Art. 4 Selezione delle richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori 1. Scaduto il termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2 dell'art. 3, ovvero di cui al comma 1 dell'art. 5, l'ANAC procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, attraverso l'interrogazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 2. L'Autorita' procede, sentita la Conferenza Unificata, all'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori richiedenti secondo un ordine decrescente basato sul piu' alto valore complessivo delle procedure avviate ai sensi dell'art. 2, fino al raggiungimento del numero massimo complessivo dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, comprensivo dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del medesimo decreto.