Art. 12 Diffusione di buone pratiche 1. Fatte salve le ulteriori forme di collaborazione istituzionale esistenti nell'ambito dei soggetti aggregatori, il Tavolo tecnico promuove e favorisce il rafforzamento dei rapporti di collaborazione e cooperazione mediante azioni quali: a) diffusione e condivisione di buone pratiche ed esperienze significative riguardanti iniziative di acquisto aggregato realizzate dai soggetti aggregatori; b) identificazione di misure e strumenti di gestione delle procedure di acquisto al fine della semplificazione dei processi di e-procurement; c) condivisione delle banche dati esistenti al fine di ampliare e massimizzare le potenzialita' connesse all'accesso aperto e all'integrazione delle informazioni disponibili; d) creazione di una banca dati contenente standard di documentazione di procedure di acquisto per beni e servizi per la definizione delle specifiche tecniche per le procedure di acquisto di beni e servizi.