Art. 10 
 
 
                         Convenzione quadro 
 
  1. Le procedure tecniche per l'erogazione del Finanziamento per  il
tramite delle Banche convenzionate, sono regolate da una  Convenzione
quadro,  sottoscritta   dall'ISMEA   e   dall'Associazione   Bancaria
Italiana. 
  2. Prima della sottoscrizione tra le parti, la Convenzione  di  cui
al  precedente  comma  e'  trasmessa  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e  delle
finanze, per l'approvazione, a seguito della quale,  la  stessa  puo'
essere sottoscritta  dalle  parti.  La  Convenzione  sottoscritta  e'
inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali
e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3.  Le  Banche  che  intendono   partecipare   all'erogazione   dei
Finanziamenti devono aderire alla Convenzione di cui al comma 1. 
  4. L'elenco delle  Banche  convenzionate  e'  pubblicato  sul  sito
dell'Ente Finanziatore e dell'ISMEA.