Art. 6 
 
 
                            Integrazioni 
 
  1. Dopo l'articolo 14 del decreto del Ministro della  giustizia  18
ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e  modificazioni,  e'
inserito il seguente: 
    «Articolo 14-bis (Incompatibilita' e conflitti di  interesse).  -
1. Il mediatore non puo' essere parte ovvero rappresentare o in  ogni
modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo
presso cui e' iscritto o relativamente al quale e'  socio  o  riveste
una  carica  a  qualsiasi  titolo;   il   divieto   si   estende   ai
professionisti soci, associati ovvero che esercitino  la  professione
negli stessi locali. 
  2. Non puo' assumere la funzione di mediatore colui il quale ha  in
corso ovvero ha avuto negli ultimi due  anni  rapporti  professionali
con una delle parti, o quando una delle parti e' assistita o e' stata
assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o  con
lui associato ovvero che ha esercitato la  professione  negli  stessi
locali; in ogni caso costituisce condizione  ostativa  all'assunzione
dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di  cui
all'articolo 815, primo comma,  numeri  da  2  a  6,  del  codice  di
procedura civile. 
  3. Chi ha svolto l'incarico  di  mediatore  non  puo'  intrattenere
rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno
due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai
professionisti soci, associati ovvero  che  esercitano  negli  stessi
locali.». 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta il testo dell'articolo  815  del  codice  di
          procedura civile: 
                «Art. 815. (Ricusazione degli  arbitri).  Un  arbitro
          puo' essere ricusato: 
                  1) se non ha le qualifiche espressamente  convenute
          dalle parti; 
                  2) se  egli  stesso,  o  un  ente,  associazione  o
          societa' di cui  sia  amministratore,  ha  interesse  nella
          causa; 
                  3) se egli stesso o il coniuge e' parente  fino  al
          quarto grado o e' convivente o commensale abituale  di  una
          delle parti, di  un  rappresentante  legale  di  una  delle
          parti, o di alcuno dei difensori; 
                  4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente  o
          grave  inimicizia  con  una  delle  parti,   con   un   suo
          rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori; 
                  5) se e' legato ad una delle parti, a una  societa'
          da questa controllata, al soggetto che la  controlla,  o  a
          societa' sottoposta a comune controllo, da un  rapporto  di
          lavoro  subordinato  o  da  un  rapporto  continuativo   di
          consulenza o di prestazione d'opera retribuita,  ovvero  da
          altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che  ne
          compromettono  l'indipendenza;  inoltre,  se  e'  tutore  o
          curatore di una delle parti; 
                  6) se ha prestato consulenza, assistenza  o  difesa
          ad una delle parti in una precedente fase della  vicenda  o
          vi ha deposto come testimone. 
              Una parte non  puo'  ricusare  l'arbitro  che  essa  ha
          nominato  o  contribuito  a  nominare  se  non  per  motivi
          conosciuti dopo la nomina. 
              La  ricusazione  e'  proposta   mediante   ricorso   al
          presidente  del  tribunale  indicato   nell'articolo   810,
          secondo comma, entro il termine perentorio di dieci  giorni
          dalla  notificazione  della  nomina  o  dalla  sopravvenuta
          conoscenza  della  causa  di  ricusazione.  Il   presidente
          pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito  l'arbitro
          ricusato e le parti e  assunte,  quando  occorre,  sommarie
          informazioni. 
              Con ordinanza il presidente provvede sulle  spese.  Nel
          caso di manifesta inammissibilita' o manifesta infondatezza
          dell'istanza di ricusazione  condanna  la  parte  che  l'ha
          proposta al pagamento, in favore dell'altra parte,  di  una
          somma equitativamente determinata non superiore  al  triplo
          del massimo del compenso spettante all'arbitro  singolo  in
          base alla tariffa forense. 
              La  proposizione  dell'istanza   di   ricusazione   non
          sospende   il   procedimento   arbitrale,   salvo   diversa
          determinazione degli arbitri.  Tuttavia,  se  l'istanza  e'
          accolta, l'attivita' compiuta dall'arbitro ricusato  o  con
          il suo concorso e' inefficace.».