Art. 3 Finalita' e attivita' del Fondo di credito 1. Il Fondo di credito sostiene la competitivita' delle Imprese agricole tramite l'erogazione di Finanziamenti agevolati in collaborazione con le Banche. 2. Ciascuna operazione finanziaria del Fondo di credito e' costituita da un Finanziamento agevolato a carico del Fondo di credito e da un Finanziamento bancario, a condizioni ordinarie, erogato da Banche convenzionate ai sensi del presente decreto. 3. Il Finanziamento agevolato del Fondo di credito e' erogato per il tramite delle Banche convenzionate e puo' essere concesso solo a fronte del corrispondente Finanziamento bancario. 4. Il Finanziamento bancario e' di pari durata e importo non inferiore al valore nominale del Finanziamento agevolato.