Art. 14 Perfezionamento del Finanziamento 1. Nel caso di Finanziamenti la cui erogazione e' prevista in unica soluzione, la Banca convenzionata comunica al Fondo di credito l'avvenuta stipula del contratto unico di Finanziamento entro trenta giorni dalla data della sua sottoscrizione. 2. Nel caso di Finanziamenti con erogazione in quote, la segnalazione di cui al precedente comma deve avere luogo entro trenta giorni dalla stipula del contratto definitivo di Finanziamento.