Art. 11 
 
 
                        Criteri e condizioni 
 
  1. I Finanziamenti agevolati sono erogati dal Fondo  di  credito  a
valere sui diversi Fondi dedicati di cui al precedente articolo 6. Il
Finanziamento agevolato non puo' in ogni  caso  essere  superiore  al
cinquanta per cento del valore nominale del Finanziamento. 
  2.  Per  ciascun  Fondo   dedicato,   la   gestione   dei   singoli
Finanziamenti deve essere conforme a quanto indicato nello  specifico
regime  agevolativo  da  cui  provengono   le   risorse   finanziarie
utilizzate per il funzionamento del Fondo dedicato stesso. 
  3. Sul Finanziamento agevolato, la Banca convenzionata  applica  le
condizioni economiche fissate ai  sensi  del  precedente  articolo  7
comma 2. 
  4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, sulla quota
di Finanziamento agevolato  le  Banche  convenzionate  non  applicano
costi o margini aggiuntivi. 
  5. La Banca convenzionata puo' erogare esclusivamente Finanziamenti
con le forme tecniche e  le  caratteristiche  di  durata  e  rimborso
autorizzati  dal  Fondo  di  credito.  In   ogni   caso,   la   Banca
Convenzionata e' tenuta a fornire alle Imprese agricole le necessarie
informazioni  sull'intervento  del  Fondo  di  credito  e  sull'aiuto
pubblico  connesso,  sulla  base  della  documentazione   informativa
fornita dal Fondo di credito e secondo le modalita'  stabilite  nella
Convenzione. 
  6. La  Banca  convenzionata  effettua  la  valutazione  del  merito
creditizio sull'intero Finanziamento.