Art. 6 
 
 
        Dotazione e copertura dei costi del Fondo di credito 
 
  1. Le risorse del Fondo di credito sono costituite da: 
    a) risorse finanziarie specifiche rese disponibili dall'ISMEA per
le finalita' del Fondo di credito; 
    b) apporti di risorse provenienti da Enti finanziatori di livello
nazionale o regionale, a valere su  risorse  nazionali,  regionali  o
dell'Unione europea. 
    2. Gli  apporti  di  cui  al  precedente  comma  costituiscono  o
incrementano  specifici  Fondi  dedicati  nell'ambito  del  Fondo  di
credito. 
    3. Nel rispetto delle  norme  dell'Unione  europea,  nazionali  e
regionali, il Fondo di credito puo' applicare  a  carico  degli  Enti
finanziatori commissioni  di  gestione  sulle  somme  amministrate  e
porre, a carico delle Imprese agricole  finanziate,  un  interesse  a
copertura delle spese di  erogazione  e  gestione  del  Finanziamento
agevolato. Il Fondo di credito stabilisce periodicamente con  propria
determinazione i criteri e le modalita' di applicazione,  nonche'  la
misura delle coperture previste nel presente comma, tenuto  conto  di
quanto stabilito nell'Accordo di cui al successivo articolo 7. 
    4. Il Fondo di credito trasmette  la  determinazione  di  cui  al
comma 3 al Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali
e al Ministero dell'economia e delle finanze  per  posta  elettronica
certificata.  In  assenza  di  osservazioni  da  parte  dei  predetti
Ministeri nei  trenta  giorni  successivi  alla  data  di  invio,  la
determinazione diventa operativa. 
    5. Il  Fondo  di  credito  opera  e  risponde  nei  limiti  delle
disponibilita' finanziarie di cui al comma 1.