Art. 7 
 
       Modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente 
                della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. All'articolo 8-ter, comma 3, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le parole:  «I  risparmi  realizzati
posso essere conservati dai beneficiari per un anno a  partire  dalla
conclusione   dei   lavori.»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
«L'utilizzazione dei risparmi realizzati puo' essere richiesta  entro
un anno dalla conclusione dei lavori.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8-ter  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1998,  n.
          76, come modificato dal presente regolamento: 
                «Art. 8-ter (Variazione dell'oggetto  dell'intervento
          e utilizzo delle economie di spesa). - 1. Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  sono  autorizzate
          variazioni  dell'oggetto  di  interventi  che  siano  stati
          finanziati  con  il  decreto   di   ripartizione   di   cui
          all'articolo 7, comma 2, ove  le  variazioni  proposte  non
          modifichino   sostanzialmente   l'oggetto   dell'intervento
          originario.  Le  variazioni  che  attengono  esclusivamente
          all'esecuzione  dell'intervento  senza  comportare   alcuna
          modifica  dell'oggetto  sono  autorizzate  dal   Segretario
          generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o  dal
          dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere
          previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5,
          comma 2. Le richieste di variazione devono essere corredate
          dalle  conseguenti   modifiche   alla   relazione   tecnica
          originaria. 
              2. In caso di  esecuzione  dell'intervento  in  maniera
          difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di  cui
          al comma 1, ove con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri i lavori eseguiti siano riconosciuti utili  in
          tutto o  in  parte,  perche'  necessari  e  urgenti  ovvero
          perche'  comunque  meritevoli  di  finanziamento,  non   si
          applica il disposto di cui  all'articolo  8-bis,  comma  1,
          lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri puo' essere autorizzato l'utilizzo di risparmi  di
          spesa sulle somme assegnate per eseguire  il  completamento
          dell'intervento originario. Qualora i  risparmi  realizzati
          non  superino  il  dieci   per   cento   dell'importo   del
          finanziamento,  l'autorizzazione  e'  data  dal  Segretario
          generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o  dal
          dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere
          previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5,
          comma  2.  L'utilizzazione  dei  risparmi  realizzati  puo'
          essere  richiesta  entro  un  anno  dalla  conclusione  dei
          lavori. Scaduto tale termine,  le  relative  somme  saranno
          restituite secondo quanto stabilito al comma 5. 
              4. Le autorizzazioni di cui  ai  commi  1  e  3  ed  il
          decreto di cui al comma 2  sono  comunicati  al  Parlamento
          entro i successivi sessanta giorni. 
              5.  I  risparmi  di  spesa  sulle  somme  erogate,  non
          utilizzati o non autorizzati, devono  essere  riversati  in
          conto  entrata  sul  conto  di  tesoreria  intestato   alla
          Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   per   essere
          riassegnati per  la  successiva  ripartizione  della  quota
          dell'otto  per  mille  dell'IRPEF  devoluta  alla   diretta
          gestione statale.».