Art. 5 Pianificazione e armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori 1. Al fine di avviare le attivita' di pianificazione e armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, entro il 30 settembre di ogni anno, il comitato guida individua l'indirizzo di cui all'art. 4, comma 2. 2. Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all'anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico. Tale piano, comprensivo delle procedure di acquisto aggregato di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, dovra' contenere i dati e le informazioni utili a descrivere le attivita'. 3. Ciascun soggetto aggregatore, contestualmente, trasmette alla segreteria tecnica i dati e le informazioni relative ai fabbisogni di spesa degli enti per i quali svolge la funzione di soggetto aggregatore, individuati sulla base dei dati di spesa rilevata a consuntivo nell'ultimo anno, dei contratti in essere e delle previsioni di spesa per l'anno successivo, redatto, qualora disponibile, coerentemente con il nomenclatore unico dei beni e servizi di cui al successivo art. 6. 4. La raccolta dei dati a supporto delle attivita' di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 potra' avvenire anche attraverso la consultazione delle banche dati esistenti presso i soggetti competenti. 5. Entro il 30 novembre di ogni anno, il comitato guida presenta al Tavolo tecnico la proposta di Piano integrato delle iniziative di acquisto aggregato (di seguito piano integrato), comprensivo della individuazione delle categorie di beni e servizi, nonche' delle soglie al superamento delle quali potranno essere svolte le relative procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale proposta dovra' contenere il cronoprogramma di tutte le iniziative di acquisto aggregato, i soggetti aggregatori responsabili, i volumi di spesa affrontata, le modalita' di espletamento delle iniziative, i risparmi stimati e, relativamente alle procedure di acquisto aggregato di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, gli enti aggregati coinvolti. 6. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva, a maggioranza, il piano integrato comprensivo delle informazioni di cui al precedente comma. Contestualmente il comitato guida predispone una relazione contenente le analisi ed il relativo piano delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e servizi nonche' le soglie di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 3 dell'art. 9 da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. 7. Il piano integrato potra' essere oggetto di revisione nel corso dell'anno anche in ragione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.