Art. 21 Estinzione anticipata 1. L'Impresa agricola beneficiaria ha la facolta' di estinguere anticipatamente il Finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dall'Ente finanziatore ed in misura tale che sia sempre rispettata la proporzione tra il debito residuo in linea capitale del Finanziamento bancario e quello del Finanziamento agevolato. Il presente decreto e' inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 11 dicembre 2014 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 271