Art. 12 Erogazione del Finanziamento agevolato 1. Le Imprese agricole, per il tramite delle Banche convenzionate, presentano al Fondo di credito la domanda di accesso al Finanziamento agevolato. 2. Il Fondo di credito svolge l'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilita' di ciascuna operazione proposta. 3. In caso di esito positivo dell'istruttoria di ammissibilita', il Fondo di credito accantona le risorse necessarie all'operazione e ne da' comunicazione alla Banca convenzionata che, entro il termine di novanta giorni, comunica al Fondo di credito la delibera di concessione del finanziamento. 4. In caso di delibera negativa da parte della Banca convenzionata o in assenza di comunicazioni da parte della stessa, trascorso il termine di cui al comma 3, le risorse accantonate ai sensi del precedente comma rientrano nella disponibilita' del Fondo di credito. 5. La Banca convenzionata, trasmette al Fondo di credito, unitamente alla comunicazione dell'avvenuta delibera di concessione del Finanziamento ai sensi del comma 3, dettagliate informazioni sull'operazione deliberata, nonche' la richiesta di accredito delle somme necessarie all'erogazione del Finanziamento agevolato. 6. Il giorno 15 di ciascun mese, il Fondo di credito accredita alla Banca convenzionata le somme relative al totale delle richieste di accredito pervenute il mese precedente. 7. In caso di Finanziamenti con erogazioni in piu' quote, la richiesta di accredito delle somme necessarie all'erogazione del Finanziamento agevolato ai sensi del comma 5 e' effettuata dalla Banca convenzionata singolarmente per ciascuna quota erogata. L'erogazione delle singole quote alle Imprese agricole deve essere effettuata mantenendo inalterato il rapporto originario tra l'ammontare del Finanziamento agevolato e quello dell'intero Finanziamento. 8. Le somme da accreditare alle singole Banche convenzionate possono essere ridotte di eventuali rimanenze relative a importi precedentemente accreditati e non interamente utilizzati dalle singole Banche convenzionate. 9. Il Finanziamento e' perfezionato con la stipula di un unico contratto che regola in modo unitario sia il Finanziamento bancario che il Finanziamento agevolato.