Art. 5 
 
 
         Aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori 
 
  1. L'ANAC entro il 30 settembre 2017 e, successivamente,  ogni  tre
anni, procede all'aggiornamento dell'elenco. A tal fine,  i  soggetti
aggregatori gia' iscritti - con esclusione di Consip e  dei  soggetti
aggregatori individuati dalle regioni di riferimento per i  quali  la
stessa  regione  provvede  a  comunicare  contestualmente   eventuali
modifiche - che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco, ovvero i
soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e  non  iscritti
all'elenco, inviano, secondo le modalita' operative di  cui  all'art.
3,  comma   1,   la   relativa   richiesta   all'ANAC   che   procede
all'aggiornamento con le modalita' di cui all'art. 4. 
  2. Ai fini dell'aggiornamento triennale dell'elenco,  l'ANAC  anche
su proposta motivata del Tavolo tecnico dei soggetti  aggregatori  di
cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto-legge  n.  66  del  2014,
puo' formulare proposte di modifica dei requisiti di cui all'art. 2. 
  Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana. 
    Roma, 11 novembre 2014 
 
                                        p. Il Presidente              
                                   del Consiglio dei ministri         
                                  Il sottosegretario di Stato         
                           alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
                                             Delrio                   
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padovan 

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014 
Ufficio di  controllo  atti  P.C.M.,  Ministeri  giustizia  e  affari
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