Art. 5 Operazioni finanziabili 1. Le operazioni del Fondo di credito riguardano Finanziamenti a breve, medio e lungo termine destinati alle attivita' agricole e connesse, ed in particolare: a) realizzazione di opere di miglioramento fondiario; b) interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile; c) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attivita' agricole e di quelle connesse; d) acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attivita' agricole e di quelle connesse; e) acquisto dei beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell'impresa.