Art. 3 Criteri per la definizione dei piani regionali 1. Le Regioni, nella definizione dei piani regionali redatti nel rispetto dei principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', devono, sempre nell'ottica di efficienza economica dell'investimento e nel rispetto della legislazione ambientale e in materia di contratti pubblici, dare priorita' agli interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti ad edilizia scolastica, nonche' alla costruzione di nuovi edifici, sulla base dei seguenti criteri: a) avanzato livello di progettazione; b) riedificazione o riqualificazione di immobili in stato di pericolo o inagibili, i cui interventi siano volti alla completa e definitiva rimozione delle condizioni di pericolo o inagibilita' misurato attraverso il rapporto tra la prestazione specifica offerta dall'edificio ante operam ed il fabbisogno specifico soddisfatto post operam; c) completamento dei lavori gia' iniziati e non completati per mancanza di finanziamento misurato attraverso il rapporto fra il costo dell'intervento di completamento e il costo degli interventi gia' sostenuti; d) rispondenza del progetto alle specifiche esigenze didattiche misurato attraverso il rapporto fra prestazione specifica offerta dall'edificio ante operam e il fabbisogno specifico soddisfatto post operam; e) eventuale quota di cofinanziamento da parte degli enti locali misurata in percentuale dell'intervento a carico del bilancio degli Enti locali; f) quantificazione del risparmio energetico misurato attraverso il numero di classi di miglioramento energetico dell'edificio; g) rilascio di superfici in affitto a titolo oneroso misurato in euro/anno; h) eventuale coinvolgimento di investitori privati misurato in percentuale dell'intervento a carico dell'investitore privato; i) edificio scolastico ricompreso in processi di riqualificazione urbana; l) ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base di specificita' territoriali, tenendo conto in particolare delle aree a rischio sismico e a rischio idrogeologico.