Art. 3 Procedimento di richiesta di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori 1. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, con propria determinazione, le modalita' operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco. 2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della determinazione di cui al comma 1, inviano all'ANAC la richiesta di iscrizione all'elenco. Per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a) la richiesta di iscrizione all'elenco e' inviata, nel caso in cui la stessa citta' metropolitana non sia ancora subentrata alla provincia corrispondente, dalla provincia medesima.