Art. 11 Criteri e condizioni 1. I Finanziamenti agevolati sono erogati dal Fondo di credito a valere sui diversi Fondi dedicati di cui al precedente articolo 6. Il Finanziamento agevolato non puo' in ogni caso essere superiore al cinquanta per cento del valore nominale del Finanziamento. 2. Per ciascun Fondo dedicato, la gestione dei singoli Finanziamenti deve essere conforme a quanto indicato nello specifico regime agevolativo da cui provengono le risorse finanziarie utilizzate per il funzionamento del Fondo dedicato stesso. 3. Sul Finanziamento agevolato, la Banca convenzionata applica le condizioni economiche fissate ai sensi del precedente articolo 7 comma 2. 4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, sulla quota di Finanziamento agevolato le Banche convenzionate non applicano costi o margini aggiuntivi. 5. La Banca convenzionata puo' erogare esclusivamente Finanziamenti con le forme tecniche e le caratteristiche di durata e rimborso autorizzati dal Fondo di credito. In ogni caso, la Banca Convenzionata e' tenuta a fornire alle Imprese agricole le necessarie informazioni sull'intervento del Fondo di credito e sull'aiuto pubblico connesso, sulla base della documentazione informativa fornita dal Fondo di credito e secondo le modalita' stabilite nella Convenzione. 6. La Banca convenzionata effettua la valutazione del merito creditizio sull'intero Finanziamento.