Art. 8 Recupero del credito per indebito utilizzo 1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilita' delle spese sulla base delle quali e' stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 2. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'art. 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilita' di specifiche attivita', ovvero alla pertinenza e congruita' dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attivita' di controllo. 3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi. 4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.