Art. 13 Termine per l'erogazione delle somme e interessi di giacenza 1. La Banca convenzionata, entro cinque giorni lavorativi dal termine di cui all'articolo 12, comma 6, accredita all'Impresa agricola le erogazioni di cui al precedente articolo 12. 2. Trascorso il termine di cui al precedente comma, per le eventuali somme in giacenza, la Banca convenzionata corrisponde al Fondo di credito interessi di giacenza regolati allo stesso tasso contrattuale praticato dalla medesima banca all'Impresa agricola sulla quota di Finanziamento bancario. 3. Trascorsi dieci giorni dal termine di cui al comma 1, il tasso degli interessi di giacenza di cui al comma 2 e' aumentato del cinquanta per cento.