Art. 14 
 
 
                  Perfezionamento del Finanziamento 
 
  1. Nel caso di Finanziamenti la cui erogazione e' prevista in unica
soluzione, la  Banca  convenzionata  comunica  al  Fondo  di  credito
l'avvenuta stipula del contratto unico di Finanziamento entro  trenta
giorni dalla data della sua sottoscrizione. 
  2.  Nel  caso  di  Finanziamenti  con  erogazione  in   quote,   la
segnalazione di cui al precedente comma deve avere luogo entro trenta
giorni dalla stipula del contratto definitivo di Finanziamento.