Art. 3 
 
 
             Finalita' e attivita' del Fondo di credito 
 
  1. Il Fondo di credito sostiene  la  competitivita'  delle  Imprese
agricole  tramite  l'erogazione   di   Finanziamenti   agevolati   in
collaborazione con le Banche. 
  2.  Ciascuna  operazione  finanziaria  del  Fondo  di  credito   e'
costituita da un  Finanziamento  agevolato  a  carico  del  Fondo  di
credito e da  un  Finanziamento  bancario,  a  condizioni  ordinarie,
erogato da Banche convenzionate ai sensi del presente decreto. 
  3. Il Finanziamento agevolato del Fondo di credito e'  erogato  per
il tramite delle Banche convenzionate e puo' essere concesso  solo  a
fronte del corrispondente Finanziamento bancario. 
  4. Il Finanziamento bancario  e'  di  pari  durata  e  importo  non
inferiore al valore nominale del Finanziamento agevolato.