IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista  la  Direttiva  2008/98/CE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive e, in particolare, l'art. 17, che ha  stabilito  che
gli  Stati  membri  adottano  le  misure  necessarie   affinche'   la
produzione,  la  raccolta,  il  trasporto,  lo   stoccaggio   ed   il
trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni  tali
da garantire la protezione dell'ambiente e della tracciabilita' dalla
produzione alla destinazione  finale  ed  il  controllo  dei  rifiuti
pericolosi; 
  Vista la parte quarta del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, e successive modificazioni  e  integrazioni,  recante  norme  in
materia  ambientale  e,   in   particolare,   l'art.   189   relativo
all'istituzione di un sistema di controllo della  tracciabilita'  dei
rifiuti; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)" e, in particolare, l'art. 1, comma  1116,  che  ha
previsto la realizzazione di un sistema integrato per il controllo  e
la tracciabilita' dei rifiuti, in funzione della sicurezza  nazionale
ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e  repressione  dei  gravi
fenomeni di criminalita' organizzata  nell'ambito  dello  smaltimento
illecito dei rifiuti; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,   recante
provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e, in particolare
l'art. 14-bis concernente il "finanziamento del  sistema  informatico
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti", che ha  demandato  al
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
l'adozione di uno o piu' decreti per definire i tempi e le  modalita'
di  attivazione,  nonche'  le  date  di  operativita'   del   sistema
informatico  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti,   le
informazioni  da  fornire,  le  modalita'  di   trasmissione   e   di
aggiornamento dei dati, le modalita' con  le  quali  le  informazioni
contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe  a
disposizione delle autorita'  di  controllo,  nonche'  l'entita'  dei
contributi  da  porre  a  carico  dei  soggetti  obbligati   per   la
costituzione ed il funzionamento del sistema; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  del  18  febbraio  2011,  n.  52,   recante
"regolamento recante  istituzione  del  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei  rifiuti,  ai  sensi  dell'art,  189  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   dell'art.   14-bis   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102",  pubblicato  nel  Supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 96  del  26  aprile  2011,  che
raccoglie in un  testo  unico  coordinato  i  decreti  del  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  del  17
dicembre 2009, del 15 febbraio 2010, del 28 settembre 2010 e  del  22
dicembre 2010 disciplinanti l'attivazione  ed  il  funzionamento  del
sistema informatico di controllo della  tracciabilita'  dei  rifiuti,
denominato SISTRI; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  del  10  novembre  2011,  n.  219,  recante
"regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale
del  18  febbraio  2011,  n.  52,  concernente  il   regolamento   di
istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012
- Supplemento Ordinario n. 5; 
  Considerata la necessita' di affidare la gestione, il  controllo  e
l'elaborazione delle informazioni contenute nel  SISTRI  agli  organi
deputati alla  sorveglianza  e  all'accertamento  degli  illeciti  in
materia ambientale; 
  Considerata la complessita' degli aspetti ambientali che richiedono
la definizione e l'organizzazione di  un  Sistema  di  sicurezza  che
monitori il ciclo completo di gestione dei rifiuti; 
  Visto il decreto-legge 101  del  31  agosto  2013,  convertito  con
modificazioni dalla legge 125 del  2013  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 12-bis del decreto-legge 91 del  2014  convertito  con
modificazioni dalla legge 116 del 2014; 
 
                              Adottano 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  Corpo  forestale  dello  Stato  e'  interconnesso  al   Sistema
informatico  di  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  al  fine  di
intensificare  l'azione  di  contrasto  alle  attivita'  illecite  di
gestione dei  rifiuti,  con  particolare  riferimento  al  territorio
campano.