Art. 5 Aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori 1. L'ANAC entro il 30 settembre 2017 e, successivamente, ogni tre anni, procede all'aggiornamento dell'elenco. A tal fine, i soggetti aggregatori gia' iscritti - con esclusione di Consip e dei soggetti aggregatori individuati dalle regioni di riferimento per i quali la stessa regione provvede a comunicare contestualmente eventuali modifiche - che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco, ovvero i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e non iscritti all'elenco, inviano, secondo le modalita' operative di cui all'art. 3, comma 1, la relativa richiesta all'ANAC che procede all'aggiornamento con le modalita' di cui all'art. 4. 2. Ai fini dell'aggiornamento triennale dell'elenco, l'ANAC anche su proposta motivata del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, puo' formulare proposte di modifica dei requisiti di cui all'art. 2. Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana. Roma, 11 novembre 2014 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padovan Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014 Ufficio di controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 3339