Art. 6 
 
                Attivita' di monitoraggio e controllo 
 
  1. Per il monitoraggio dei versamenti I.V.A.  di  cui  all'art.  4,
l'Agenzia delle entrate, previa  intesa  con  il  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello   Stato,   acquisisce   ed   elabora   le
informazioni dei predetti  versamenti  e  le  informazioni  contenute
nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell'art. 1,  commi  da
209 a 214, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e  relativi  decreti
attuativi. 
  2. In caso  di  verifiche,  controlli  o  ispezioni,  le  pubbliche
amministrazioni   mettono   a    disposizione    dell'Amministrazione
finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la  documentazione
utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'IVA  dovuta
e quello dell'IVA versata per ciascun mese di riferimento. 
  3. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali,  gli  organi
interni di revisione e di controllo vigilano, in  particolare,  sulla
corretta  esecuzione  dei  versamenti  dell'imposta  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni.