Art. 9 Base normativa per l'erogazione delle agevolazioni 1. I Fondi dedicati possono essere costituiti esclusivamente a valere sulle dotazioni finanziarie di regimi agevolativi approvati e conformi alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato o anche relativa agli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. 2. L'Ente finanziatore verifica, sulla base delle informazioni fornite dal Fondo di credito, che l'eventuale cumulo dell'agevolazione connessa al Finanziamento agevolato con eventuali ulteriori aiuti pubblici, con riferimento alle medesime spese ammissibili, non determini il superamento delle percentuali massime di agevolazioni previste dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.