Art. 5 
 
                    Disposizioni per le pubbliche 
              amministrazioni soggetti passivi dell'IVA 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di  beni  e
servizi nell'esercizio di attivita' commerciali,  in  relazione  alle
quali  sono  identificate  agli  effetti  dell'imposta   sul   valore
aggiunto, annotano le relative  fatture  nel  registro  di  cui  agli
articoli 23 o 24 del decreto n. 633 del 1972 entro il giorno  15  del
mese successivo a quello in cui l'imposta e' divenuta esigibile,  con
riferimento al mese precedente. 
  2. Nei casi di cui al comma  1,  l'imposta  dovuta  partecipa  alla
liquidazione periodica del mese dell'esigibilita' od,  eventualmente,
del relativo trimestre.