Art. 3 
 
 
         Procedimento per la corresponsione dell'indennizzo 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  Struttura
tecnica  di  missione  provvede   allo   svolgimento   dell'attivita'
istruttoria prevista ai sensi della legge n. 241 del 1990. 
  2.  Nello  svolgimento  di  detta  attivita'  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione ha  la
facolta' di richiedere all'impresa, alla stazione appaltante, e  piu'
in generale a tutte le autorita' interessate dagli eventi  alla  base
dei delitti non colposi sopra  citati,  la  documentazione  idonea  a
dimostrare l'esistenza di un nesso di causalita' tra gli eventi e  la
richiesta di indennizzo di cui alla presente disposizione. 
  3. Una volta conclusa detta  attivita'  istruttoria,  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di  missione
perviene ad una proposta di conclusione del  procedimento  che  viene
inoltrata, unitamente alla  documentazione  acquisita,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze per il parere di competenza che,  fatte
salve ulteriori richieste  istruttorie,  viene  reso  nei  successivi
trenta giorni. 
  4. Gli esiti del procedimento, che deve concludersi  entro  novanta
giorni dalla data di presentazione della domanda, vengono  comunicati
all'impresa  partecipante  anche  al  fine  della   proposizione   di
eventuali osservazioni ai sensi degli  articoli  10  e  10-bis  della
legge n. 241 del 1990. 
  5. La corresponsione  dell'importo  richiesto  avviene  nei  limiti
della capienza delle somme stanziate, di cui all'articolo  13,  comma
7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013. 
  6. Gli indennizzi sono concessi in relazione all'ordine cronologico
di  acquisizione  delle  richieste  e  per  ciascuna  annualita'   di
riferimento. 
  7. Nell'ipotesi in  cui  l'ammontare  complessivo  delle  somme  da
corrispondere sulla base del presente decreto risulti superiore  agli
stanziamenti di bilancio di cui all'articolo  13,  comma  7-bis,  del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  si  procede  all'erogazione
degli indennizzi per quota parte in base  all'ammontare  delle  somme
riconosciute a ciascuna impresa. 
  8. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Struttura
tecnica di missione provvede all'esame  delle  domande  pervenute  in
ragione delle scadenze di cui al successivo articolo 4, comma 2.