Art. 17 
 
 
                        Procedure di recupero 
 
  1. La Banca convenzionata  attiva  le  procedure  di  recupero  del
Finanziamento entro un  anno  dal  primo  inadempimento  dell'Impresa
agricola e comunica al Fondo di credito: 
    a. con un preavviso di  almeno  trenta  giorni,  l'intenzione  di
avviare le azioni di recupero del Finanziamento; 
    b. l'avvio delle azioni di  recupero  o  della  dichiarazione  di
decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'articolo 1186  del
codice  civile,  dell'Impresa  agricola  entro  i   sessanta   giorni
successivi all'attivazione delle azioni anzidette. 
  2. Fatte salve diverse indicazioni del Fondo di credito,  la  Banca
convenzionata e' tenuta ad attivare le azioni giudiziali di  recupero
anche per le somme fornite dal Fondo di credito.