Art. 3 
 
           Criteri per la definizione dei piani regionali 
 
  1. Le Regioni, nella definizione dei piani  regionali  redatti  nel
rispetto dei principi di parita' di trattamento, non discriminazione,
trasparenza,  proporzionalita',   devono,   sempre   nell'ottica   di
efficienza  economica  dell'investimento   e   nel   rispetto   della
legislazione ambientale e in  materia  di  contratti  pubblici,  dare
priorita' agli interventi di messa in sicurezza, adeguamento  sismico
ed efficientamento energetico  degli  immobili  adibiti  ad  edilizia
scolastica, nonche' alla costruzione di nuovi edifici, sulla base dei
seguenti criteri: 
    a) avanzato livello di progettazione; 
    b) riedificazione o riqualificazione  di  immobili  in  stato  di
pericolo o inagibili, i cui interventi siano volti  alla  completa  e
definitiva rimozione delle  condizioni  di  pericolo  o  inagibilita'
misurato attraverso il rapporto tra la prestazione specifica  offerta
dall'edificio ante operam ed il fabbisogno specifico soddisfatto post
operam; 
    c) completamento dei lavori gia' iniziati e  non  completati  per
mancanza di finanziamento misurato  attraverso  il  rapporto  fra  il
costo dell'intervento di completamento e il  costo  degli  interventi
gia' sostenuti; 
    d) rispondenza del progetto alle specifiche  esigenze  didattiche
misurato attraverso il rapporto  fra  prestazione  specifica  offerta
dall'edificio ante operam e il fabbisogno specifico soddisfatto  post
operam; 
    e) eventuale quota di cofinanziamento da parte degli enti  locali
misurata in percentuale dell'intervento a carico del  bilancio  degli
Enti locali; 
    f) quantificazione del risparmio energetico  misurato  attraverso
il numero di classi di miglioramento energetico dell'edificio; 
    g) rilascio di superfici in affitto a titolo oneroso misurato  in
euro/anno; 
    h) eventuale coinvolgimento di investitori  privati  misurato  in
percentuale dell'intervento a carico dell'investitore privato; 
    i) edificio scolastico ricompreso in processi di riqualificazione
urbana; 
    l) ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla  base  di
specificita' territoriali, tenendo conto in particolare delle aree  a
rischio sismico e a rischio idrogeologico.