Art. 7 
 
 
                  Accordo ISMEA - Ente finanziatore 
 
  1. Gli Enti finanziatori del  Fondo  di  credito  sottoscrivono  un
accordo con ISMEA. 
  2. L'accordo disciplina, nell'ambito delle finalita' e delle  norme
generali di funzionamento del Fondo di credito  di  cui  al  presente
decreto, e sulla base  dello  specifico  regime  agevolativo  da  cui
provengono le risorse finanziarie utilizzate per la costituzione  dei
Fondi dedicati: 
    a)  le  procedure  attuative  per  l'accesso   ai   Finanziamenti
agevolati da parte delle Imprese agricole; 
    b) le condizioni economiche del Finanziamento agevolato. 
  3. Prima della sottoscrizione tra le parti,  l'accordo  di  cui  ai
precedenti commi e' trasmesso al Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali per l'approvazione, a seguito della quale,  lo
stesso puo' essere sottoscritto dalle parti.  L'accordo  sottoscritto
e' successivamente inviato  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Le procedure e le condizioni di cui al comma 2  sono  pubblicate
sul sito internet di ISNIEA e dell'Ente finanziatore.