Art. 4 
 
 
         Selezione delle richieste di iscrizione all'elenco 
                      dei soggetti aggregatori 
 
  1. Scaduto il termine per la presentazione delle richieste  di  cui
al comma 2 dell'art. 3, ovvero di cui al comma 1 dell'art. 5,  l'ANAC
procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui  all'art.  2,
attraverso l'interrogazione della Banca dati nazionale dei  contratti
pubblici. 
  2.  L'Autorita'   procede,   sentita   la   Conferenza   Unificata,
all'iscrizione  all'elenco  dei  soggetti   aggregatori   richiedenti
secondo un ordine decrescente basato sul piu' alto valore complessivo
delle procedure avviate ai sensi dell'art. 2, fino al  raggiungimento
del numero  massimo  complessivo  dei  soggetti  aggregatori  di  cui
all'art. 9, comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.  66  del  2014,
comprensivo dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art.
9, comma 1, del medesimo decreto.