Art. 17 Procedure di recupero 1. La Banca convenzionata attiva le procedure di recupero del Finanziamento entro un anno dal primo inadempimento dell'Impresa agricola e comunica al Fondo di credito: a. con un preavviso di almeno trenta giorni, l'intenzione di avviare le azioni di recupero del Finanziamento; b. l'avvio delle azioni di recupero o della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile, dell'Impresa agricola entro i sessanta giorni successivi all'attivazione delle azioni anzidette. 2. Fatte salve diverse indicazioni del Fondo di credito, la Banca convenzionata e' tenuta ad attivare le azioni giudiziali di recupero anche per le somme fornite dal Fondo di credito.