Art. 20 
 
 
                 Decadenza dal beneficio dell'aiuto 
 
  1. Qualora l'Impresa agricola  decada  dal  beneficio  degli  aiuti
eventualmente connessi al Finanziamento agevolato posto in essere  ai
sensi del presente decreto, il Fondo di credito procede, anche per il
tramite  della  Banca  convenzionata,  al  recupero   nei   confronti
dell'Impresa agricola: 
    a. del debito residuo in essere con  riferimento  alla  quota  di
propria competenza; 
    b.  dell'elemento  di  aiuto  riferito  al  periodo  in  cui   il
Finanziamento e' stato in ammortamento a tasso agevolato.