Art. 18 Destinazione delle somme recuperate 1. Le somme recuperate a valere sul patrimonio del debitore principale e di eventuali terzi garanti, al netto delle spese documentate per tale recupero, sono ripartite tra la Banca convenzionata e il Fondo di credito in misura tale che sia sempre rispettata la proporzione tra il debito residuo del Finanziamento bancario e quello del Finanziamento agevolato. La Banca convenzionata ed il Fondo di credito stabiliscono, per la quota di propria competenza, la priorita' di imputazione delle somme recuperate. 2. La quota di competenza del Fondo di credito sara' versata allo stesso entro cinque giorni lavorativi dalla data di recupero da parte della Banca convenzionata. 3. Trascorso il termine di cui al precedente comma, sulle somme non ancora trasferite al Fondo di credito la Banca convenzionata e' tenuta al pagamento degli interessi di giacenza nella misura prevista dall'articolo 13, commi 2 e 3.