Art. 2 1- Possono accedere al contributo di cui all'art. 1, gli imprenditori ittici armatori di unita' da pesca per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore 15 metri e inferiore ai 18 metri, dotati del sistema di identificazione automatica A.I.S di classe A, installato nei termini previsti dalla normativa di riferimento, che presentano istanza all'Ufficio di iscrizione delle unita' da pesca, entro e non oltre il 30 aprile 2015. 2 - La domanda e la relativa dichiarazione sostitutiva dovranno essere redatte secondo i modelli allegati, che sono parte integrante del presente decreto e presentate all'Ufficio di iscrizione delle unita' da pesca corredate dalla seguente documentazione: copia del documento d'identita' in corso di validita'; fattura d'acquisto del dispositivo di identificazione automatica A.I.S. di classe A. 3 - L'Autorita' marittima procede all'istruttoria finalizzata alla verifica della regolarita' e veridicita' delle dichiarazioni contenute nelle istanze presentate. 4 - A conclusione dell'istruttoria, l'Autorita' marittima trasmette, entro 30 giorni alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura- Pemac IV, la documentazione ed il relativo esito.