Art. 20 Decadenza dal beneficio dell'aiuto 1. Qualora l'Impresa agricola decada dal beneficio degli aiuti eventualmente connessi al Finanziamento agevolato posto in essere ai sensi del presente decreto, il Fondo di credito procede, anche per il tramite della Banca convenzionata, al recupero nei confronti dell'Impresa agricola: a. del debito residuo in essere con riferimento alla quota di propria competenza; b. dell'elemento di aiuto riferito al periodo in cui il Finanziamento e' stato in ammortamento a tasso agevolato.