Art. 8 
 
 
             Recupero del credito per indebito utilizzo 
 
  1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  si  accerti  l'indebita
fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di  cui  all'art.  1
del presente  decreto,  per  il  mancato  rispetto  delle  condizioni
richieste ovvero a causa della non ammissibilita' delle  spese  sulla
base delle quali e' stato determinato il beneficio, il Ministero,  ai
sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi  e
sanzioni secondo legge. 
  2. L'Agenzia delle entrate comunica  telematicamente  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali l'eventuale  indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di  cui  all'art.
1,  accertata  nell'ambito  dell'ordinaria  attivita'  di  controllo.
Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico  in  ordine
alla ammissibilita' di specifiche attivita', ovvero alla pertinenza e
congruita' dei costi, i controlli possono essere  effettuati  con  la
collaborazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, che, previa richiesta della predetta Agenzia,  esprime  il
proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio  personale
all'attivita' di controllo. 
  3. Ai fini dei controlli di cui  al  presente  articolo,  l'Agenzia
delle  entrate  trasmette  al  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali, entro il mese di marzo di ciascun  anno,  con
modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle  imprese  che
hanno utilizzato in  compensazione  il  credito  d'imposta  nell'anno
solare precedente, con i relativi importi. 
  4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto,
si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste per le  imposte  sui
redditi.