Art. 18 
 
 
                 Destinazione delle somme recuperate 
 
  1. Le  somme  recuperate  a  valere  sul  patrimonio  del  debitore
principale e  di  eventuali  terzi  garanti,  al  netto  delle  spese
documentate  per  tale  recupero,  sono  ripartite   tra   la   Banca
convenzionata e il Fondo di credito in misura  tale  che  sia  sempre
rispettata la proporzione tra il  debito  residuo  del  Finanziamento
bancario e quello del Finanziamento agevolato. La Banca convenzionata
ed il  Fondo  di  credito  stabiliscono,  per  la  quota  di  propria
competenza, la priorita' di imputazione delle somme recuperate. 
  2. La quota di competenza del Fondo di credito sara'  versata  allo
stesso entro cinque giorni lavorativi dalla data di recupero da parte
della Banca convenzionata. 
  3. Trascorso il termine di cui al precedente comma, sulle somme non
ancora trasferite al Fondo  di  credito  la  Banca  convenzionata  e'
tenuta al pagamento degli interessi di giacenza nella misura prevista
dall'articolo 13, commi 2 e 3.