Art. 12 
 
 
                    Diffusione di buone pratiche 
 
  1. Fatte salve le ulteriori forme di  collaborazione  istituzionale
esistenti nell'ambito dei soggetti  aggregatori,  il  Tavolo  tecnico
promuove e favorisce il rafforzamento dei rapporti di  collaborazione
e cooperazione mediante azioni quali: 
  a) diffusione  e  condivisione  di  buone  pratiche  ed  esperienze
significative riguardanti iniziative di acquisto aggregato realizzate
dai soggetti aggregatori; 
  b)  identificazione  di  misure  e  strumenti  di  gestione   delle
procedure di acquisto al fine della semplificazione dei  processi  di
e-procurement; 
  c) condivisione delle banche dati esistenti al fine di  ampliare  e
massimizzare  le  potenzialita'   connesse   all'accesso   aperto   e
all'integrazione delle informazioni disponibili; 
  d)  creazione  di   una   banca   dati   contenente   standard   di
documentazione di procedure di acquisto per beni  e  servizi  per  la
definizione delle specifiche tecniche per le procedure di acquisto di
beni e servizi.