Art. 5 
 
 
          Pianificazione e armonizzazione delle iniziative 
                di acquisto dei soggetti aggregatori 
 
  1.  Al  fine  di  avviare  le   attivita'   di   pianificazione   e
armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori,
entro il 30 settembre di  ogni  anno,  il  comitato  guida  individua
l'indirizzo di cui all'art. 4, comma 2. 
  2. Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni  anno,
trasmette alla  segreteria  tecnica  una  programmazione  di  massima
riferita  all'anno  successivo  redatto  sulla  base  di  un  modello
condiviso dal Tavolo tecnico. Tale piano, comprensivo delle procedure
di acquisto aggregato di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, dovra' contenere  i  dati  e  le  informazioni
utili a descrivere le attivita'. 
  3. Ciascun soggetto aggregatore,  contestualmente,  trasmette  alla
segreteria tecnica i dati e le informazioni relative ai fabbisogni di
spesa  degli  enti  per  i  quali  svolge  la  funzione  di  soggetto
aggregatore, individuati sulla base dei  dati  di  spesa  rilevata  a
consuntivo  nell'ultimo  anno,  dei  contratti  in  essere  e   delle
previsioni  di  spesa  per  l'anno   successivo,   redatto,   qualora
disponibile, coerentemente con  il  nomenclatore  unico  dei  beni  e
servizi di cui al successivo art. 6. 
  4. La raccolta dei dati  a  supporto  delle  attivita'  di  cui  ai
precedenti commi 1,  2  e  3  potra'  avvenire  anche  attraverso  la
consultazione  delle  banche  dati  esistenti   presso   i   soggetti
competenti. 
  5. Entro il 30 novembre di ogni anno, il comitato guida presenta al
Tavolo tecnico la proposta di Piano  integrato  delle  iniziative  di
acquisto aggregato (di seguito piano  integrato),  comprensivo  della
individuazione delle categorie  di  beni  e  servizi,  nonche'  delle
soglie al superamento delle quali potranno essere svolte le  relative
procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale proposta  dovra'  contenere
il cronoprogramma di tutte le iniziative  di  acquisto  aggregato,  i
soggetti aggregatori responsabili, i volumi di spesa  affrontata,  le
modalita' di espletamento delle iniziative,  i  risparmi  stimati  e,
relativamente alle procedure di acquisto aggregato di cui al comma  3
dell'art. 9 del  citato  decreto-legge  n.  66  del  2014,  gli  enti
aggregati coinvolti. 
  6. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva,  a
maggioranza, il piano integrato comprensivo delle informazioni di cui
al precedente comma. Contestualmente il comitato guida predispone una
relazione contenente le analisi ed il relativo piano delle  procedure
di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e servizi nonche'
le soglie di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato  decreto-legge  n.
66 del 2014, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai
fini della predisposizione del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui al medesimo comma  3  dell'art.  9  da  adottarsi
entro il 31 dicembre di ogni anno. 
  7. Il piano integrato potra' essere oggetto di revisione nel  corso
dell'anno anche  in  ragione  di  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.