Art. 21 
 
 
                        Estinzione anticipata 
 
  1. L'Impresa agricola beneficiaria ha  la  facolta'  di  estinguere
anticipatamente il Finanziamento nel rispetto  dei  vincoli  previsti
dall'Ente finanziatore ed in misura tale che sia sempre rispettata la
proporzione tra il debito residuo in linea capitale del Finanziamento
bancario e quello del Finanziamento agevolato. 
  Il presente decreto e' inviato al competente  organo  di  controllo
per la registrazione ed e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 11 dicembre 2014 
 
 
                                                    Il Ministro       
                                             delle politiche agricole 
                                              alimentari e forestali  
                                                      Martina         
 
         Il Ministro 
dell'economia e delle finanze 
           Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2015 
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