Art. 12 
 
 
               Erogazione del Finanziamento agevolato 
 
  1. Le Imprese agricole, per il tramite delle Banche  convenzionate,
presentano al Fondo di credito la domanda di accesso al Finanziamento
agevolato. 
  2. Il Fondo di credito svolge l'istruttoria  per  la  verifica  dei
requisiti di ammissibilita' di ciascuna operazione proposta. 
  3. In caso di esito positivo dell'istruttoria di ammissibilita', il
Fondo di credito accantona le risorse necessarie all'operazione e  ne
da' comunicazione alla Banca convenzionata che, entro il  termine  di
novanta  giorni,  comunica  al  Fondo  di  credito  la  delibera   di
concessione del finanziamento. 
  4. In caso di delibera negativa da parte della Banca  convenzionata
o in assenza di comunicazioni da parte  della  stessa,  trascorso  il
termine di cui al comma  3,  le  risorse  accantonate  ai  sensi  del
precedente comma rientrano nella disponibilita' del Fondo di credito. 
  5.  La  Banca  convenzionata,  trasmette  al  Fondo   di   credito,
unitamente alla comunicazione dell'avvenuta delibera  di  concessione
del Finanziamento ai sensi  del  comma  3,  dettagliate  informazioni
sull'operazione deliberata, nonche' la richiesta di  accredito  delle
somme necessarie all'erogazione del Finanziamento agevolato. 
  6. Il giorno 15 di ciascun mese, il Fondo di credito accredita alla
Banca convenzionata le somme relative al totale  delle  richieste  di
accredito pervenute il mese precedente. 
  7. In caso di  Finanziamenti  con  erogazioni  in  piu'  quote,  la
richiesta di accredito  delle  somme  necessarie  all'erogazione  del
Finanziamento agevolato ai sensi del  comma  5  e'  effettuata  dalla
Banca  convenzionata  singolarmente  per  ciascuna   quota   erogata.
L'erogazione delle singole quote alle Imprese  agricole  deve  essere
effettuata  mantenendo  inalterato   il   rapporto   originario   tra
l'ammontare  del  Finanziamento  agevolato   e   quello   dell'intero
Finanziamento. 
  8. Le  somme  da  accreditare  alle  singole  Banche  convenzionate
possono essere ridotte di  eventuali  rimanenze  relative  a  importi
precedentemente  accreditati  e  non  interamente  utilizzati   dalle
singole Banche convenzionate. 
  9. Il Finanziamento e' perfezionato con  la  stipula  di  un  unico
contratto che regola in modo unitario sia il  Finanziamento  bancario
che il Finanziamento agevolato.