Art. 6 
 
 
         Metodologie e nomenclatore unico dei beni e servizi 
 
  1. Nell'ambito del Tavolo tecnico sono  adottati  ed  adeguatamente
diffusi, metodologie e linguaggi comuni, sviluppati coerentemente con
gli standard internazionali gia' definiti, a supporto dell'attuazione
di quanto previsto nel presente decreto anche in riferimento ai  dati
e alle informazioni relative ai fabbisogni della amministrazioni e al
fine di costruire un «nomenclatore  unico  dei  beni  e  servizi»  in
termini di codifiche dei  beni  e  servizi  acquistati  dai  soggetti
aggregatori, attraverso il quale classificare univocamente  la  spesa
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, fatto  salvo  quanto  gia'
definito normativamente.