Art. 15 
 
 
               Destinazione delle rate di ammortamento 
 
  1.  Le  rate   di   ammortamento   del   Finanziamento   agevolato,
progressivamente incassate dalla Banca convenzionata,  devono  essere
da questa riversate al Fondo di credito stesso  entro  cinque  giorni
lavorativi dalla data di incasso. 
  2. Trascorso il termine di cui al precedente comma, sulle somme non
ancora trasferite al Fondo  di  credito  la  Banca  convenzionata  e'
tenuta al pagamento degli interessi di giacenza nella misura prevista
dall'articolo 13, commi 2 e 3.