Art. 3 Procedimento per la corresponsione dell'indennizzo 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Struttura tecnica di missione provvede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria prevista ai sensi della legge n. 241 del 1990. 2. Nello svolgimento di detta attivita' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione ha la facolta' di richiedere all'impresa, alla stazione appaltante, e piu' in generale a tutte le autorita' interessate dagli eventi alla base dei delitti non colposi sopra citati, la documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalita' tra gli eventi e la richiesta di indennizzo di cui alla presente disposizione. 3. Una volta conclusa detta attivita' istruttoria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione perviene ad una proposta di conclusione del procedimento che viene inoltrata, unitamente alla documentazione acquisita, al Ministero dell'economia e delle finanze per il parere di competenza che, fatte salve ulteriori richieste istruttorie, viene reso nei successivi trenta giorni. 4. Gli esiti del procedimento, che deve concludersi entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, vengono comunicati all'impresa partecipante anche al fine della proposizione di eventuali osservazioni ai sensi degli articoli 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990. 5. La corresponsione dell'importo richiesto avviene nei limiti della capienza delle somme stanziate, di cui all'articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013. 6. Gli indennizzi sono concessi in relazione all'ordine cronologico di acquisizione delle richieste e per ciascuna annualita' di riferimento. 7. Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo delle somme da corrispondere sulla base del presente decreto risulti superiore agli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, si procede all'erogazione degli indennizzi per quota parte in base all'ammontare delle somme riconosciute a ciascuna impresa. 8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione provvede all'esame delle domande pervenute in ragione delle scadenze di cui al successivo articolo 4, comma 2.