Art. 6 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione  quadro
  2006/960/GAI,  relativa  alla  semplificazione  dello  scambio   di
  informazioni e intelligence tra le  autorita'  degli  Stati  membri
  dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di  cui
all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012,  n.
234,  un  decreto  legislativo  recante  le  norme   occorrenti   per
l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del  Consiglio,  del
18 dicembre 2006, relativa  alla  semplificazione  dello  scambio  di
informazioni e intelligence  tra  le  autorita'  degli  Stati  membri
dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. 
  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di
esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
  3. Il decreto legislativo  di  cui  al  comma  1  e'  adottato  nel
rispetto delle disposizioni  previste  dalla  decisione  quadro,  dei
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere
a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  nonche'  dei
seguenti principi e  criteri  direttivi,  realizzando  il  necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti: 
    a) prevedere che: 
      1) per «autorita' competente incaricata dell'applicazione della
legge» di cui all'articolo 2, lettera a), della decisione  quadro  si
intendano le forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo  16
della legge 1º aprile 1981, n. 121; 
      2)  per  «indagine   penale»,   «operazione   di   intelligence
criminale»  e  «informazioni  e/o  intelligence»  si   intendano   le
procedure, le informazioni e i dati  secondo  quanto  rispettivamente
stabilito dall'articolo 2, lettere  b),  c)  e  d),  della  decisione
quadro; 
      3) per  «reati  di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  2,  della
decisione quadro 2002/584/GAI del  Consiglio,  del  13  giugno  2002,
relativa al mandato d'arresto europeo» si intendano  quelli  previsti
dagli articoli 7 e 8 della legge  22  aprile  2005,  n.  69,  nonche'
quelli connessi al furto di identita' relativo ai dati personali; 
    b) prevedere  modalita'  procedurali  affinche'  le  informazioni
possano essere comunicate alle autorita' competenti  di  altri  Stati
membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o  di  operazioni
di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni
medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo  4  della  decisione
quadro; 
    c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini
dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine  su  un  reato
quando vi sia un motivo di fatto per ritenere che le  informazioni  e
l'intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro,
e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto e  le  finalita'
cui sono destinate l'informazione e l'intelligence nonche'  il  nesso
tra  le  finalita'  e  la  persona  oggetto  delle   informazioni   e
dell'intelligence; 
    d) determinare i canali e la lingua di  comunicazione  secondo  i
criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro; 
    e) valutare e disciplinare i casi in cui le informazioni e i dati
detenuti  da  autorita'  estere   possono   essere   utilizzati   nei
procedimenti penali nei confronti di soggetti che non  abbiano  avuto
modo di contestarne il contenuto, anche tenuto  conto  degli  accordi
internazionali e bilaterali vigenti; 
    f) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento  delle
esigenze  di  tutela  dei   dati   personali   e   della   segretezza
dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
    g) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo  10  della
decisione quadro, modalita' procedurali per lo scambio  spontaneo  di
informazioni e di intelligence; 
    h) prevedere che, fatti salvi i  casi  indicati  all'articolo  3,
paragrafo 3, della decisione quadro,  un'autorita'  competente  possa
rifiutare di fornire le informazioni e l'intelligence solo  nel  caso
in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della  medesima
decisione quadro; 
    i)  prevedere  che,  quando  le  informazioni  o   l'intelligence
richieste da un altro Stato membro siano correlate a un  procedimento
penale,  la  trasmissione  delle  stesse  da   parte   dell'autorita'
nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria procedente, conformemente a quanto previsto dall'articolo
3, paragrafo 4, della decisione quadro; 
    l)  prevedere  che,  nei  casi  in  cui   l'autorita'   nazionale
competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di  informazioni
e di intelligence con le autorita' competenti di altro Stato  membro,
ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, tale scambio avvenga
conformemente a quanto previsto dalla lettera i). 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono alla sua  attuazione  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1. 
              - La decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18
          dicembre 2006 relativa alla semplificazione  dello  scambio
          di informazioni e intelligence tra le autorita' degli Stati
          membri  dell'Unione  europea  incaricate  dell'applicazione
          della legge e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  L  386  del  29
          dicembre 2006. 
              - Il testo dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981,  n.
          121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della  pubblica
          sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  10  aprile
          1981, n. 100, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 16 (Forze di polizia). -  Ai  fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
                a) l'Arma dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              Fatte salve le rispettive attribuzioni e  le  normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso.». 
              - La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13
          giugno 2002 relativa al mandato d'arresto  europeo  e  alle
          procedure di consegna tra Stati membri e' pubblicata  sulla
          G.U.C.E. L 190 del 18 luglio 2002. 
              - Il testo degli articoli 7 e 8 della legge  22  aprile
          2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno
          alla decisione quadro 2002/584/GAI del  Consiglio,  del  13
          giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo  e  alle
          procedure di consegna tra Stati  membri)  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita: 
              «Art. 7 (Casi di doppia  punibilita').  -  1.  L'Italia
          dara' esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso
          in cui il fatto sia previsto come reato anche  dalla  legge
          nazionale. 
              2. Il comma 1 non  si  applica  nei  casi  in  cui,  in
          materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge
          italiana non impone lo stesso tipo di tasse  o  di  imposte
          ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia
          di tasse, di imposte, di dogana e  di  cambio  della  legge
          dello Stato membro di emissione. Tuttavia,  deve  trattarsi
          di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia,  a
          tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede,  in
          caso di violazione,  la  sanzione  della  reclusione  della
          durata massima, escluse le  eventuali  aggravanti,  pari  o
          superiore a tre anni. 
              3. Il fatto dovra'  essere  punito  dalla  legge  dello
          Stato membro di emissione con una pena o con una misura  di
          sicurezza privativa della liberta' personale  della  durata
          massima non inferiore a dodici mesi. 
              Ai fini del  calcolo  della  pena  o  della  misura  di
          sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti. 
              4. In caso di esecuzione di una sentenza  di  condanna,
          la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una  durata
          non inferiore a quattro mesi.». 
              «Art. 8 (Consegna obbligatoria). - 1. Si fa luogo  alla
          consegna   in   base   al   mandato   d'arresto    europeo,
          indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i  fatti
          seguenti, sempre che, escluse le eventuali  aggravanti,  il
          massimo della pena o della misura  di  sicurezza  privativa
          della liberta' personale sia pari o superiore a tre anni: 
                a) partecipare ad una  associazione  di  tre  o  piu'
          persone finalizzata alla commissione di piu' delitti; 
                b) compiere  atti  di  minaccia  contro  la  pubblica
          incolumita' ovvero di violenza su persone o cose a danno di
          uno Stato, di una istituzione od organismo  internazionale,
          al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno  Stato
          ovvero distruggere o  indebolire  le  strutture  politiche,
          economiche o sociali nazionali o sovranazionali; 
                c) costringere o indurre una o piu' persone, mediante
          violenza, minaccia, inganno o abuso di  autorita',  a  fare
          ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio  di  uno
          Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di
          sottoporla   a   schiavitu'   o   al   lavoro   forzato   o
          all'accattonaggio  o  allo  sfruttamento   di   prestazioni
          sessuali; 
                d) indurre alla prostituzione  ovvero  compiere  atti
          diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale  di
          un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di  una
          persona  di  eta'  infantile  al  fine  di  produrre,   con
          qualsiasi mezzo, materiale  pornografico;  fare  commercio,
          distribuire,   divulgare    o    pubblicizzare    materiale
          pornografico in cui e' riprodotto un minore; 
                e)    vendere,    offrire,    cedere,    distribuire,
          commerciare, acquistare, trasportare, esportare,  importare
          o procurare ad altri sostanze che, secondo le  legislazioni
          vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti  o
          psicotrope; 
                f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare  o
          importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione  della
          legislazione vigente; 
                g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere
          denaro o altra utilita' in relazione  al  compimento  o  al
          mancato compimento di  un  atto  inerente  ad  un  pubblico
          ufficio; 
                h)   compiere   qualsiasi   azione    od    omissione
          intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione  di
          dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti  o  incompleti
          cui consegua il percepimento o la  ritenzione  illecita  di
          fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte
          nel bilancio di uno Stato o  nel  bilancio  generale  delle
          Comunita' europee o nei  bilanci  gestiti  dalle  Comunita'
          europee o per conto di esse; compiere qualsiasi  azione  od
          omissione intenzionale relativa alla  distrazione  di  tali
          fondi per fini diversi da quelli per cui  essi  sono  stati
          inizialmente  concessi;  compiere  le  medesime  azioni  od
          omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o
          di un ente pubblico; 
                i) sostituire  o  trasferire  denaro,  beni  o  altre
          utilita' provenienti da reato, ovvero compiere in relazione
          ad  essi  altre   operazioni,   in   modo   da   ostacolare
          l'identificazione della loro provenienza illecita; 
                l) contraffare monete nazionali o  straniere,  aventi
          corso legale nello Stato o fuori di  esso  o  alterarle  in
          qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore; 
                m) commettere, al fine di procurare a se' o ad  altri
          un profitto o di arrecare  ad  altri  un  danno,  un  fatto
          diretto a introdursi o  a  mantenersi  abusivamente  in  un
          sistema informatico o  telematico  protetto  da  misure  di
          sicurezza  ovvero   danneggiare   o   distruggere   sistemi
          informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in
          essi contenuti o a essi pertinenti; 
                n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico
          non  autorizzato  di  idrocarburi,  oli  usati   o   fanghi
          derivanti dalla depurazione  delle  acque,  l'emissione  di
          sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o  in  acqua,
          il trattamento, il trasporto, il  deposito,  l'eliminazione
          di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti  nel  suolo  o
          nelle  acque  e  la  gestione  abusiva  di  una  discarica;
          possedere,  catturare  e  commerciare  specie   animali   e
          vegetali protette; 
                o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti
          a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato
          di una persona che non e' cittadina  o  non  ha  titolo  di
          residenza permanente; 
                p) cagionare volontariamente la morte di  un  uomo  o
          lesioni  personali  della  medesima  gravita'   di   quelle
          previste dall'art. 583 del codice penale; 
                q) procurare illecitamente e per scopo  di  lucro  un
          organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio; 
                r) privare una persona  della  liberta'  personale  o
          tenerla in proprio  potere  minacciando  di  ucciderla,  di
          ferirla o di continuare a tenerla sequestrata  al  fine  di
          costringere  un  terzo,   sia   questi   uno   Stato,   una
          organizzazione internazionale tra piu' governi, una persona
          fisica o giuridica o una collettivita' di persone  fisiche,
          a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando
          la liberazione della persona sequestrata a tale  azione  od
          omissione; 
                s)  incitare  pubblicamente   alla   violenza,   come
          manifestazione di odio razziale nei confronti di un  gruppo
          di persone, o di un membro di un tale gruppo, a  causa  del
          colore  della   pelle,   della   razza,   della   religione
          professata,  ovvero  dell'origine   nazionale   o   etnica;
          esaltare,  per  razzismo  o  xenofobia,  i  crimini  contro
          l'umanita'; 
                t)   impossessarsi   della   cosa   mobile    altrui,
          sottraendola a chi la detiene, al fine di  trarne  profitto
          per se' o per altri, facendo uso delle  armi  o  a  seguito
          dell'attivita' di un gruppo organizzato; 
                u)  operare  traffico  illecito  di  beni  culturali,
          compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte; 
                v) indurre taluno in errore, con artifizi o  raggiri,
          procurando a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui
          danno; 
                z)  richiedere  con  minacce,  uso  della   forza   o
          qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o  promesse  o
          la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un
          obbligo, un'alienazione o una quietanza; 
                aa)  imitare  o   duplicare   abusivamente   prodotti
          commerciali, al fine di trarne profitto; 
                bb)  falsificare  atti   amministrativi   e   operare
          traffico di documenti falsi; 
                cc) falsificare mezzi di pagamento; 
                dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali  e
          di altri fattori della crescita; 
                ee) operare traffico illecito di materie  nucleari  e
          radioattive; 
                ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati,
          o comunque collaborare nel farli  acquistare,  ricevere  od
          occultare, al fine  di  procurare  a  se'  o  ad  altri  un
          profitto; 
                gg) costringere  taluno  a  compiere  o  subire  atti
          sessuali con  violenza  o  minaccia  o  mediante  abuso  di
          autorita'; 
                hh) cagionare un incendio dal quale  deriva  pericolo
          per l'incolumita' pubblica; 
                ii) commettere reati che rientrano  nella  competenza
          giurisdizionale della Corte penale internazionale; 
                ll) impossessarsi di una nave o di un aereo; 
                mm) provocare illegalmente e  intenzionalmente  danni
          ingenti a strutture  statali,  altre  strutture  pubbliche,
          sistemi di trasporto pubblico o altre  infrastrutture,  che
          comportano  o  possono  comportare  una  notevole   perdita
          economica. 
              2. L'autorita' giudiziaria italiana accerta  quale  sia
          la definizione dei  reati  per  i  quali  e'  richiesta  la
          consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione,
          e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma
          1. 
              3. Se il fatto non e' previsto come reato  dalla  legge
          italiana, non si da'  luogo  alla  consegna  del  cittadino
          italiano se risulta che lo stesso  non  era  a  conoscenza,
          senza propria colpa, della norma penale dello Stato  membro
          di emissione in base alla quale e' stato emesso il  mandato
          d'arresto europeo.».