Art. 6 Dotazione e copertura dei costi del Fondo di credito 1. Le risorse del Fondo di credito sono costituite da: a) risorse finanziarie specifiche rese disponibili dall'ISMEA per le finalita' del Fondo di credito; b) apporti di risorse provenienti da Enti finanziatori di livello nazionale o regionale, a valere su risorse nazionali, regionali o dell'Unione europea. 2. Gli apporti di cui al precedente comma costituiscono o incrementano specifici Fondi dedicati nell'ambito del Fondo di credito. 3. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea, nazionali e regionali, il Fondo di credito puo' applicare a carico degli Enti finanziatori commissioni di gestione sulle somme amministrate e porre, a carico delle Imprese agricole finanziate, un interesse a copertura delle spese di erogazione e gestione del Finanziamento agevolato. Il Fondo di credito stabilisce periodicamente con propria determinazione i criteri e le modalita' di applicazione, nonche' la misura delle coperture previste nel presente comma, tenuto conto di quanto stabilito nell'Accordo di cui al successivo articolo 7. 4. Il Fondo di credito trasmette la determinazione di cui al comma 3 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze per posta elettronica certificata. In assenza di osservazioni da parte dei predetti Ministeri nei trenta giorni successivi alla data di invio, la determinazione diventa operativa. 5. Il Fondo di credito opera e risponde nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 1.