri   atti   di   finanziamento
          regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei
          livelli di assistenza superiori rispetto  ai  LEA,  da  pay
          back e  da  iscrizione  volontaria  al  Servizio  sanitario
          nazionale; 
              c)  finanziamento  regionale  del  disavanzo  sanitario
          pregresso; 
              d) finanziamento per investimenti in ambito  sanitario,
          con  separata  evidenza  degli  interventi  per  l'edilizia
          sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge
          n. 67 del 1988; 
              B) Spesa: 
              a) spesa sanitaria corrente per  il  finanziamento  dei
          LEA, ivi compresa  la  mobilita'  passiva  programmata  per
          l'esercizio e il pay back; 
              b) spesa sanitaria aggiuntiva per il  finanziamento  di
          livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA; 
              c) spesa sanitaria per il  finanziamento  di  disavanzo
          sanitario pregresso; 
              d) spesa per  investimenti  in  ambito  sanitario,  con
          separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria
          finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del
          1988. 
              2. Per  garantire  effettivita'  al  finanziamento  dei
          livelli di assistenza sanitaria, le regioni: 
              a) accertano  ed  impegnano  nel  corso  dell'esercizio
          l'intero importo corrispondente al finanziamento  sanitario
          corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata  alla
          verifica  degli  adempimenti  regionali,  e  le  quote   di
          finanziamento sanitario vincolate  o  finalizzate.  Ove  si
          verifichi la perdita definitiva di quote  di  finanziamento
          condizionate alla verifica  di  adempimenti  regionali,  ai
          sensi  della  legislazione   vigente,   detto   evento   e'
          registrato   come   cancellazione   dei   residui    attivi
          nell'esercizio  nel   quale   la   perdita   si   determina
          definitivamente; 
              b) accertano  ed  impegnano  nel  corso  dell'esercizio
          l'intero importo corrispondente al finanziamento  regionale
          del disavanzo sanitario pregresso. 
              2-bis.  I  gettiti  derivanti  dalle  manovre   fiscali
          regionali  e  destinati  al  finanziamento   del   Servizio
          sanitario regionale sono iscritti  nel  bilancio  regionale
          nell'esercizio di competenza dei tributi. 
              2-ter. La quota dei  gettiti  derivanti  dalle  manovre
          fiscali   regionali    destinata    obbligatoriamente    al
          finanziamento del servizio sanitario  regionale,  ai  sensi
          della  legislazione  vigente  sui  piani  di  rientro   dai
          disavanzi sanitari,  e'  iscritta  nel  bilancio  regionale
          triennale,  nell'esercizio  di  competenza   dei   tributi,
          obbligatoriamente  per  l'importo  stimato  dal  competente
          Dipartimento delle finanze del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, ovvero per il minore  importo  destinato  al
          Servizio sanitario  regionale  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 80, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191.  Tale
          iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento
          e impegno dell'importo nel bilancio regionale.  La  regione
          non puo' disimpegnare tali  somme,  se  non  a  seguito  di
          espressa autorizzazione da parte  del  Tavolo  di  verifica
          degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
          1, comma 80, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191.  In
          relazione a tale autorizzazione  la  regione  e'  tenuta  a
          trasmettere al Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti  la
          relativa   documentazione   corredata   dalla   valutazione
          d'impatto  operata  dal   competente   Dipartimento   delle
          finanze. Ove si verifichi in sede  di  consuntivazione  dei
          gettiti fiscali un minore importo effettivo  delle  risorse
          derivanti  dalla   manovra   fiscale   regionale   rispetto
          all'importo che ha formato oggetto  di  accertamento  e  di
          impegno,   detto   evento   e'   contabilmente   registrato
          nell'esercizio nel quale tale  perdita  si  determina  come
          cancellazione di residui attivi. 
              3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia
          sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
          n. 67, e successive modificazioni, le regioni  accertano  e
          impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente
          a  quello   indicato   nel   decreto   di   ammissione   al
          finanziamento.  In  caso  di   revoca   dell'ammissione   a
          finanziamento ai sensi dell'articolo 1,  comma  310,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto
          evento nell'esercizio nel quale la revoca e' disposta". 
              "Art.  33  Tassonomia  per  gli  enti  in  contabilita'
          civilista 
              In vigore dal 10 agosto 2011 
              1. Al fine di consentire l'elaborazione  dei  conti  di
          cassa  consolidati  delle  amministrazioni  pubbliche,   la
          riclassificazione dei dati  contabili  degli  enti  di  cui
          all'articolo 19, lettere c) e d), e' operata attraverso  la
          rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14,  comma  6,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              2. Gli enti di cui al comma  1  allegano  il  prospetto
          concernente la ripartizione dei pagamenti  per  missioni  e
          programmi,   definito   secondo   le   modalita'   di   cui
          all'allegato n. 16, al bilancio di esercizio e, a decorrere
          dal 2017, al  bilancio  preventivo  economico  annuale.  Il
          prospetto allegato al bilancio di esercizio e' elaborato in
          coerenza  con  i  risultati  della  tassonomia   effettuata
          attraverso la rilevazione SIOPE. Nel caso di corrispondenza
          non univoca tra  programma  e  funzioni  COFOG  di  secondo
          livello, vanno individuate due o piu'  funzioni  COFOG  con
          l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa
          del programma a ciascuna di esse. 
              2-bis. Il  prospetto  di  cui  all'allegato  n.  16  e'
          aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  di  concerto  con  il  Ministero   dell'interno   -
          Dipartimento per gli affari interni  e  territoriali  e  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per
          gli affari regionali, su  proposta  della  Commissione  per
          l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.".