Art. 4 
 
 
           Compiti delle articolazioni del Tavolo tecnico 
                      dei soggetti aggregatori 
 
  1. Il rappresentante del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
coordina  il  Tavolo  tecnico,  indica   i   principi   generali   di
pianificazione ed armonizzazione delle  iniziative  di  acquisto  dei
soggetti aggregatori, convoca le riunioni del comitato e  del  Tavolo
tecnico, queste ultime con periodicita' almeno bimestrale e  comunque
quando,  per  il  tramite  del  comitato,  ne  faccia  richiesta   un
partecipante. 
  2.  Il  comitato,  tenuto  conto  delle  indicazioni  eventualmente
ricevute da parte del  tavolo  tecnico,  individua  l'  indirizzo  di
gestione delle attivita',  attiva  i  gruppi  di  lavoro  di  cui  al
successivo comma 5, e  pone  in  essere  ogni  azione  necessaria  ad
assicurare la regolare attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
decreto. 
  3. Per la  valida  costituzione  del  comitato,  e'  necessaria  la
presenza di tutti i componenti. Le decisioni del comitato guida  sono
assunte a maggioranza dei componenti. Nel caso di  parita'  di  voti,
prevale il voto del presidente. 
  4. La segreteria tecnica assicura il supporto al comitato guida  e,
per il tramite di questo, al Tavolo tecnico; essa svolge  compiti  di
segreteria e redige i verbali delle riunioni. 
  5. I gruppi di lavoro eventualmente attivati  dal  comitato  guida,
svolgono i compiti assegnatigli dallo stesso  comitato  tenuto  conto
delle diverse attivita' e competenze.