Art. 10 Convenzione quadro 1. Le procedure tecniche per l'erogazione del Finanziamento per il tramite delle Banche convenzionate, sono regolate da una Convenzione quadro, sottoscritta dall'ISMEA e dall'Associazione Bancaria Italiana. 2. Prima della sottoscrizione tra le parti, la Convenzione di cui al precedente comma e' trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione, a seguito della quale, la stessa puo' essere sottoscritta dalle parti. La Convenzione sottoscritta e' inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Le Banche che intendono partecipare all'erogazione dei Finanziamenti devono aderire alla Convenzione di cui al comma 1. 4. L'elenco delle Banche convenzionate e' pubblicato sul sito dell'Ente Finanziatore e dell'ISMEA.