Art. 3 
 
 
         Procedimento di richiesta di iscrizione all'elenco 
                      dei soggetti aggregatori 
 
  1. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce,  con
propria determinazione, le modalita' operative per  la  presentazione
delle richieste di iscrizione all'elenco. 
  2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui  all'art.  2,  entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione della determinazione di cui
al comma 1, inviano all'ANAC la richiesta di  iscrizione  all'elenco.
Per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1,  lettera  a)  la
richiesta di iscrizione all'elenco e' inviata, nel  caso  in  cui  la
stessa citta' metropolitana non sia ancora subentrata alla  provincia
corrispondente, dalla provincia medesima.