Art. 9 
 
                              Efficacia 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
operazioni per le quali e' stata emessa  fattura  a  partire  dal  1°
gennaio 2015. 
  2. Fino all'adeguamento dei  processi  e  dei  sistemi  informativi
relativi alla gestione  amministrativo  contabile  e,  comunque,  non
oltre il 31 marzo  2015,  le  pubbliche  amministrazioni  individuate
nell'art. 1 del presente decreto sono tenute ad accantonare le  somme
occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da  effettuarsi
in ogni caso entro il 16 aprile 2015. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 gennaio 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan