Art. 13 
 
 
    Termine per l'erogazione delle somme e interessi di giacenza 
 
  1. La Banca  convenzionata,  entro  cinque  giorni  lavorativi  dal
termine di  cui  all'articolo  12,  comma  6,  accredita  all'Impresa
agricola le erogazioni di cui al precedente articolo 12. 
  2. Trascorso  il  termine  di  cui  al  precedente  comma,  per  le
eventuali somme in giacenza, la Banca  convenzionata  corrisponde  al
Fondo di credito interessi di giacenza  regolati  allo  stesso  tasso
contrattuale praticato  dalla  medesima  banca  all'Impresa  agricola
sulla quota di Finanziamento bancario. 
  3. Trascorsi dieci giorni dal termine di cui al comma 1,  il  tasso
degli interessi di giacenza di  cui  al  comma  2  e'  aumentato  del
cinquanta per cento.