Art. 5 
 
 
                       Operazioni finanziabili 
 
  1. Le operazioni del Fondo di credito  riguardano  Finanziamenti  a
breve, medio e lungo termine  destinati  alle  attivita'  agricole  e
connesse, ed in particolare: 
    a) realizzazione di opere di miglioramento fondiario; 
    b) interventi per la ricerca, la  sperimentazione,  l'innovazione
tecnologica, la  valorizzazione  dei  prodotti  e  la  produzione  di
energia rinnovabile; 
    c) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili per
lo svolgimento delle attivita' agricole e di quelle connesse; 
    d) acquisto di nuove macchine e attrezzature per  lo  svolgimento
delle attivita' agricole e di quelle connesse; 
    e)  acquisto  dei  beni  o  servizi  necessari  alla   conduzione
ordinaria dell'impresa.