Art. 15 Destinazione delle rate di ammortamento 1. Le rate di ammortamento del Finanziamento agevolato, progressivamente incassate dalla Banca convenzionata, devono essere da questa riversate al Fondo di credito stesso entro cinque giorni lavorativi dalla data di incasso. 2. Trascorso il termine di cui al precedente comma, sulle somme non ancora trasferite al Fondo di credito la Banca convenzionata e' tenuta al pagamento degli interessi di giacenza nella misura prevista dall'articolo 13, commi 2 e 3.