Art. 4 
 
                       Versamento dell'imposta 
 
  1. Il versamento dell'IVA  dovuta  e'  effettuato  dalle  pubbliche
amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo  a  quello  in
cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilita' di  compensazione
e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalita': 
    a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti  presso  la
Banca d'Italia, tramite modello "F24  Enti  pubblici"  approvato  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28  giugno
2013; 
    b) per le pubbliche amministrazioni, diverse  da  quelle  di  cui
alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso  una
banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero  presso  Poste
italiane, mediante  versamento  unificato  di  cui  all'art.  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
    c) per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle
lettere a) e b), direttamente all'entrata del  bilancio  dello  Stato
con imputazione ad un articolo  di  nuova  istituzione  del  capitolo
1203. 
  2. Le pubbliche amministrazioni possono, in ogni caso,  effettuare,
entro la scadenza indicata al comma 1 del presente articolo, distinti
versamenti per l'IVA dovuta cosi' come segue: 
    a) in ciascun giorno del mese, relativamente al  complesso  delle
fatture per le quali l'imposta e' divenuta esigibile in tale giorno; 
    b) relativamente a ciascuna fattura la cui  imposta  e'  divenuta
esigibile.