Art. 2 
 
  1-  Possono  accedere  al  contributo  di  cui  all'art.   1,   gli
imprenditori ittici armatori di unita' da pesca per  le  imbarcazioni
di lunghezza fuori tutto superiore 15 metri e inferiore ai 18  metri,
dotati del sistema di identificazione automatica A.I.S di  classe  A,
installato nei termini previsti dalla normativa di  riferimento,  che
presentano istanza all'Ufficio di iscrizione delle unita'  da  pesca,
entro e non oltre il 30 aprile 2015. 
  2 - La domanda e la  relativa  dichiarazione  sostitutiva  dovranno
essere redatte secondo i modelli allegati, che sono parte  integrante
del presente decreto e presentate  all'Ufficio  di  iscrizione  delle
unita' da pesca corredate dalla seguente documentazione: 
  copia del documento d'identita' in corso di validita'; 
  fattura d'acquisto del dispositivo  di  identificazione  automatica
A.I.S. di classe A. 
  3 - L'Autorita' marittima procede all'istruttoria finalizzata  alla
verifica  della  regolarita'  e   veridicita'   delle   dichiarazioni
contenute nelle istanze presentate. 
  4  -  A   conclusione   dell'istruttoria,   l'Autorita'   marittima
trasmette, entro  30  giorni  alla  Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura- Pemac  IV,  la  documentazione  ed  il
relativo esito.