Art. 9 
 
 
         Base normativa per l'erogazione delle agevolazioni 
 
  1. I Fondi dedicati  possono  essere  costituiti  esclusivamente  a
valere sulle dotazioni finanziarie di regimi agevolativi approvati  e
conformi alla normativa dell'Unione europea in materia  di  aiuti  di
Stato o anche relativa agli interventi del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale. 
  2. L'Ente finanziatore  verifica,  sulla  base  delle  informazioni
fornite   dal   Fondo   di   credito,    che    l'eventuale    cumulo
dell'agevolazione connessa al Finanziamento agevolato  con  eventuali
ulteriori  aiuti  pubblici,  con  riferimento  alle  medesime   spese
ammissibili, non determini il superamento delle  percentuali  massime
di agevolazioni previste  dalla  normativa  nazionale  e  dell'Unione
europea.